N. 470 ORDINANZA 27 ottobre 1995

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Ministro  di  grazia  e
 giustizia e Senato della Repubblica,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   Presidente   della   Repubblica  -  Mozione  di  sfiducia
 individuale del 4 luglio 1995 nei confronti del Ministro di grazia  e
 giustizia-Guardasigilli  messa  a votazione nominale dal Senato della
 Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995 - Atto  di  ammissione  a
 discussione  a  cura  del  Presidente  del Senato - Proclamazione dei
 risultati della votazione sulla mozione  cosi'  come  dichiarata  dal
 Presidente del Senato nella seduta del 19 ottobre 1995 - Proposta del
 Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  per  l'autoconferimento
 dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia  ad interim - Decreto
 del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1995  di  conferimento
 dell'incarico  di  Ministro  di  grazia  e  giustizia   ad interim al
 Presidente del Consiglio dei Ministri - Atto relativo  al  "passaggio
 delle  consegne"  del  Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre
 1995 - Presunta invasione della sfera di attribuzioni, conferita
 al Ministro di grazia e giustizia, sia dall'art. 95 che dagli  artt.
 107  e  110 della Costituzione - Richiesta di annullamento degli atti
 oggetto di censura - Richiesta di audizione in camera
 
(GU n.45 del 2-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
    prof. Giuliano VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi sull'ammissibilita' dei  conflitti  di  attribuzione  tra
 poteri dello Stato sollevati:
       a)  dal  dott.  Filippo  Mancuso, nella qualita' di Ministro di
 grazia e giustizia-Guardasigilli pro-tempore contro il  Senato  della
 Repubblica,  con ricorso depositato in cancelleria il 19 ottobre 1995
 ed iscritto al  n.  59  del  registro  ammissibilita'  conflitti,  in
 relazione  alla  mozione  presentata  il  4 luglio 1995, da discutere
 nella seduta del 18 ottobre 1995,  con  la  quale  il  Senato  stesso
 "esprimeva sfiducia" nei suoi confronti;
       b)  dallo  stesso ricorrente contro il Senato della Repubblica,
 il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ed  il  Presidente  della
 Repubblica,  con ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1995
 ed iscritto al n.  60  del  registro  ammissibilita'  conflitti,  per
 chiedere l'annullamento dei seguenti atti:
       1)  la  mozione  in  data 4 luglio 1995 cosi' come presentata e
 posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa  a  votazione
 nominale  dal  Senato  della  Repubblica  nella seduta del 19 ottobre
 1995;
       2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per
 esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;
       3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione
 impugnata,  di  accoglimento  della  mozione   stessa,   cosi'   come
 dichiarata  dal  Presidente  del  Senato  nella seduta del 19 ottobre
 1995;
       4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il
 conferimento, a se' medesimo, dell'incarico di Ministro di  grazia  e
 giustizia ad interim;
       5)  il  decreto  in  data  19 ottobre 1995 del Presidente della
 Repubblica, con il quale e' stato conferito l'incarico di Ministro di
 grazia e  giustizia  ad  interim  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri dott. Lamberto Dini;
       6)  l'atto successivo, in data 20 ottobre 1995, con il quale il
 Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Lamberto  Dini,  ha
 chiesto  ed  ottenuto  "il passaggio delle consegne" del Ministero di
 grazia e giustizia.
    Udito  nelle  camere  di  consiglio  del  24  e 26 ottobre 1995 il
 Giudice relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che, con atto depositato il  19  ottobre  1995,  il  dott.
 Filippo  Mancuso,  nella  qualita' di Ministro di grazia e giustizia-
 Guardasigilli pro-tempore, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti del Senato della  Repubblica,  in  relazione  alla  mozione
 presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta del 18 ottobre
 1995,  con  la  quale  il Senato stesso "esprimeva sfiducia" nei suoi
 confronti,  "ai  sensi  dell'art.  95   della   Costituzione,   quale
 responsabile individuale degli atti del proprio dicastero";
      che,  ai  fini  dell'ammissibilita' del conflitto, il ricorrente
 assume  la  propria  legittimazione  quale  titolare  del  potere  di
 esercizio delle funzioni amministrative della giustizia, conferitegli
 in   via   specifica  ed  esclusiva  dagli  artt.  107  e  110  della
 Costituzione, nonche' la legittimazione del Senato  della  Repubblica
 quale  titolare  del  potere  di  accordare  o revocare la fiducia al
 Governo (art.  94  della  Costituzione)  e  quale  organo  competente
 "quanto alla formulazione delle mozioni di fiducia o sfiducia";
      che,   con  atto  depositato  il  23  ottobre  1995,  lo  stesso
 ricorrente ha sollevato altro  conflitto  nei  confronti  del  Senato
 della  Repubblica,  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e del
 Presidente della Repubblica, per chiedere, "in quanto invasivi  della
 sfera di attribuzioni conferita al Ministro di grazia e giustizia sia
 dall'art.  95,  che,  e  soprattutto,  dagli  artt.  107  e 110 della
 Costituzione", l'annullamento dei seguenti atti:
       1) la mozione in data 4 luglio 1995  cosi'  come  presentata  e
 posta  all'ordine  del giorno del 18 ottobre 1995 e messa a votazione
 nominale dal Senato della Repubblica  nella  seduta  del  19  ottobre
 1995;
       2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per
 esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;
       3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione
 impugnata,   di   accoglimento   della  mozione  stessa,  cosi'  come
 dichiarata dal Presidente del Senato della  Repubblica  nella  seduta
 del 19 ottobre 1995;
       4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il
 conferimento,  a  se  medesimo, dell'incarico di Ministro di grazia e
 giustizia ad interim;
       5) il decreto in data 19  ottobre  1995  del  Presidente  della
 Repubblica, con il quale e' stato conferito l'incarico di Ministro di
 grazia  e  giustizia  ad  interim  al  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri dott. Lamberto Dini;
       6) l'atto successivo in data 20 ottobre 1995 con  il  quale  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Lamberto  Dini, ha
 chiesto ed ottenuto "il passaggio delle consegne"  del  Ministero  di
 grazia e giustizia;
      che,  ai  fini  dell'ammissibilita'  del  secondo  conflitto, il
 ricorrente assume la legittimazione  a  resistere  del  Senato  della
 Repubblica,  quale  "titolare  del  potere di accordare o revocare la
 fiducia al Governo conferito dall'art. 94  della  Costituzione";  del
 Presidente  del Consiglio dei ministri, "quale titolare del potere di
 proporre al Presidente della Repubblica il suo nome per  assumere  ad
 interim  le funzioni di Ministro guardasigilli, ai sensi dell'art. 92
 della Costituzione"; del Presidente della Repubblica, quale "titolare
 del  potere di affidare al Presidente del Consiglio l'incarico ad in-
 terim di Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 92  della
 Costituzione";
      che  la difesa del ricorrente ha chiesto di essere ascoltata, in
 camera di consiglio, se del caso unitamente alla parte;
      che, in data 23 ottobre 1995, il ricorrente  ha  presentato,  in
 riferimento  al  primo ricorso, una "memoria illustrativa" contenente
 "motivi aggiunti", con la quale impugna - "oltre alla mozione in data
 4 luglio 1995 cosi' come presentata e messa all'ordine del giorno del
 18 ottobre 1995 ivi compreso l'atto con cui il Presidente del Senato,
 per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione  la  mozione"
 stessa  -  gli  altri  ulteriori atti di cui al ricorso depositato in
 pari data;
    Considerato che la richiesta di audizione in camera  di  consiglio
 proposta  dalla  difesa  del  ricorrente  non  e'  compatibile con il
 carattere meramente delibatorio di  questa  fase  preliminare,  nella
 quale  la  Corte  deve  limitarsi  ad  una  verifica  sommaria, senza
 contraddittorio, dell'ammissibilita' del ricorso e,  ove  questo  sia
 ritenuto  ammissibile, all'individuazione degli organi interessati al
 conflitto;
      che,  ai  fini  della  determinazione  del  thema  decidendum  e
 dell'identificazione  dell'interesse del ricorrente, il primo ricorso
 puo', nei termini in cui  risulta  proposto,  reputarsi  contenuto  e
 ricompreso nel secondo;
      che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
 marzo  1953,  n.  87,  questa  Corte  e'  chiamata  preliminarmente a
 decidere,   con   ordinanza   in   camera   di    consiglio,    senza
 contraddittorio,  se  il  ricorso  sia  ammissibile  sotto il profilo
 dell'esistenza della materia di  un  conflitto,  la  cui  risoluzione
 spetti  alla sua competenza, con riferimento ai requisiti, soggettivi
 ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;
     che,   quanto   all'oggetto   del   conflitto,   esso    riguarda
 essenzialmente  la  mozione  di  sfiducia  votata  dal  Senato  della
 Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995, nonche'  il  decreto  in
 pari  data,  con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta
 del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ha   conferito   a
 quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim;
      che,  per  cio' che concerne i requisiti soggettivi, sussiste la
 legittimazione attiva del ricorrente, in quanto questi  prospetta  la
 lesione  di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza
 del  voto  di  sfiducia  individuale  espresso   dal   Senato   della
 Repubblica;
      che  la  legittimazione  a  resistere  va riconosciuta al Senato
 della Repubblica, quale titolare del potere di accordare  e  revocare
 la  fiducia  ai  sensi dell'art. 94 della Costituzione; al Presidente
 del Consiglio dei ministri, quale titolare del potere di proposta  di
 cui  all'art.  92 della Costituzione; al Presidente della Repubblica,
 quale titolare del potere di nomina di cui al medesimo art. 92  della
 Costituzione;
      che,  ai  sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo
 1953, n. 87, puo' ritenersi interessata al conflitto anche la  Camera
 dei  deputati,  essendo  in  discussione  l'istituto della mozione di
 sfiducia nei confronti del singolo Ministro;
      che,   in  conclusione,  in  questa  fase  di  mera  delibazione
 preliminare, nella quale resta del tutto salva e impregiudicata  ogni
 e  qualsiasi pronunzia definitiva anche in tema di ammissibilita', il
 ricorso va dichiarato ammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato nei
 confronti del Senato della Repubblica, del Presidente  del  Consiglio
 dei ministri e del Presidente della Repubblica;
    Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
 della  presente  ordinanza  al ricorrente, e che, a cura dello stesso
 ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Senato della
 Repubblica, alla Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei
 ministri ed al Presidente della Repubblica, entro il termine di sette
 giorni dalla comunicazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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