AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, concernente l'approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).(GU n.267 del 15-11-1995)
L'allegato B al decreto citato in epigrafe, alla pagina 10 del suindicato supplemento ordinario, e' cosi' rettificato: a) le istruzioni per la compilazione del punto 10-bis sono sostituite dalle seguenti: "Nel punto 10-bis va indicato il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento delle detrazioni. Al riguardo si precisa che i soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento, nella misura di L. 400.000, della detrazione per figli a carico. Tale somma va computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste. Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e, cioe', il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle e i nipoti qualora siano portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di eta' superiore a settant'anni, purche', nel 1995, risultino conviventi con il contribuente e privi di mezzi di sostentamento (cioe' non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale, pari a L. 4.641.000). In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreche' ricorrano tutte le condizioni gia' evidenziate. I requisiti della convivenza e dell'assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, al sostituto d'imposta. Se l'importo dell'incremento delle detrazioni per figli a carico supera quello dell'imposta netta, la differenza va evidenziata nello spazio riservato alle Annotazioni, preceduta dalla dicitura: 'Incremento delle detrazioni per figli a carico di cui puo' spettare il rimborso presentando la dichiarazione dei redditi'". b) le parole da: "Ad esempio," fino a: "arrotondato a 8" sono soppresse.