N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1995
N. 724 Ordinanza emessa il 10 luglio 1995 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Gastaldi Federico Processo penale - Parte civile - Costituzione in udienza - Lamentata omessa previsione del rispetto dei termini per la difesa in analogia a quelli previsti per il decreto di citazione a giudizio (art. 555, terzo comma, del cod. proc. pen.) - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. Processo penale - Sentenza sulla domanda della parte civile - Esecutivita' solo in presenza dei presupposti previsti per legge - Disparita' di trattamento rispetto alla pronuncia sulla stessa domanda in sede civile - Violazione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 78, 540, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.46 del 8-11-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti del proc. n. 78/1995 a carico di Gastaldi Federico imputato dei reati p. e p. agli artt. 582, 594 e 612 c.p., rilevato che nel predetto procedimento la parte civile, dopo avere notificato a mezzo posta ex art. 157 c.p.p. la costituzione di parte civile all'imputato in data 8 luglio 1995 (senza produrre la relata di notifica) ha ribadito in udienza detta costituzione; Atteso che all'esito dell'udienza ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni; Ritenuto che in ordine al primo punto e' rilevante decidere se - come eccepito dall'imputato - il deposito della costituzione direttamente in udienza, pur essendo previsto dalla legge, violi il diritto di difesa e che, in ordine a tale punto risulta non manifestamente infondata la questione in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per non essere previsto un termine a difesa (in analogia con quanto previsto dall'art. 555 c.p.p.) con violazione del principio di uguaglianza tra le parti, di ragionevolezza (nel non prevedere alcun termine a difesa e nel prevedere che la parte civile non costituita possa e debba depositare la lista testi nei termini di cui all'art. 468 e 567 c.p.p.) e del diritto di difesa che attiene anche all'esercizio del diritto stesso nei confronti della parte civile nel processo penale; Rilevato che in ordine alla pronuncia relativa alla richiesta della parte civile e' rilevante decidere in merito alla stessa che non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 78 c.p.p. in relazione all'art. 282 c.p.c. e successive modificazioni nella parte che prevede che la pronuncia in merito alla costituzione di parte civile e' esecutiva solo se sussistono gravi motivi, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del principio di uguaglianza tra cittadini che facciano valere le loro pretese nel processo civile (ove la sentenza e' esecutiva) o nel processo penale (ove e' esecutiva solo in presenza dei presupposti di legge) e per conseguente violazione del diritto di difesa (che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se favorevoli); Visti gli artt. 23 e segg. legge n. 87/53;
P. Q. M. Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 78 del c.p.p. nella parte in cui consente la costituzione della parte civile in udienza senza il rispetto dei termini di cui all'art. 555, comma terzo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; b) dell'art. 540, comma primo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'esecutivita' della pronuncia sulla domanda della parte civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicare ai Presidenti della Camera e del Senato. Latina, addi' 10 luglio 1995 Il pretore: MORGIGNI 95C1331