Recepimento della direttiva n. 93/2/CEE della Commissione del 28 gennaio 1993 che modifica l'allegato II della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.(GU n.254 del 30-10-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva del Consiglio n. 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche; Vista la direttiva 93/2/CEE della Commissione, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE; Considerando che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 93/2/CEE del 28 gennaio 1993 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione delle legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Considerando che la direttiva 93/2/CEE ha modificato la direttiva 66/402/CEE nel punto 2, allegato II, parte B), relativamente alla facolta' germinativa minima; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva 93/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 5 della legge n. 146 del 22 febbraio 1994; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, al punto I. - Colture erbacee da pieno campo, lettera B) cereali, paragrafo 2, lettera B) - Norme o altre condizioni applicabili allorche' ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A), dello stesso allegato 6, viene aggiunta la lettera (d) con il seguente testo: nel caso delle varieta' di avena sativa ufficialmente classificate come varieta' del tipo "avena nuda", la facolta' germinativa minima e' ridotta al 75% del seme puro. In tal caso l'etichetta ufficiale reca l'indicazione "facolta' germinativa minima 75%". Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 1995 Il Ministro: LUCHETTI