Aggiornamento degli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del Paese.(GU n.261 del 8-11-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista l'VIII direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 6 dicembre 1979 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, concernente le modalita' per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese; Visto l'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con decorrenza 1 gennaio 1981, dall'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, in attuazione della citata VIII direttiva; Visto il sesto comma del citato articolo 38-ter il quale stabilisce che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, ad adeguare gli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia variato, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e' tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 30 marzo 1988 con il quale sono stati rideterminati gli importi indicati nel gia' citato art. 38-ter nella misura di lire trecentoquattromila e di lire trentottomila in relazione al tasso di conversione dell'unita' di conto europea fissato al 31 dicembre 1987; Ritenuta la necessita' di aggiornare detti importi al nuovo tasso di conversione dell'unita' di conto europea fissato alla data del 30 dicembre 1994 in L. 1.989,59; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi di lire trecentoquattromila e di lire trentottomila stabiliti dall'art. 38-ter, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi non residenti, relativi rispettivamente a periodi infrannuali ed annuali, sono elevati a lire trecentonovantottomila e lire cinquantamila. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro del tesoro DINI