N. 30 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 dicembre 1993
N. 30 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 agosto 1995 (della regione Sicilia) Finanza pubblica allargata - Modalita' di attuazione degli artt. 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, secondo comma, del d.-l. 30 dicembre 1993, n. 557, (convertito, con modificazioni, in legge n. 133/1994) - Riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni legislative - Indicazione delle incidenze percentuali dei previsti incrementi d'imposta per gli anni 1994, 1995 e 1996 rispetto alle previsioni di competenza per i medesimi capitoli di entrata e conseguente determinazione degli ammontari di imposta di spettanza dell'erario - Disposizioni ai vari soggetti riscossori d'imposta circa i versamenti (in favore dello Stato e della regione) con le rispettive percentuali di incidenza dei relativi tributi desunte dalle predette previsioni - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 260/1990. (Decreto del Ministro per le finanze del 12 maggio 1995). (Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).(GU n.47 del 15-11-1995 )
Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 10 agosto 1995, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Giovanni Lo Bue, dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro per le finanze - di concerto con il Ministro per il tesoro - 12 maggio 1995, recante: "Modalita' di attuazione degli artt. l6, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia riserva all'Erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni legislative. F A T T O L'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n .537, dispone che le entrate derivanti dal Capo II della medesima nonche' il gettito dell'imposta introdotta dal d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (imposta sul patrimonio netto delle imprese) "son riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". Con successivo d.-l. 30 dicembre 1994, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono stati disposti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994. Le entrate derivanti da tale decreto legge sono state pure riservate all'Erario (art. 16). Il legislatore ha poi demandato ad apposito decreto interministeriale (Finanze-Tesoro), da emanarsi entro 90 giorni, la definizione delle modalita' attuative delle disposizioni contenute nelle norme di riserva sopra richiamate (art.16, comma 17, legge n. 537/1993, art. 16, comma 2, legge n. 133/1994). Il predetto decreto interministeriale invece e' stato emanato il 2 maggio 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 22 giugno 1995. L'art. 1 di tale decreto, senza indicare i criteri di determinazione dei previsti incrementi d'imposta stabiliti nelle allegate tabelle A) e B), pone a raffronto, nell'annessa tabella C), gli ammontari di detti ipotetici incrementi con la previsione di competenza dei corrispondenti capitoli delle entrate dello Stato per il triennio 1994-96 ed indica cosi' le incidenze percentuali degli incrementi d'imposta per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispetto alle previsioni di competenza per i medesimi capitoli di entrata. Nella tabella D), in fine, tali percentuali sono applicate sic et simpliciter alle previsioni triennali di bilancio della Regione siciliana, per determinare gli ammontari d'imposta di spettanza dell'Erario. Negli articoli da 2 a 9, il predetto decreto impartisce ai vari soggetti riscuotitori delle entrate (concessionari, aziende di credito, uffici postali, uffici del Registro, distributori primari di valori bollati, conservatorie dei registri immobiliari, uffici doganali) disposizioni circa i versamenti (in favore dello Stato e della regione) con le rispettive percentuali di incidenza dei relativi tributi, desunte dalle previsioni del citato art. 1, secondo le conseguenti indicazioni riportate nelle tabelle C) e D). L'art. 10, infine, dopo avere disposto, al comma 1, il recupero delle quote dovute dalla regione siciliana dal 1 gennaio 1994, da praticarsi, a cura dei soggetti riscuotitori dei tributi, sui primi versamenti alla regione stessa, prevede al comma 2, un conguaglio - secondo modalita' da stabilirsi con decreto interministeriale (Finanze-Tesoro) - dei versamenti effettuati con riferimento alle percentuali di cui alla tabella C), sulla base di un aggiornamento di tali valori percentuali ottenuto utilizzando i dati definitivi, relativi ai singoli capitoli considerati, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Il suddetto decreto interministeriale si rileva lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e viene censurato per le seguenti ragioni di D I R I T T O Violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 di detto Statuto (Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 260) - spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, eccettuate quelle il cui gettito sia destinato, con disposizioni legislative ad hoc, al soddisfacimento di particolari finalita' dello Stato espressamente indicate, disposizioni, per quanto concerne le entrate di cui trattasi, contenute negli artt. 16, comma 17, legge n. 537/1993 e 16, comma 1, d.-l. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, la cui portata non si vuole mettere in discussione in questa sede. Quella che apparre ictu oculi discutibile e' la determinazione, nell'art. 1 del decreto impugnato e nelle allegate tabelle, degli ammontari degli incrementi d'imposta derivanti dal capo II della legge n. 537/1993 e dal d.-l. n. 557/1993. Cio' nei non pochi casi in cui il legislatore, anziche' disporre aumenti di aliquote, ha ritenuto opportuno operare sulla base imponibile dei tributi (ad es., per l'IRPEF, calcolo della ritenuta sulle provvigioni sul 100% anziche' sul 50% del reddito imponibile, abrogazione del credito d'imposta per registratori di cassa; per l'lRPEG, rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali, minore deducibilita' delle operazioni a premio ecc.). Ora, l'art. 1 del decreto, senza fare alcun cenno ai criteri di determinazione degli incrementi d'imposta conseguenti alle dette riqualificazioni degli imponibili, stabiliti apoditticamente nelle allegate tabelle A) e B), fissa, nella tabella C), le percentuali d'incidenza di detti incrementi sulle previsioni di entrate del bilancio dello Stato per gli anni 1994, 1995 e 1996, per poi calarle di peso nelle corrispondenti previsioni triennali del bilancio della regione siciliana (riportate nella tabella D) onde fissare gli ammontari d'imposta di spettanza erariale. Un siffatto modo di procedere presta il fianco a vari rilievi. In primo luogo non riesce comprensibile come le Autorita' emananti abbiano potuto concretamente distinguere l'incremento delle entrate attribuite alla nuova disciplina legislativa sopra richiamata dagli effetti degli altri, molteplici fattori di variazione del gettito dei tributi considerati. L'arbitrarieta' della previsione diviene poi assoluta con riguardo agli anni --seguenti'' al 1996, ai quali viene attribuita (per l'IRPEF ed IRPEG) una percentuale d'incidenza costante a quella del 1996. Appare irragionevole, comunque, il riferimento al bilancio dello Stato, ai fini del calcolo delle percentuali d'incidenza di nuove entrate riscosse nel territorio della regione. E' vero che l'art. 10, comma 2, del decreto impugnato introduce un correttivo al sistema dei dati previsionali di incremento di cui all'art. 1 dello stesso decreto, prevedendo la possibilita' di un conguaglio, sulla scorta dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dello Stato, dei versamenti effettuati con riferimento alle percentuali di cui alla tabella C); ma sulla tempestivita' di tale conguaglio, le cui modalita' dovranno essere stabilite con successivo decreto interministeriale, "dal momento della determinazione delle percentuali definitive da utilizzare", e' lecito avanzare seri dubbi, attesa l'inveterata abitudine dell'Amministrazione finanziaria dello Stato di rinviare l'erogazione in favore della regione, conseguente al riconoscimento di spettanze regionali, alla definizione complessiva dei rapporti finanziari Stato-regione, con conseguente svilimento del valore economico del credito regionale. Appare innegabile pertanto il pregiudizio subito dalla regione siciliana, per effetto delle disposizioni censurate, specie avuto riguardo all'immediato recupero delle quote che si presumono dovute dalla medesima a partire dal 1 gennaio 1994 (art. 10, comma 1, del decreto impugnato).
P. Q. M. Si chiede pertanto a codesta Corte costituzionale: di volere accogliere il presente ricorso, dichiarando che il decreto interministeriale 12 maggio 1995, impugnato illegittimo in quanto lesivo delle attribuzioni regionali materia finanziaria sancite dagli artt. 36 Statuto sic. e 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; di volere pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui sottrae alla regione siciliana, anche con effetto retroattivo, incrementi d'imposta arbitrariamente inclusi tra le nuove entrate riservate all'Erario dagli artt. 16, comma 17, della legge n. 537/1993 e 16, comma 1, del d.-l. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994. Avv. Francesco Torre - Avv. Giovanni Lo Bue 95C1151