IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
Visti i propri decreti del 21 settembre 1995 che hanno disposto per
il 29 settembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
novantuno, centottantadue e trecentosessantasette gorni senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto,
per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1995;
Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 settembre 1995 sono
indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1995
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,44 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 94,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 90,15 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1995, ammonta a L. 384.012.737.000 per i buoni a
novantuno giorni con scadenza 29 dicembre 1995; quella gravante nel
corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1996, ammonta a L. 734.430.744.000 per i titoli a
centottantadue giorni con scadenza 29 marzo 1996, e a L.
1.426.815.505.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con
scadenza 30 settembre 1996.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 97,10 per i
B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,28 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 1995
p. Il direttore generale: PAOLILLO