UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.247 del 21-10-1995)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  10  dicembre
1993 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente  al  corso  di  laurea  in  Scienze  forestali che muta
denominazione in corso di laurea in scienze forestali ed ambientali;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  12  aprile
1994,    con    il   quale   sono   individuati   i   nuovi   settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio
1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  78  e  79,  relativi  al  corso di laurea in scienze
forestali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti  nuovi  articoli,
con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli articoli
successivi:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI
                            ED AMBIENTALI
  Art. 78. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il  corso  di
laurea  in  scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai criteri generali fissati dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Art. 79 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze  forestali  ed
ambientali  e'  dichiarato  affine  ai corsi di laurea ed ai corsi di
diploma delle  facolta'  di  agraria.  Per  il  riconoscimento  degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta'  al  corso  di  laurea in scienze forestali e ambientali, il
consiglio  di  facolta'  adottera'  il  criterio  generale della loro
validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica  della
formazione  richiesta  per il conseguimento del diploma di laurea. La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo  nei  corsi  di  diploma universitario, indicando le singole
corrispondenze, anche parziali, con gli  insegnamenti  del  corso  di
laurea.   La   facolta'   indichera',   inoltre,  sia  gli  eventuali
insegnamenti integrativi, appositamente  istituiti  ed  attivati  per
completare  la  formazione  per  accedere al corso di laurea, che gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari  per  conseguire
il   diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi  non  sono
necessariamente  propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.   Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  80  (Articolazione  del corso degli studi). - La durata degli
studi del corso di laurea  in  scienze  forestali  ed  ambientali  e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno  didattico  complessivo  e' di 3.300 ore; di cui 2500 ore
destinate alle aree  disciplinari  di  cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale  10 dicembre 1993, rispettando comunque il numero di ore
minimo previsto per ciascuna area; 350 ore destinate alla definizione
di profili professionali e 450 ore al  tirocinio  pratico-applicativo
ed alla preparazione della tesi di laurea.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui all'art. 6 del decreto 10 dicembre 1993.  Nell'organizzare  il
piano   degli   studi   la  facolta'  attivera'  corsi  ufficiali  di
insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento
ha una durata di circa 100 ore, comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50  ore.  I  corsi  integrati
sono  costituiti  da  un  massimo di tre moduli; i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero di corsi di insegnamento sara' pari a 26,  con  un  ugual
numero  di  prove  finali  di  esame.  Tutti  i corsi di insegnamento
impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti  il  superamento
della  prova  di  conoscenza  al livello "intermedio I" di una lingua
straniera tra quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni   rilasciate   da  altre
istituzioni,  anche   straniere.   In   assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 81 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano  di  studi  ufficiale  del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) propone il numero  dei  posti  disponibili  per  l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c)  ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione  destinata
alle attivita' pratiche;
    d)  fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
    e) indica il numero dei corsi o, piu' specificatamente,  i  corsi
di   insegnamento   di   cui   lo   studente  dovra'  avere  ottenuto
l'attestazione di frequenza ed avere superato la  relativa  prova  di
valutazione  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di corso
successivo e precisa  altresi'  le  eventuali  propedeuticita'  degli
esami di profitto.
  Art.  82  (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di  facolta'  ai
professori  di  ruolo  afferenti  ai settori scientifico-disciplinari
indicati nell'ordinamento didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di
settori  ritenuti  dalla  facolta'  affini,  ovvero per affidamento o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.  83  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).   -
L'articolazione  del  corso  di  studi  per  conseguire  la laurea in
scienze  forestali  ed  ambientali  comprende  obbligatoriamente   le
seguenti aree disciplinari, con il numero complessivo di 2500 ore, di
cui  2300  ore,  che rappresentano l'impegno didattico minimo come di
seguito specificato:
   Matematica, statistica ed informatica  (ore  150).  Settori:  A02A
(Analisi  matematica);  A02B  (Probabilita' e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A  (Sistemi  di
elaborazione    delle   informazioni);   K05B   (Informatica);   S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);
   Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);
   Chimica   generale   ed   inorganica,  chimica  organica,  chimica
analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica
generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);
   Biologia (ore  250).  Settori:  E01A  (Botanica);  E01B  (Botanica
sistematica);  E01C  (Biologia  vegetale applicata); E01E (Fisiologia
vegetale);  E02A  (Zoologia);  E04A   (Fisiologia   generale);   G06A
(Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria);
   Genetica  agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X
(Genetica agraria);
   Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A
(Biochimica);
   Microbiologia ambientale (ore 50).  Settori:  G08B  (Microbiologia
agro-alimentare ed ambientale);
   Scienza  della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica
agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e  geomorfologia);
D02B (Geologia applicata);
   Sistemazioni  idrauliche  e  conservazione  del  suolo  (ore 100).
Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale);
   Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A
(Idraulica agraria  e  forestale);  G05B  (Meccanica  agraria);  G05C
(Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);
   Misure  forestali  e  rappresentazioni  del  territorio (ore 100).
Settori:  G03A   (Assestamento   forestale   e   selvicoltura)   G07B
(Pedologia); H05X (Topografia e cartografia);
   Ecologia  e  fisiologia  dei sistemi forestali (ore 100). Settori:
G03A  (Assestamento  forestale  e  selvicoltura);  G06A  (Entomologia
agraria);  G07A  (Chimica  agraria);  E01D  (Ecologia vegetale); E01E
(Fisiologia vegetale);
   Botanica forestale (ore  50).  Settori:  E01C  (Biologia  vegetale
applicata);
   Selvicoltura  e  pianificazione forestale ed ambientale (ore 250).
Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
   Tecnologie del legno e delle utilizzazioni  forestali  (ore  100).
Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali);
   Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia
agraria); G06B (Patologia vegetale);
   Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente
montano  (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G09C (Zootecnica speciale);
   Economia e politica forestale e  ambientale  (ore  200).  Settori:
G01X  (Economia  ed  estimo  rurale);  P01A (Economia politica); P01B
(Politica economica);
   Estimo e valutazioni forestali e  ambientali  (ore  50).  Settori:
G01X (Economia ed estimo rurale);
   Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori:
N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).
  Le  rimanenti 800 ore sono destinate dalla facolta' parte (350 ore)
alla definizione di profili professionali  specifici,  prevedendo  la
possibilita'  di  scelta  per  gli  studenti,  e  parte  (450 ore) al
tirocinio pratico-applicativo ed  alla  preparazione  della  tesi  di
laurea.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  a  norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 14 settembre 1995
                                                           Il rettore