N. 455 ORDINANZA 18 - 24 ottobre 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Medici veterinari - Obblighi contributivi nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli iscritti all'albo professionale - Presupposto dell'imposizione mediante disposizione solo formalmente interpretativa - Questione gia' ritenuta non fondata e manifestamente infondata (v. sentenza n. 88/1995 e ordinanza n. 252/1995) - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38).(GU n.45 del 2-11-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 31 gennaio 1995 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V. iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1 febbraio 1995 dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Gatti Umberto ed altri e E.N.P.A.V. iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che il pretore di Latina con ordinanza del 31 gennaio 1995 - nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per sospetta violazione degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione; che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., stabilisce il presupposto dell'imposizione contributiva mediante una disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991, ma che in realta' ripristina (con effetto retroattivo) l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso; che - sostiene il giudice remittente - vi sarebbe la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.; nonche' sussisterebbe disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola contribuzione); che e' denunciata altresi' sia la violazione del diritto alla tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) perche' questa si realizza con l'unicita' della posizione previdenziale e non gia' con la "doppia previdenza"; sia la violazione dei diritti quesiti (art. 25, secondo comma, della Costituzione) in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni gia' esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36 della Costituzione); che il pretore di Como (con ordinanza del 1 febbraio 1995) ha parimenti sollevato analoga questione di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 4 e 36 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto gia' decisa con sentenza n. 88 del 1995; che analoga conclusione ha rassegnato l'E.N.P.A.V. nel costituirsi; Considerato che la Corte ha gia' ritenuto non fondate con sent. n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli allegati dai giudici rimettenti) e manifestamente infondate con ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questione sollevate; che i giudici rimettenti non offrono argomentazioni nuovi od ulteriori, ne' prospettano profili di censura diversi da quelli gia' esaminati; che pertanto le questioni devono ritenersi manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pre- tore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1378