N. 469 ORDINANZA 19 - 26 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Cittadinanza - Extracomunitari - Legge  penale  -  Straniero  espulso
 "che   non   si  adoperi  per  ottenere  dalla  competente  autorita'
 diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento  di   viaggio
 occorrente"  -  Sanzione  con  la reclusione da sei mesi a tre anni -
 Intervento della sentenza della Corte n. 34/1995  dichiarativa  della
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7-  bis,  primo comma, del
 d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito  con  modificazioni  dalla
 legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma,
 del  d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla
 legge 12 agosto 1993, n. 296 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, artt.  7  e  7-  bis,  primo  comma,
 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39).
 
 (Cost., artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, secondo comma,
 27, primo comma, e 113, primo comma).
 
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
    Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 7- bis del
 decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in  materia  di
 asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
 e  di  regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
 presenti  nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
 dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il
 31 gennaio 1995 dal Pretore di Trento, il 24 e il 28 giugno 1994  dal
 Pretore  di  Varese  e  il  31  gennaio  1995 dal Pretore di Tortona,
 rispettivamente iscritte ai nn. 314, 397,  398  e  400  del  registro
 ordinanze  1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica
 nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del 18  ottobre  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 31 gennaio 1995, il Pretore di
 Trento  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  7-  bis  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
 urgenti in materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei
 cittadini   extracomunitari   e  di  regolarizzazione  dei  cittadini
 extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato),
 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
 introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
 187  (Nuove  misure  in materia di trattamento penitenziario, nonche'
 sull'espulsione   dei   cittadini   stranieri),    convertito,    con
 modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, limitatamente alla
 parte  (del  comma 1) in cui detto articolo punisce con la reclusione
 da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che "non si  adopera  per
 ottenere  dalla  competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  il
 rilascio del documento di viaggio occorrente",  in  riferimento  agli
 artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
      che analoga questione e' stata sollevata dal Pretore di Tortona,
 con  ordinanza  del  31 gennaio 1995, in riferimento al solo art. 25,
 secondo comma, della Costituzione;
     che con due ordinanze, di identico contenuto, del  24  e  del  28
 giugno  1994  (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1995), il Pretore
 di Varese ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  del
 medesimo  art.  7-  bis  citato,  nonche'  dell'art. 7 del richiamato
 decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990,
 in quanto recante statuizioni  rispetto  alle  quali  l'art.  7-  bis
 assumerebbe  veste  sanzionatoria,  in  riferimento agli artt. 2, 24,
 primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo
 comma, della Costituzione;
    Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe
 e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere  decisi  con
 unico provvedimento;
      che  questa  Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla
 pronuncia   delle   ordinanze   di    rimessione,    ha    dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7-  bis,  comma  1,  del
 decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal
 richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto  1993,  n.  296,
 nella  parte  in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni
 lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione  che  non
 si  adopera  per  ottenere  dalla  competente autorita' diplomatica o
 consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente;
      che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la suddetta
 norma  denunziata,  le  relative  questioni  devono essere dichiarate
 manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 265 del 1995); e
 che  analoga  declaratoria  deve  essere  adottata  in  ordine   alla
 questione  riferita  all'art.  7  del  decreto-legge n. 416 del 1989,
 convertito dalla legge n. 39 del 1990 (r.o. nn. 397 e 398  del  1995)
 giacche',    una   volta   venuta   meno   la   ripetuta   previsione
 incriminatrice, la collegata  censura  perde  autonomo  rilievo,  ne'
 l'art.  7  in  argomento reca comunque norme delle quali il giudice -
 penale - a quo debba fare applicazione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 7 e 7- bis,
 comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
 materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei  cittadini
 extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
 ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
 modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  sollevate,  in
 riferimento  agli  artt.  2,  24,  primo,  secondo e terzo comma, 25,
 secondo  comma,  27,  primo  comma,  e  113,   primo   comma,   della
 Costituzione, dal Pretore di Trento, dal Pretore di Varese e dal Pre-
 tore di Tortona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                 Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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