AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre
   1995,  concernente  l'approvazione  del modello di certificato per
   l'attestazione dei redditi di  lavoro  dipendente  ed  assimilati,
   compresi   i  compensi  e  le  indennita'  soggetti  a  tassazione
   separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate
   e delle detrazioni effettuate. (Decreto pubblicato nel supplemento
   ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
   del 31 ottobre 1995).
(GU n.267 del 15-11-1995)

 L'allegato B al decreto citato  in  epigrafe,  alla  pagina  10  del
suindicato supplemento ordinario, e' cosi' rettificato:
    a)  le  istruzioni  per  la  compilazione  del  punto 10-bis sono
sostituite dalle seguenti:
  "Nel punto 10-bis va indicato il numero totale dei mesi relativi ai
figli (o agli altri componenti del  nucleo  familiare)  per  i  quali
esiste  il  diritto  all'incremento  delle detrazioni. Al riguardo si
precisa che i soggetti  che  percepiscono  l'assegno  per  il  nucleo
familiare,  in  possesso  nel  1995 dei medesimi requisiti reddituali
previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso,  hanno  diritto  per
ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento, nella misura di
L.  400.000,  della  detrazione  per  figli  a  carico. Tale somma va
computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in  relazione
al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.
  Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati
ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai
fini   dell'attribuzione  dell'assegno,  e,  cioe',  il  coniuge  non
legalmente ed effettivamente separato, i fratelli,  le  sorelle  e  i
nipoti qualora siano portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  di  eta'  superiore  a
settant'anni,  purche',  nel  1995,  risultino  conviventi   con   il
contribuente  e privi di mezzi di sostentamento (cioe' non posseggano
redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore  a
quello  previsto per la corresponsione della pensione sociale, pari a
L. 4.641.000). In tal caso l'incremento spetta anche  in  assenza  di
figli,  sempreche'  ricorrano tutte le condizioni gia' evidenziate. I
requisiti della convivenza e dell'assenza di mezzi  di  sostentamento
vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  Le  variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro
30 giorni dal loro verificarsi, al sostituto d'imposta.
  Se l'importo dell'incremento delle detrazioni per  figli  a  carico
supera  quello dell'imposta netta, la differenza va evidenziata nello
spazio  riservato  alle  Annotazioni,   preceduta   dalla   dicitura:
'Incremento  delle detrazioni per figli a carico di cui puo' spettare
il rimborso presentando la dichiarazione dei redditi'".
    b) le parole da: "Ad esempio," fino a:  "arrotondato  a  8"  sono
soppresse.