N. 455 ORDINANZA 18 - 24 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza - Medici veterinari - Obblighi contributivi
 nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli iscritti all'albo professionale
 - Presupposto dell'imposizione mediante disposizione solo formalmente
 interpretativa - Questione gia' ritenuta non fondata e manifestamente
 infondata (v. sentenza  n.    88/1995  e  ordinanza  n.  252/1995)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38).
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO  avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma  26,
 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi correttivi di
 finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 31  gennaio
 1995  dal  pretore  di  Latina  nel  procedimento civile vertente tra
 Centra Annarosa e  l'E.N.P.A.V.  iscritta  al  n.  258  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.  19,  prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1› febbraio 1995
 dal pretore di  Como  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Gatti
 Umberto  ed  altri  e  E.N.P.A.V.  iscritta  al  n.  259 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonche'  gli  atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1995 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che il pretore di Latina con  ordinanza  del  31  gennaio
 1995  - nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per
 l'accertamento della inesistenza di  qualsiasi  obbligo  contributivo
 nei  confronti  dell'E.N.P.A.V.  (Ente  Nazionale  di  Previdenza  ed
 Assistenza dei veterinari) per gli  anni  1991,  1992  e  1993  -  ha
 sollevato   questione   incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 11, comma 26, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  per
 sospetta  violazione  degli  artt.  3,  4, 25, secondo comma, 36 e 38
 della Costituzione;
      che, secondo il giudice rimettente,  la  disposizione  censurata
 sarebbe   costituzionalmente  illegittima  nella  parte  in  cui  nei
 confronti dei veterinari (iscritti  all'albo  professionale,  ma  che
 svolgevano  esclusivamente attivita' di lavoro dipendente od autonomo
 con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali  avevano  optato
 per  la  cancellazione  dall'E.N.P.A.V.,  stabilisce  il  presupposto
 dell'imposizione  contributiva  mediante  una   disposizione   (solo)
 formalmente  interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136
 del 1991, ma che in  realta'  ripristina  (con  effetto  retroattivo)
 l'obbligo  di  iscrizione  all'E.N.P.A.V. con conseguente nullita' di
 diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo  di  versare  i
 contributi previdenziali anche per il periodo pregresso;
      che  - sostiene il giudice remittente - vi sarebbe la violazione
 del principio di ragionevolezza (art. 3 della  Costituzione)  per  il
 carattere  falsamente  interpretativo  dell'art.  11, comma 26, cit.;
 nonche'  sussisterebbe  disparita'  di  trattamento  (art.  3   della
 Costituzione)  tra  i  veterinari  dipendenti  (soggetti  alla doppia
 contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti  dopo
 l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola
 contribuzione);
      che  e'  denunciata  altresi' sia la violazione del diritto alla
 tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) perche'  questa  si
 realizza  con l'unicita' della posizione previdenziale e non gia' con
 la "doppia previdenza"; sia la violazione dei diritti  quesiti  (art.
 25,  secondo  comma,  della  Costituzione)  in ragione dell'efficacia
 retroattiva della  disposizione  che  ha  travolto  le  opzioni  gia'
 esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36
 della Costituzione);
      che  il  pretore di Como (con ordinanza del 1› febbraio 1995) ha
 parimenti  sollevato  analoga  questione  di  costituzionalita'   con
 riferimento   agli   artt.  3,  25,  secondo  comma,  4  e  36  della
 Costituzione;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione sia dichiarata inammissibile in quanto gia' decisa
 con sentenza n. 88 del 1995;
      che   analoga   conclusione   ha   rassegnato  l'E.N.P.A.V.  nel
 costituirsi;
    Considerato che la Corte ha gia' ritenuto non fondate con sent. n.
 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli
 allegati dai  giudici  rimettenti)  e  manifestamente  infondate  con
 ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questione sollevate;
      che  i  giudici  rimettenti  non offrono argomentazioni nuovi od
 ulteriori, ne' prospettano profili di censura diversi da quelli  gia'
 esaminati;
      che   pertanto  le  questioni  devono  ritenersi  manifestamente
 infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  comma  26,
 legge  24  dicembre  1993,  n.  537 (interventi correttivi di finanza
 pubblica) sollevate, in riferimento agli  artt.  3,  4,  25,  secondo
 comma,  36  e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pre-
 tore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1378