N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1995

                                N. 687
 Ordinanza  emessa  il  21 marzo 1995 dal tribunale di sorveglianza di
 Lecce sull'istanza proposta da Mastromarini Giovanni
 Pena - Estinzione - Riabilitazione - Condizioni - Termine
    quinquennale - Decorrenza dal  giorno  della  completa  esecuzione
    della  pena  -  Lamentata  omessa previsione della distinzione tra
    pena detentiva e pena pecuniaria, nonche'  della  valutazione  dei
    motivi di mancata tempestiva esecuzione - Lesione del principio di
    eguaglianza.
 (C.P., art. 179).
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                 IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE
    Vista  l'istanza  presentata  da  Mastromarini  Giovanni nato il 7
 aprile 1948 a Cisternino, ed ivi residente alla Contrada  Barbagliulo
 n.  3,  con  la  quale  chiede  di  essere riabilitato dalle condanne
 riportate con le sottoindicate sentenze:
      13 dicembre 1979, sentenza pretore Fasano irrev. il  12  gennaio
 1980:
        1) violazione delle norme per la edificabilita' dei suoli art.
 17, legge 28 gennaio 1977, n. 16;
        2)  violazione  delle norme sul conglomerato cementizio armato
 art. 2, 13, legge 5 novembre 1971, n. 1086;
        3) violazione delle norme sul conglomerato  cementizio  armato
 art.  4,  14, legge 5 novembre 1971, n. 1086; pena complessiva gg. 15
 di arresto e L. 150.000 di ammenda; pena sospesa, non menzione;
      12  dicembre  1988,  sentenza  corte  appello Lecce irrev. il 13
 novembre 1989 parz. riforma sent. 5 maggio 1988 pretore Fasano:
        1) violazione delle norme per la edificabilita' dei suoli art.
 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10, 62-bis, 69 cpv., 99 cpv. n. 1  c.p.
 gg.  10  di  arresto  e L. 20.000.000 di ammenda. Con ordinanza corte
 appello Lecce in data 26  febbraio  1990  condonato  l'arresto  e  L.
 10.000.000 di ammenda ai sensi del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865.
                               F A T T O
    Il  Mastromarino  ha  chiesto  la  riabilitazione  per le condanne
 riportate sul certificato del casellario e trascritte in epigrafe.
    Per  l'ultima  delle  due  condanne  la  esecuzione   della   pena
 pecuniaria   e'  terminata  il  26  ottobre  1993  con  il  pagamento
 dell'ultima rata dopo la parziale estinzione per effetto di condono.
    Ne consegue che l'istanza  e'  inammissibile  non  essendo  ancora
 decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 179 cod. pen.
    In   udienza   il   difensore   ha   eccepito   la  illegittimita'
 costituzionale  della  norma  per   violazione   del   principio   di
 eguaglianza  in  quanto  le  condizioni economiche del condannato che
 rendono impossibile o ritardano il pagamento della pena pecuniaria si
 traducono in un ulteriore pregiudizio per il  condannato  consistente
 nella  ritardata  maturazione  del  termine  utile  per  chiedere  la
 riabilitazione.
                             D I R I T T O
    La eccezione e'  certamente  rilevante  e  non  e'  manifestamente
 infondata.
    Le  stesse  considerazioni  che  a  suo  tempo hanno condotto alla
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  norma   che
 prevedeva  la  conversione  della  pena pecuniaria non pagata in pena
 detentiva  (art.  136  cod.  pen.)  inducono  ora  a  dubitare  della
 costituzionalita'   della   norma   che   fissa  il  termine  per  la
 riabilitazione con riferimento al giorno "in cui la  pena  principale
 sia  stata  eseguita"  senza  distinguere  tra  pena detentiva e pena
 pecuniaria  e  senza  consentire  la  valutazione  dei  motivi  della
 ritardata o mancata esecuzione.
    Dopo  la  legge  24  novembre  1981,  n.  689  che  ha previsto la
 conversione delle pene pecuniarie non pagate in sanzioni  sostitutive
 e  soprattutto  dopo il nuovo codice di procedura penale che all'art.
 660, comma  terzo,  attribuisce  al  magistrato  di  sorveglianza  la
 facolta'  di  rateizzare, il pagamento e di differire la conversione,
 il termine della esecuzione delle pene  pecuniarie  puo'  avvenire  a
 notevole  distanza  di  tempo  dal  momento  in  cui  la  condanna e'
 diventata irrevocabile o il condannato e' tornato in liberta' dopo la
 esecuzione della pena detentiva.
    Si potrebbe anche osservare, pur non essendo  ora  rilevante,  che
 nel   periodo  intermedio  tra  la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 136 cod. pen. e l'entrata  in  vigore  della
 legge  n.  698/1991  l'esecuzione della pena pecuniaria poteva essere
 ritardata all'infinito fino a quando  le  condizioni  economiche  del
 condannato  non avessero consentito la esecuzione e il pagamento, con
 la conseguenza che anche il termine per  chiedere  la  riabilitazione
 poteva essere ritardato all'infinito.
    Questa   disparita'   di   trattamento   derivante  dalle  diverse
 condizioni  economiche  dei  condannati  non  appare  giustificata  e
 conforme  ai  principi costituzionali, in particolare al principio di
 eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 179 del cod. pen.  nella  parte
 in  cui prevede che il termine per proporre istanza di riabilitazione
 decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita senza distinguere
 tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi
 per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  all'istante,  al  p.g.  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lecce, addi' 21 marzo 1995
                        Il presidente: LA GIOIA
 
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