IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre
1993 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente al corso di laurea in Scienze forestali che muta
denominazione in corso di laurea in scienze forestali ed ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile
1994, con il quale sono individuati i nuovi settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio
1995;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
Articolo unico
Gli articoli 78 e 79, relativi al corso di laurea in scienze
forestali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli,
con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli
successivi:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI
ED AMBIENTALI
Art. 78. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di
laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi
universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
Art. 79 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze forestali ed
ambientali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di
diploma delle facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta' al corso di laurea in scienze forestali e ambientali, il
consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro
validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La
facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito
positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole
corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di
laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali
insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli
insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire
il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della
formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed
indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
Art. 80 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di cui 2500 ore
destinate alle aree disciplinari di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 10 dicembre 1993, rispettando comunque il numero di ore
minimo previsto per ciascuna area; 350 ore destinate alla definizione
di profili professionali e 450 ore al tirocinio pratico-applicativo
ed alla preparazione della tesi di laurea.
L'attivita' didattico-formativa del corso di laurea comprende
didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
Parte dell'attivita' didattico-pratica e dell'attivita'
sperimentale di tesi potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui all'art. 6 del decreto 10 dicembre 1993. Nell'organizzare il
piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di
insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento
ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita'
didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati
sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione di esame.
Il numero di corsi di insegnamento sara' pari a 26, con un ugual
numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento
impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo
studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento
della prova di conoscenza al livello "intermedio I" di una lingua
straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo'
eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre
istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
Art. 81 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di
quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n.
341/1990.
In particolare il consiglio di facolta':
a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione,
secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
e) indica il numero dei corsi o, piu' specificatamente, i corsi
di insegnamento di cui lo studente dovra' avere ottenuto
l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di
valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso
successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli
esami di profitto.
Art. 82 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai
professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari
indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore.
Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da
affidare a professori a contratto.
Art. 83 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). -
L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in
scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le
seguenti aree disciplinari, con il numero complessivo di 2500 ore, di
cui 2300 ore, che rappresentano l'impegno didattico minimo come di
seguito specificato:
Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A
(Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di
elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);
Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);
Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica
analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica
generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);
Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica
sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia
vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A
(Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria);
Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X
(Genetica agraria);
Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A
(Biochimica);
Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia
agro-alimentare ed ambientale);
Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica
agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata);
Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100).
Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale);
Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A
(Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C
(Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);
Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100).
Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura) G07B
(Pedologia); H05X (Topografia e cartografia);
Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100). Settori:
G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia
agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E
(Fisiologia vegetale);
Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale
applicata);
Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250).
Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100).
Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali);
Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia
agraria); G06B (Patologia vegetale);
Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente
montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G09C (Zootecnica speciale);
Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori:
G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B
(Politica economica);
Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori:
G01X (Economia ed estimo rurale);
Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori:
N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).
Le rimanenti 800 ore sono destinate dalla facolta' parte (350 ore)
alla definizione di profili professionali specifici, prevedendo la
possibilita' di scelta per gli studenti, e parte (450 ore) al
tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di
laurea.
Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 14 settembre 1995
Il rettore