N. 474 ORDINANZA 19 - 31 ottobre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione  Veneto - Stoccaggio di rifiuti
 tossici nocivi - Trattamento sanzionatorio  penale  -  Richiamo  alla
 sentenza  della  Corte  n.  194/1993 dichiarativa dell'illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).
 
 (Cost., art. 25, secondo comma).
(GU n.46 del 8-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare  RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  3, comma terzo,
 della  legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la
 tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile  1985,
 n.  33), promosso con ordinanze emesse:
     1)  il  13  febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel
 procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n.  184
 del registro ordinanze 1995 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n.  15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
     2)  il  13  febbraio  1995  dal Pretore di Bassano del Grappa nel
 procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n.
 185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n.  15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio  del  4  ottobre  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che  il  Pretore  di Bassano del Grappa, nel corso di due
 procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino,  con
 due  ordinanze  di  identico  contenuto, ha sollevato, in riferimento
 all'art.    25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   3, comma terzo, della legge
 Regione Veneto 23 aprile 1990, n.   28 (Nuove  norme  per  la  tutela
 dell'ambiente.    Modifiche  alla  legge regionale 16 aprile 1985, n.
 33), nella parte in cui prevede che, per  lo  stoccaggio  di  rifiuti
 tossici  e  nocivi  presso il produttore, l'autorizzazione si intende
 rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma  1
 della  citata  norma,  non  sia  stato  comunicato  al richiedente un
 motivato provvedimento di diniego;
     che  secondo  il  giudice  rimettente  la  norma  impugnata,  con
 l'introdurre  l'istituto  del  silenzio  assenso  nella materia dello
 stoccaggio provvisorio di  rifiuti  tossici  e  nocivi,  si  pone  in
 contrasto    con    la    normativa   statale   la   quale   richiede
 un'autorizzazione espressa per  tutte  le  fasi  di  trattamento  dei
 rifiuti  tossici,  cosi' interferendo nella materia penale riservata,
 dall'art.   25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  all'esclusiva
 competenza del legislatore statale;
     che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si
 e' costituita, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
   Considerato  che  i  due  giudizi, prospettando identica questione,
 vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
     che questa Corte, con la sentenza n.    194  del  1993,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale in parte qua della norma
 impugnata;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e  9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.  3, comma terzo,
 della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n.  28 (Nuove norme per la
 tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile  1985,
 n.  33), sollevata, in riferimento all'art.  25, secondo comma, della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Bassano  del Grappa con le ordinanze
 indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                       Il Presidente: Caianiello
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
                       Il cancelliere: Fruscella
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