Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.261 del 8-11-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Ministero dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica in data 11 novembre 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti; Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 16 febbraio 1995 e del 14 febbraio 1995; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: 1. E' istituito il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti. 2. Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: a) all'art. 6 "articolazione dell'Universita' e organizzazione" il diciottesimo e il diciannovesimo rigo vengono cosi' riformulati: "facolta' di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere ed il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, con sede in Pescara"; b) dopo l'art. 104 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Capo VI TRADUTTORI E INTERPRETI Art. 105 (Istituzione e durata del corso del diploma). - Il corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti, istituito presso la facolta' di lingue e letterature straniere, vuole fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, per il conseguimento del livello di formazione richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato. In modo particolare il diploma fornira' specifiche competenze per la formazione di traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti per le imprese, traduttori ed interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni. La durata del corso di diploma e' di tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore ed interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione. Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1) traduttori; 2) interpreti; 3) traduttori ed interpreti. La facolta' puo' orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate. Art. 106 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. L'accesso e' regolato da esami di ammissione. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 107 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea: a) corso di laurea in lingue e letterature straniere; b) corso di laurea in lingue e letterature orientali; c) corso di laurea in lingue e civilta' orientali; d) corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti i trasferimenti o la iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalita': la facolta' (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione ad un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sara' di regola il terzo. La facolta' (o la scuola) potra' riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' (o la scuola) indichera' inoltre sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Nel trasferimento degli studenti tra indirizzi del corso di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facolta' o della scuola riconoscera' gli insegnamenti sempre con il criterio della loro validita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indichera' il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 108 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 dedicate alle attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attivita' pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attivita' didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages). L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppati per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalita' stabilite dal Consiglio di facolta'. L'elenco degli insediamenti caratterizzanti e opzionali e' riportato nei successivi articoli 10 - 14. Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali. Art. 109 (Ordinamento didattico). - L'articolazione dei diversi indirizzi e' individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13. Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 14 o tra quelli indicati dal consiglio di facolta' o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953. La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre. La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 11 - 13. Il semestre all'estero sara' sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede. Il successivo articolo 8 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua. Le lingue di specializzazione sono due scelte fra le seguenti: lingua francese; lingua inglese; lingua portoghese; lingua russa; lingua spagnola; lingua tedesca. Qualsiasi altra lingua straniera a statuto in questa facolta' e nelle universita' italiane. Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue straniere ad una sola lingua. In tal caso la seconda lingua straniera verra' sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al curriculum dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal Consiglio di facolta', o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attivita' strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario. La natura delle prove scritte, ove previste, e' fissata dal consiglio di facolta'. Art. 110 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalita'. La prova e' definita dal regolamento. Art. 111 (Regolamento dei corsi di diploma). - Il regolamento sara' articolato, in conformita' a quello didattico dell'Ateneo e in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1950. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessivi di attivita' didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 4. Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticita' degli esami; la durata di ore di ciascun corso di insegnamento con relative esercitazioni; la collocazione degli insegnamenti nei semestri; le prove di valutazione degli studenti; vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; l'obbligo di frequenza; l'obbligo della frequenza di un centro universitario, estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue; l'obbligo di esperienza pratica o stage presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato; le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate; il tipo di esame di ammissione; l'indicazione che l'insegnamento e' impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi; il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario. Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U. Nel regolamento saranno riportate le propedeuticita', quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo. Art. 112 (Studenti stranieri). - Il consiglio di facolta' stabilira' le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera. Art. 113 (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti delibera il consiglio di facolta'. Art. 114 (Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori ed interpreti). - Il piano degli studi prevede i seguenti undici insegnamenti: lingua italiana: due insegnamenti con l'obbligo della prova scritta; lingua straniera 1: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta; lingua straniera 2: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: tre insegnamenti. Art. 115 (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre di massima e' dedicato allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta; lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta; insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1; insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2; quattro insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14 (consigliato teoria della traduzione). Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre. Art. 116 (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre e' dedicato di massima allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1: un insegnamento; lingua straniera 2: un insegnamento; interpretazione consecutiva lingua straniera 1 - italiano: un insegnamento; interpretazione simultanea lingua straniera 1 - italiano: due insegnamenti; interpretazione consecutiva lingua straniera 2 - italiano: un insegnamento; interpretazione simultanea lingua straniera 2 - italiano: due insegnamenti; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al precedente art. 14: due insegnamenti. Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria la relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. Di massima la collocazione prevista al quinto semestre. Art. 117 (Indirizzo traduttori e interpreti). - La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre di massima e' dedicato allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti: lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta; lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta; interpretazione simultanea lingua straniera 1-italiano: un insegnamento; interpretazione simultanea lingua straniera 2-italiano: un insegnamento; interpretazione consecutiva lingua straniera 1 italiano: un insegnamento; interpretazione consecutiva lingua straniera 2 italiano: un insegnamento; insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due insegnamenti. Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue. E' obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede. La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre. Art. 118 (Aree degli insegnamenti opzionali). - 1. filologico-letteraria: linguistica generale; linguistica applicata; glottologia; filosofia del linguaggio; didattica delle lingue moderne; teoria e storia della traduzione; filologia latina medievale umanistica; linguistica francese; linguistica inglese; lingua e letteratura italiana; letteratura italiana moderna contemporanea; letterature moderne comparate; letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta; teoria dell'interpretazione; teoria della traduzione; tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle universita' italiane; 2. Storico-geografico: archivistica e biblioteconomia; geografia; geografia economica; storia della filosofia; storia del cinema; storia del teatro; storia del teatro francese; storia della critica letteraria; storia dell'arte; storia della lingua italiana; storia della lingua tedesca; storia economica; storia moderna e contemporanea; storia del paese corrispondente alla lingua; 3. Economico-sociologica: antropologia culturale; economia aziendale; economia della cooperazione internazionale; economia internazionale; economia politica; marketing; politica economica; scienza delle finanze; sociologia delle comunicazioni; economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta; cultura ed istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta. 4. Giuridico-politologica: diritto commerciale; diritto delle Comunita' europee; diritto internazionale; diritto pubblico; diritto privato; storia delle istituzioni comunitarie; storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta; istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta; storia delle organizzazioni internazionali. 5. Scientifica: fisica; matematica; chimica; merceologia; storia della scienza e della tecnica; storia delle scienze; storia del pensiero scientifico; storia e metodologia della scienza. 6. Bio-medica: anatomia; biologia; ecologia; farmacologia; patologia. 7. Informatica: informatica generale; fondamenti di informatica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 24 ottobre 1995 Il rettore: CRESCENTI