UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.261 del 8-11-1995)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in  particolare  l'art.
7;
  Visto   il   decreto   del   Ministero   dell'universita',  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  11  novembre   1993,   recante
modificazioni  all'ordinamento didattico universitario, relativamente
al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;
  Visti i pareri espressi dal  consiglio  di  amministrazione  e  dal
senato  accademico nelle rispettive sedute del 16 febbraio 1995 e del
14 febbraio 1995;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 14 luglio 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  1.  E' istituito il corso di diploma universitario per traduttori e
interpreti.
  2. Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di
Chieti,  approvato  e  modificato  con  i  decreti  sopraindicati, e'
ulteriormente modificato come segue:
    a) all'art. 6 "articolazione dell'Universita'  e  organizzazione"
il  diciottesimo  e il diciannovesimo rigo vengono cosi' riformulati:
"facolta' di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in
lingue e letterature straniere ed il corso di  diploma  universitario
per traduttori e interpreti, con sede in Pescara";
    b)  dopo  l'art.  104  sono  inseriti  i  seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione del  corso  di  diploma  universitario  per
traduttori   e  interpreti,  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi:
                               Capo VI
                       TRADUTTORI E INTERPRETI
  Art. 105 (Istituzione e durata del corso del diploma). -  Il  corso
di  diploma  universitario  per  traduttori  ed interpreti, istituito
presso la facolta' di lingue e letterature straniere,  vuole  fornire
agli  studenti  adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e
scientifici, per il conseguimento del livello di formazione richiesto
dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.
  In modo particolare il diploma fornira' specifiche  competenze  per
la  formazione di traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti
per le  imprese,  traduttori  ed  interpreti  per  il  commercio  con
l'estero,  traduttori  scientifici, operatori linguistici nei servizi
dell'informazione e delle comunicazioni.
  La  durata  del  corso  di  diploma  e'  di tre anni, con struttura
semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti  gli
indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo).
Al  compimento  degli  studi viene conseguito il titolo di diploma di
traduttore ed interprete,  con  la  specificazione  dell'indirizzo  e
delle lingue di specializzazione.
  Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:
   1) traduttori;
   2) interpreti;
   3) traduttori ed interpreti.
  La  facolta'  puo'  orientare  gli  indirizzi secondo le competenze
specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.
  Art. 106 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso  di
diploma  e'  regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti  a  ciascun
anno  di  corso  e'  stabilito  annualmente dal senato accademico, su
proposta  del  consiglio  di  facolta',  in   base   alle   strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
di facolta'.
  Art. 107 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).  -  Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:
    a) corso di laurea in lingue e letterature straniere;
    b) corso di laurea in lingue e letterature orientali;
    c) corso di laurea in lingue e civilta' orientali;
    d) corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.
  Nell'ambito  dei corsi affini, la facolta' gli insegnamenti seguiti
con esito positivo, avendo riguardo alla  loro  validita'  culturale,
propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al
quale sono chiesti i trasferimenti o la iscrizione.
  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti ha luogo nel rispetto delle
seguenti modalita': la facolta' (o la scuola) indica l'anno di  corso
cui  lo  studente puo' iscriversi; per coloro che hanno conseguito il
titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono
l'iscrizione ad un corso di laurea o di  diploma  affine,  l'anno  di
corso sara' di regola il terzo.
  La  facolta'  (o  la  scuola)  potra'  riconoscere  integralmente o
parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di
diploma universitario,  indicando  le  singole  corrispondenze  anche
parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' (o la
scuola)   indichera'   inoltre   sia  gli  insegnamenti  integrativi,
appositamente istituiti ed attivati per completare la  formazione  ed
accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso
laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.
  Gli  insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici
agli insegnamenti specifici.
  Nel trasferimento degli studenti tra indirizzi del corso di diploma
universitario o  da  un  corso  di  laurea  a  un  corso  di  diploma
universitario  o  viceversa,  il consiglio di facolta' o della scuola
riconoscera' gli insegnamenti  sempre  con  il  criterio  della  loro
validita'  al  fine  della formazione necessaria per il conseguimento
del nuovo titolo, e indichera' il piano di studi  da  completare  per
conseguire  il  titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo studente potra'
iscriversi.
  Art. 108 (Articolazione  del  corso  degli  studi).  -  L'attivita'
didattica  complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno
600 dedicate alle attivita' pratiche di laboratorio o  di  tirocinio.
Le attivita' pratiche possono
essere  svolte  anche  presso  qualificati  enti  pubblici  e privati
italiani ed esteri operanti nel settore specifico,  con  i  quali  si
siano  stipulate  apposite  convenzioni,  che possono prevedere anche
l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed  istituti
per   attivita'   didattiche  speciali  (corsi  intensivi,  seminari,
stages).
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini    raggruppati    per    raggiungere    definiti     obiettivi
didattico-formativi.
  Per  conseguire  il  diploma  universitario  occorre  aver superato
l'accertamento con esito positivo, relativo  a  ventuno  insegnamenti
con modalita' stabilite dal Consiglio di facolta'.
  L'elenco   degli   insediamenti   caratterizzanti  e  opzionali  e'
riportato nei successivi articoli 10 - 14.
  Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra  gli
insegnamenti opzionali.
  Art.  109  (Ordinamento  didattico).  - L'articolazione dei diversi
indirizzi e' individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.
  Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi
nel successivo art.  14  o  tra  quelli  indicati  dal  consiglio  di
facolta' o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.
  La   parte   comune   (i   primi  tre  semestri)  comprende  undici
insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.
  La  fase  di  specializzazione  si  articola  come   indicato   nei
successivi  articoli 11 - 13. Il semestre all'estero sara' sanzionato
da una relazione scritta,  nelle  due  lingue  dei  Paesi  ospiti  da
discutere in sede.
  Il  successivo  articolo  8 regola il caso degli studenti stranieri
che scelgono la lingua italiana come prima lingua.
  Le lingue di specializzazione sono due scelte fra le seguenti:
   lingua francese;
   lingua inglese;
   lingua portoghese;
   lingua russa;
   lingua spagnola;
   lingua tedesca.
  Qualsiasi altra lingua straniera a statuto  in  questa  facolta'  e
nelle universita' italiane.
  Con  motivata  delibera,  finalizzata  al  percorso  formativo  del
diploma in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue  straniere
ad una sola lingua.
  In  tal  caso  la  seconda lingua straniera verra' sostituita dagli
insegnamenti opzionali di cui al  successivo  art.  14,  o  da  altri
insegnamenti  strettamente  finalizzati  al curriculum dell'indirizzo
del diploma universitario stabiliti dal Consiglio di facolta',  o  da
stage  di  formazione  pratica  presso  enti italiani e stranieri che
svolgono attivita' strettamente collegata  al  titolo  dell'indirizzo
del diploma universitario.
  La  natura  delle  prove  scritte,  ove  previste,  e'  fissata dal
consiglio di facolta'.
  Art. 110  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  di  diploma  tende  ad
accertare  la  preparazione  di  base  e  professionale del candidato
secondo le modalita' stabilite dal  consiglio  di  facolta'.  L'esame
consiste  in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita
professionalita'. La prova e' definita dal regolamento.
  Art. 111 (Regolamento dei corsi di diploma). - Il regolamento sara'
articolato, in  conformita'  a  quello  didattico  dell'Ateneo  e  in
accordo  con  quanto  previsto  dall'art. 11, comma 2, della legge n.
341/1950.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano degli studi,
nel rispetto dei vincoli di ore complessivi di attivita' didattiche e
di attivita' pratiche di cui all'art. 4.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni  e
propedeuticita' degli esami;
   la  durata  di  ore  di ciascun corso di insegnamento con relative
esercitazioni;
   la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
   le prove di valutazione degli studenti;
   vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   l'obbligo di frequenza;
   l'obbligo della frequenza di un centro universitario,  estero  con
caratteristiche  affini  per  un  periodo  di  sei mesi per tutti gli
indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;
   l'obbligo  di   esperienza   pratica   o   stage   presso   centri
specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;
   le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici
e/o  privati  operanti  nel  settore specifico dell'indirizzo e delle
scelte effettuate;
   il tipo di esame di ammissione;
   l'indicazione che l'insegnamento e'  impartito  di  massima  nelle
lingue previste dal piano degli studi;
   il  numero  degli  studenti  ammessi  all'iscrizione  al  corso di
diploma universitario.
  Nel caso in cui gli  insegnamenti  siano  specifici  del  corso  di
diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.
  Nel  regolamento  saranno  riportate  le propedeuticita', quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anno di corso successivo.
  Art.   112   (Studenti  stranieri).  -  Il  consiglio  di  facolta'
stabilira' le condizioni  di  ammissione  e  il  piano  di  studi  di
studenti  stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua
straniera.
  Art. 113 (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti previsti  negli
articoli precedenti delibera il consiglio di facolta'.
  Art.   114   (Parte  comune  a  tutti  gli  indirizzi  del  diploma
universitario per traduttori ed interpreti). - Il piano  degli  studi
prevede i seguenti undici insegnamenti:
   lingua  italiana:  due  insegnamenti  con  l'obbligo  della  prova
scritta;
   lingua straniera 1: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   lingua straniera 2: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: tre
insegnamenti.
  Art. 115 (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo  del  piano
degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre
di massima e' dedicato allo stage all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta;
   insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1;
   insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2;
   quattro  insegnamenti  a  scelta  nell'area  filologico-letteraria
degli  insegnamenti  opzionali  di  cui   al   successivo   art.   14
(consigliato teoria della traduzione).
  Lo  stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E' obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  Art.  116  (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano
degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre
e' dedicato di massima allo stage all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1: un insegnamento;
   lingua straniera 2: un insegnamento;
   interpretazione consecutiva lingua  straniera  1  -  italiano:  un
insegnamento;
   interpretazione  simultanea  lingua  straniera  1  - italiano: due
insegnamenti;
   interpretazione consecutiva lingua  straniera  2  -  italiano:  un
insegnamento;
   interpretazione  simultanea  lingua  straniera  2  - italiano: due
insegnamenti;
   insegnamenti a scelta tra quelli di cui al precedente art. 14: due
insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna  delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  la  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione prevista al quinto semestre.
  Art.  117  (Indirizzo  traduttori  e  interpreti).  -  La  fase  di
indirizzo  del  piano  degli  studi prevede dieci insegnamenti in due
semestri. Il V semestre di massima e' dedicato allo stage all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta;
   interpretazione  simultanea  lingua   straniera   1-italiano:   un
insegnamento;
   interpretazione   simultanea   lingua   straniera  2-italiano:  un
insegnamento;
   interpretazione   consecutiva  lingua  straniera  1  italiano:  un
insegnamento;
   interpretazione  consecutiva  lingua  straniera  2  italiano:   un
insegnamento;
   insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due
insegnamenti.
  Lo  stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E' obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre.
  Art. 118 (Aree degli insegnamenti opzionali). -
1. filologico-letteraria:
   linguistica generale;
   linguistica applicata;
   glottologia;
   filosofia del linguaggio;
   didattica delle lingue moderne;
   teoria e storia della traduzione;
   filologia latina medievale umanistica;
   linguistica francese;
   linguistica inglese;
   lingua e letteratura italiana;
   letteratura italiana moderna contemporanea;
   letterature moderne comparate;
   letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
   teoria dell'interpretazione;
   teoria della traduzione;
   tutte  le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera
a statuto nelle universita' italiane;
  2. Storico-geografico:
   archivistica e biblioteconomia;
   geografia;
   geografia economica;
   storia della filosofia;
   storia del cinema;
   storia del teatro;
   storia del teatro francese;
   storia della critica letteraria;
   storia dell'arte;
   storia della lingua italiana;
   storia della lingua tedesca;
   storia economica;
   storia moderna e contemporanea;
   storia del paese corrispondente alla lingua;
  3. Economico-sociologica:
   antropologia culturale;
   economia aziendale;
   economia della cooperazione internazionale;
   economia internazionale;
   economia politica;
   marketing;
   politica economica;
   scienza delle finanze;
   sociologia delle comunicazioni;
   economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
   cultura   ed  istituzioni  dell'area  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta.
  4. Giuridico-politologica:
   diritto commerciale;
   diritto delle Comunita' europee;
   diritto internazionale;
   diritto pubblico;
   diritto privato;
   storia delle istituzioni comunitarie;
   storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua  straniera
scelta;
   istituzioni   politiche   del  Paese  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta;
   storia delle organizzazioni internazionali.
  5. Scientifica:
   fisica;
   matematica;
   chimica;
   merceologia;
   storia della scienza e della tecnica;
   storia delle scienze;
   storia del pensiero scientifico;
   storia e metodologia della scienza.
  6. Bio-medica:
   anatomia;
   biologia;
   ecologia;
   farmacologia;
   patologia.
  7. Informatica:
   informatica generale;
   fondamenti di informatica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 24 ottobre 1995
                                                Il rettore: CRESCENTI