N. 465 ORDINANZA 19 - 26 ottobre 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti dell'Istituto per il commercio con l'estero - Benefici per gli ex combattenti e categorie equiparate - Diritto al computo dell'anzianita' aggiuntiva di due anni nella progressione economica - Preclusione - Questione gia' esaminata dalla Corte e decisa con la sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 72/1995, 389, 351 e 299 del 1994 - Manifesta infondatezza. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.45 del 2-11-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto nazionale per il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che numerosi dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianita' convenzionale, attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti e categorie equiparate, e il conseguente diritto al computo dell'anzianita' aggiuntiva di due anni nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro; che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si computino le maggiori anzianita' di cui alla legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori trattamenti gia' in godimento; che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; che, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, il ricorso - tendente alla determinazione della retribuzione, ai sensi della legge n. 336 del 1970 - andrebbe accolto, ad avviso del rimettente, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992; che, in base alla cennata giurisprudenza, l'anzianita' di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianita' derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro; che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha tuttavia stabilito che non si computino le dette anzianita' in sede di ricostruzione economica della retribuzione gia' spettante al pubblico dipendente; che - sempre secondo il parere del collegio rimettente - la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perche' non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata disparita' di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio; e che, nel caso in esame, la denunciata disparita' non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione prospettata; Considerato che l'ordinanza solleva la questione di legittimita' costituzionale gia' esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389, 351 e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi; che la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1388