MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1995 

  Verifica   della   congruita'   dei   parametri  di  determinazione
dell'onere termico di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1994.
(GU n.267 del 15-11-1995)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali  19  ottobre  1944,  n.
377,   e   23   aprile  1946,  n.  363,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283,  e  15  settembre  1947, n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;
  Visto  l'art.  1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime
alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni
dei Comitati interministeriali soppressi  e  per  il  riordino  della
relativa disciplina;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  le funzioni del
soppresso CIP in materia di energia elettrica;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria del 4 agosto 1994  che
al  cap.  II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri
di determinazione dell'onere termico;
  Vista  la  richiesta  dell'ENEL,  in  data  12  luglio   1995,   di
aggiornamento  del  parametro  a  consuntivo  per  l'anno  1994,  e a
preventivo per l'anno 1995, del prezzo del petrolio greggio importato
(P.G.I.) fissato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 nella  misura
di  0,92 a preventivo per l'anno 1994, nonche' di tener conto, per il
gas naturale, del differenziale di prezzo rispetto a quello dell'olio
BTZ;
  Visti  i  precedenti  provvedimenti  CIP  in  materia  di  tariffe,
sovrapprezzi e Cassa conguaglio per il settore elettrico;
                              Decreta:
  1. L'ammontare a consuntivo dell'onere termico per l'anno 1994 ed a
preventivo per l'anno 1995, si determina assumendo:
   per  l'energia  prodotta  con  l'impiego  dei combustibili assunti
equivalenti all'olio combustibile ATZ, un consumo specifico medio  di
0,223  kg/kWh  prodotto  ed  un prezzo, del combustibile equivalente,
pari a 0,98 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per  un
consumo  di  olii  BTZ,  STZ  e di metano non inferiore all'80% della
quantita' complessiva di olii combustibili e metano  utilizzati.  Per
l'energia prodotta dall'ENEL, con i propri impianti, il consumo medio
specifico viene assunto pari a 0,218 kg/kWh prodotto;
   per  l'energia  prodotta  con  l'impiego  di  carboni,  un consumo
specifico medio, pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta
dall'ENEL, con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene
assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella  prodotta
con  il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto
6 del decreto ministeriale 4 agosto 1994.
  2. Per valori inferiori del suddetto  rapporto  di  0,80,  la  Casa
conguaglio  per il settore elettrico procedera' ad una interpolazione
lineare  del  parametro  del  P.G.I.   tra   0,8   e   0,98,   valori
corrispondenti  a  consumi  di olii BTZ, STZ e metano rispettivamente
pari   al   50%  ed  all'80%  delle  quantita'  complessive  di  olii
combustibili e metano utilizzate.
  3. La determinazione dell'onere termico, a partire  dal  consuntivo
dell'anno  1995,  verra' effettuata modificando l'attuale metodologia
di  determinazione  dell'onere  termico  per   tenere   conto   della
specificita'   di   ciascun   combustibile   utilizzato,  nel  quadro
dell'introduzione  di  nuovi  criteri  intesi  a  superare  l'attuale
sistema  di  perequazione  della  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico.
  4.  In  attesa  dei  nuovi  criteri  di  cui  al  punto  precedente
l'eventuale  squilibrio  del conto onere termico dell'anno 1995 sara'
ripianato estendendo al 1995 quanto disposto al comma 3, cap. II, del
decreto ministeriale 4 agosto 1994.
  5. Sono  abrogate  le  disposizioni,  in  precedenza  emanate,  che
risultino incompatibili con le presenti norme.
  6.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
 Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 239