N. 465 ORDINANZA 19 - 26 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti dell'Istituto per  il  commercio
 con  l'estero  -  Benefici  per  gli    ex  combattenti  e  categorie
 equiparate - Diritto al computo  dell'anzianita'  aggiuntiva  di  due
 anni  nella  progressione  economica  -  Preclusione - Questione gia'
 esaminata dalla  Corte  e  decisa  con  la  sentenza  n.  153/1994  e
 ordinanze   nn.  72/1995,  389,  351  e  299  del  1994  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  5,
 della  legge  23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia
 di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa  il  18  novembre
 1993  dal  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio sul ricorso
 proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto  nazionale  per
 il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che numerosi dipendenti dell'Istituto  nazionale  per  il
 commercio   con  l'estero  hanno  chiesto,  con  ricorso  diretto  al
 Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  la  declaratoria  del
 loro  diritto  a  fruire del beneficio dell'anzianita' convenzionale,
 attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336  (Norme  a
 favore  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  ed  Enti  pubblici  ex
 combattenti  e  assimilati),  agli   ex   combattenti   e   categorie
 equiparate,  e  il  conseguente  diritto  al  computo dell'anzianita'
 aggiuntiva di due  anni  nella  progressione  economica,  ricostruita
 sulla  base  di  disposizioni  di  carattere  generale,  quali quelle
 contenute negli accordi nazionali di lavoro;
      che, successivamente alla proposizione dei ricorsi,  e'  entrata
 in  vigore  la  legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
 materia di finanza pubblica), la  quale,  all'art.  4,  comma  5,  ha
 stabilito  che  non  si  computino le maggiori anzianita' di cui alla
 legge n. 336 del 1970  anche  in  sede  di  successiva  ricostruzione
 economica  prevista  da  disposizioni di carattere generale e che, di
 conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori  trattamenti  gia'
 in godimento;
      che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della
 legge n. 498 del 1992,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36  della
 Costituzione;
      che,  in  ossequio  a  una concorde e consolidata giurisprudenza
 amministrativa, il  ricorso  -  tendente  alla  determinazione  della
 retribuzione,  ai  sensi  della  legge  n.  336  del  1970 - andrebbe
 accolto, ad avviso del rimettente, se  non  vi  ostasse  il  disposto
 dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;
      che,  in  base  alla  cennata  giurisprudenza,  l'anzianita'  di
 servizio attribuita agli  ex  combattenti  (e  categorie  equiparate)
 dalla   legge  n.  336  del  1970  non  differirebbe  dall'anzianita'
 derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i  suoi
 effetti  anche  nel  computo  delle  retribuzioni da rideterminare in
 forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;
      che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della  legge  n.  498
 del  1992,  ha  tuttavia  stabilito  che  non  si  computino le dette
 anzianita' in sede di ricostruzione economica della retribuzione gia'
 spettante al pubblico dipendente;
     che - sempre secondo il parere del collegio rimettente - la norma
 sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perche'
 non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso  con  la
 sentenza  n.  39  del  1993  essa  ha  determinato una ingiustificata
 disparita' di trattamento tra dipendenti che si trovano nella  stessa
 condizione  di  ex  combattenti  (e  categorie equiparate), essendosi
 attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;
      e che, nel caso in esame, la denunciata disparita' non  potrebbe
 dirsi  sanata  per  effetto  della  disposizione  che  stabilisce  il
 riassorbimento dei migliori trattamenti  in  godimento  da  parte  di
 taluni,   atteso   che   la   situazione   di   eguaglianza  potrebbe
 ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco  di  tempo
 ampio e consistente;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione
 prospettata;
    Considerato che l'ordinanza solleva la questione  di  legittimita'
 costituzionale  gia'  esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con
 la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389,  351
 e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi;
      che la questione va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge
 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in  materia  di  finanza
 pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36
 della  Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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