Verifica della congruita' dei parametri di determinazione dell'onere termico di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1994.(GU n.267 del 15-11-1995)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina; Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica; Visto il decreto del Ministro dell'industria del 4 agosto 1994 che al cap. II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri di determinazione dell'onere termico; Vista la richiesta dell'ENEL, in data 12 luglio 1995, di aggiornamento del parametro a consuntivo per l'anno 1994, e a preventivo per l'anno 1995, del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.) fissato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 nella misura di 0,92 a preventivo per l'anno 1994, nonche' di tener conto, per il gas naturale, del differenziale di prezzo rispetto a quello dell'olio BTZ; Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e Cassa conguaglio per il settore elettrico; Decreta: 1. L'ammontare a consuntivo dell'onere termico per l'anno 1994 ed a preventivo per l'anno 1995, si determina assumendo: per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, un consumo specifico medio di 0,223 kg/kWh prodotto ed un prezzo, del combustibile equivalente, pari a 0,98 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di olii BTZ, STZ e di metano non inferiore all'80% della quantita' complessiva di olii combustibili e metano utilizzati. Per l'energia prodotta dall'ENEL, con i propri impianti, il consumo medio specifico viene assunto pari a 0,218 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta con l'impiego di carboni, un consumo specifico medio, pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta dall'ENEL, con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella prodotta con il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto 6 del decreto ministeriale 4 agosto 1994. 2. Per valori inferiori del suddetto rapporto di 0,80, la Casa conguaglio per il settore elettrico procedera' ad una interpolazione lineare del parametro del P.G.I. tra 0,8 e 0,98, valori corrispondenti a consumi di olii BTZ, STZ e metano rispettivamente pari al 50% ed all'80% delle quantita' complessive di olii combustibili e metano utilizzate. 3. La determinazione dell'onere termico, a partire dal consuntivo dell'anno 1995, verra' effettuata modificando l'attuale metodologia di determinazione dell'onere termico per tenere conto della specificita' di ciascun combustibile utilizzato, nel quadro dell'introduzione di nuovi criteri intesi a superare l'attuale sistema di perequazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico. 4. In attesa dei nuovi criteri di cui al punto precedente l'eventuale squilibrio del conto onere termico dell'anno 1995 sara' ripianato estendendo al 1995 quanto disposto al comma 3, cap. II, del decreto ministeriale 4 agosto 1994. 5. Sono abrogate le disposizioni, in precedenza emanate, che risultino incompatibili con le presenti norme. 6. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 1995 Il Ministro: CLO' Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 239