N. 452 ORDINANZA 18 - 24 ottobre 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Proprieta' privata - Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' - Rimborso dell'imposta - Assoggettamento alle imposte sui redditi - Medesime questioni gia' dichiarate non fondate dalla Corte (v. sentenze nn. 315/1994, 14 e 410 del 1995) - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.45 del 2-11-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanze emesse: 1) il 14 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia sul ricorso proposto da Gina Biagini contro l'Intendenza di Finanza di Pistoia iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1 luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Carlo Piccin contro l'Intendenza di Finanza di Treviso iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) - nel giudizio proposto da Gina Biagini avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Pistoia, in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta pagata sull'indennita' percepita a seguito di cessione volontaria di una area avvenuta il 12 luglio 1990, nel corso di un procedimento espropriativo - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 53 della Costituzione; che, secondo il remittente, l'indennita' di esproprio, per il carattere riparatorio del sacrificio patrimoniale sofferto, non puo' costituire elemento rivelatore di capacita' contributiva, quando il fatto si e' verificato in epoca antecedente al momento dell'imposizione fiscale; che, sempre ad avviso del remittente, non sussiste "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che lo stesso abbia nel frattempo utilizzato la somma", mentre "la configurazione dell'indennita' di esproprio come plusvalenza non era prevedibile in epoca precedente all'entrata in vigore della norma in discussione"; che la Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con ordinanza emessa il 1 luglio 1994, (r.o. n. 202 del 1995) - nel giudizio sul ricorso proposto da Carlo Piccin avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta sull'indennita' di esproprio erogata negli anni 1989, 1990 e 1991 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che, secondo il giudice remittente, la non soggezione all'INVIM delle indennita' di espropriazione e di altri proventi similari (art. 2 d.P.R. 643 del 1972) dimostrerebbe che questi non costituiscono idonea manifestazione di capacita' contributiva, sicche' appare illogico che gli stessi, a decorrere dall'anno 1991, siano assoggettati alle imposte sui redditi, tenuto conto soprattutto dell'assenza dell'intento speculativo; che, in particolare, in violazione del principio di capacita' contributiva, "si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza nuova, ne' plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato", senza peraltro considerare che l'espropriato "potrebbe non essere piu' nella disponibilita' dell'indennita'"; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate; Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, peraltro, le questioni, nei termini in cui vengono oggi riproposte, hanno gia' formato oggetto di esame da parte della Corte, che le ha ritenute non fondate sia sotto il profilo della non attualita' della capacita' contributiva, segnatamente in relazione alla non prevedibilita' dell'imposizione e al fatto che l'interessato potrebbe non avere piu' la disponibilita' della somma percepita (sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995); sia sotto quello della tassazione di somme che non rappresenterebbero il frutto di attivita' speculativa ovvero nuova ricchezza, bensi' un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato su un bene privato (sentenza n. 410 del 1995); che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre le questioni di cui trattasi, non introducono nuovi profili ed argomentazioni rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso, sicche' le questioni stesse vanno dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con ordinanza emessa il 1 luglio 1994 (r.o. n. 202 del 1995). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1375