N. 30 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 dicembre 1993

                                 N. 30
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28
 agosto 1995 (della regione Sicilia)
 Finanza pubblica allargata - Modalita' di attuazione degli artt.  16,
    diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16,
    secondo  comma,  del  d.-l. 30 dicembre 1993, n. 557, (convertito,
    con modificazioni, in legge n. 133/1994) - Riserva all'erario, dal
    1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in  materia
    di  entrate  di  cui  alle  predette  disposizioni  legislative  -
    Indicazione delle incidenze percentuali  dei  previsti  incrementi
    d'imposta  per gli anni 1994, 1995 e 1996 rispetto alle previsioni
    di competenza per i medesimi capitoli  di  entrata  e  conseguente
    determinazione degli ammontari di imposta di spettanza dell'erario
    -  Disposizioni  ai  vari  soggetti  riscossori  d'imposta circa i
    versamenti  (in  favore  dello  Stato  e  della  regione)  con  le
    rispettive  percentuali  di incidenza dei relativi tributi desunte
    dalle  predette  previsioni  -  Lamentata  lesione  dell'autonomia
    finanziaria  della regione - Riferimento alla sentenza della Corte
    costituzionale n. 260/1990.
 (Decreto del Ministro per le finanze del 12 maggio 1995).
 (Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074,
    art. 2).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
   Ricorso  del  presidente  della  regione  siciliana pro-tempore on.
 Matteo Graziano, autorizzato  a  ricorrere  con  deliberazione  della
 Giunta  regionale  n. 371 del 10 agosto 1995, rappresentato e difeso,
 sia congiuntamente che disgiuntamente  dall'avv.  Francesco  Torre  e
 dall'avv.  Giovanni  Lo  Bue,  dell'ufficio  legislativo  e legale ed
 elettivamente domiciliato nell'ufficio della  regione  in  Roma,  via
 Marghera,  36,  giusta procura a margine del presente atto, contro il
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica a Roma presso gli uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  Palazzo  Chigi  e  difeso  per legge dall'Avvocatura dello
 Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione  insorto  tra
 la  Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro
 per le finanze - di concerto con il  Ministro  per  il  tesoro  -  12
 maggio  1995, recante: "Modalita' di attuazione degli artt. l6, comma
 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del d.-l. 30
 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
 febbraio  1994,  n. 133, in materia riserva all'Erario, dal 1 gennaio
 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate di
 cui alle predette disposizioni legislative.
                               F A T T O
   L'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n .537,  dispone
 che  le  entrate  derivanti  dal  Capo  II  della medesima nonche' il
 gettito dell'imposta introdotta dal d.-l. 30 settembre 1992, n.  394,
 convertito  con  modificazioni  dalla  legge 26 novembre 1992, n. 461
 (imposta   sul   patrimonio   netto  delle  imprese)  "son  riservati
 all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio
 del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
 politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
 riequilibrio   del   bilancio   assunti  in  sede  comunitaria".  Con
 successivo  d.-l.  30  dicembre  1994,   n.   557,   convertito   con
 modificazioni  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133, sono stati
 disposti ulteriori interventi  correttivi  di  finanza  pubblica  per
 l'anno  1994.  Le  entrate derivanti da tale decreto legge sono state
 pure riservate all'Erario (art. 16). Il legislatore ha poi  demandato
 ad  apposito  decreto interministeriale (Finanze-Tesoro), da emanarsi
 entro 90 giorni,  la  definizione  delle  modalita'  attuative  delle
 disposizioni  contenute  nelle  norme  di  riserva  sopra  richiamate
 (art.16, comma 17, legge n. 537/1993, art.  16,  comma  2,  legge  n.
 133/1994).
   Il  predetto decreto interministeriale invece e' stato emanato il 2
 maggio 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
 144 del 22 giugno 1995.
   L'art.  1  di  tale  decreto,   senza   indicare   i   criteri   di
 determinazione  dei  previsti  incrementi  d'imposta  stabiliti nelle
 allegate tabelle A) e B), pone a raffronto, nell'annessa tabella  C),
 gli  ammontari  di  detti  ipotetici  incrementi con la previsione di
 competenza dei corrispondenti capitoli delle entrate dello Stato  per
 il  triennio  1994-96  ed indica cosi' le incidenze percentuali degli
 incrementi d'imposta per gli anni 1994, 1995 e  1996,  rispetto  alle
 previsioni  di  competenza  per i medesimi capitoli di entrata. Nella
 tabella  D),  in  fine,  tali  percentuali  sono  applicate  sic   et
 simpliciter  alle  previsioni  triennali  di  bilancio  della Regione
 siciliana, per  determinare  gli  ammontari  d'imposta  di  spettanza
 dell'Erario.
   Negli  articoli  da  2  a 9, il predetto decreto impartisce ai vari
 soggetti  riscuotitori  delle  entrate  (concessionari,  aziende   di
 credito, uffici postali, uffici del Registro, distributori primari di
 valori   bollati,  conservatorie  dei  registri  immobiliari,  uffici
 doganali) disposizioni circa i versamenti (in favore  dello  Stato  e
 della  regione)  con  le  rispettive  percentuali  di  incidenza  dei
 relativi tributi, desunte dalle previsioni del citato art. 1, secondo
 le conseguenti indicazioni riportate nelle tabelle C)  e  D).  L'art.
 10,  infine, dopo avere disposto, al comma 1, il recupero delle quote
 dovute dalla regione siciliana dal 1 gennaio 1994, da  praticarsi,  a
 cura dei soggetti riscuotitori dei tributi, sui primi versamenti alla
 regione stessa, prevede al comma 2, un conguaglio - secondo modalita'
 da  stabilirsi  con  decreto interministeriale (Finanze-Tesoro) - dei
 versamenti effettuati con riferimento alle percentuali  di  cui  alla
 tabella C), sulla base di un aggiornamento di tali valori percentuali
 ottenuto  utilizzando i dati definitivi, relativi ai singoli capitoli
 considerati, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
   Il  suddetto  decreto  interministeriale  si  rileva  lesivo  delle
 attribuzioni  della  regione  siciliana  e  viene  censurato  per  le
 seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
   Violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 delle
 norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio
 1965, n. 1074.
   Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, delle norme di attuazione dello
 Statuto siciliano in materia finanziaria,  approvate  col  d.P.R.  26
 luglio  1965,  n.  1074  -  concorrono  ad  integrare il parametro di
 costituzionalita' insito nell'art. 36 di detto Statuto (Corte  cost.,
 sent. 25 maggio 1990, n. 260) - spettano alla Regione siciliana tutte
 le   entrate   tributarie   erariali  riscosse  nel  suo  territorio,
 eccettuate quelle il cui  gettito  sia  destinato,  con  disposizioni
 legislative ad hoc, al soddisfacimento di particolari finalita' dello
 Stato  espressamente  indicate,  disposizioni, per quanto concerne le
 entrate di cui trattasi, contenute negli artt. 16, comma 17, legge n.
 537/1993 e 16, comma 1, d.-l. n. 557/1993, convertito dalla legge  n.
 133/1994,  la  cui  portata  non  si  vuole mettere in discussione in
 questa  sede.  Quella  che  apparre  ictu  oculi  discutibile  e'  la
 determinazione,  nell'art.   1 del decreto impugnato e nelle allegate
 tabelle, degli ammontari degli  incrementi  d'imposta  derivanti  dal
 capo II della legge n. 537/1993 e dal d.-l. n. 557/1993. Cio' nei non
 pochi  casi  in  cui  il  legislatore,  anziche'  disporre aumenti di
 aliquote, ha ritenuto opportuno operare  sulla  base  imponibile  dei
 tributi   (ad   es.,   per  l'IRPEF,  calcolo  della  ritenuta  sulle
 provvigioni  sul  100%  anziche'  sul  50%  del  reddito  imponibile,
 abrogazione  del  credito  d'imposta  per  registratori di cassa; per
 l'lRPEG,  rateizzazione  delle   plusvalenze   patrimoniali,   minore
 deducibilita'  delle  operazioni  a  premio ecc.). Ora, l'art.  1 del
 decreto, senza fare alcun cenno ai criteri  di  determinazione  degli
 incrementi  d'imposta  conseguenti  alle dette riqualificazioni degli
 imponibili, stabiliti apoditticamente nelle allegate tabelle A) e B),
 fissa,  nella  tabella  C),  le  percentuali  d'incidenza  di   detti
 incrementi  sulle  previsioni di entrate del bilancio dello Stato per
 gli  anni  1994,  1995  e  1996,  per  poi  calarle  di  peso   nelle
 corrispondenti   previsioni  triennali  del  bilancio  della  regione
 siciliana (riportate nella tabella  D)  onde  fissare  gli  ammontari
 d'imposta di spettanza erariale.
   Un siffatto modo di procedere presta il fianco a vari rilievi.
   In  primo luogo non riesce comprensibile come le Autorita' emananti
 abbiano potuto concretamente distinguere l'incremento  delle  entrate
 attribuite  alla  nuova disciplina legislativa sopra richiamata dagli
 effetti degli altri, molteplici fattori di variazione del gettito dei
 tributi considerati. L'arbitrarieta'  della  previsione  diviene  poi
 assoluta  con riguardo agli anni --seguenti'' al 1996, ai quali viene
 attribuita  (per  l'IRPEF  ed  IRPEG)  una  percentuale   d'incidenza
 costante a quella del 1996.
   Appare  irragionevole,  comunque,  il riferimento al bilancio dello
 Stato, ai fini del calcolo delle  percentuali  d'incidenza  di  nuove
 entrate riscosse nel territorio della regione.
   E'  vero che l'art. 10, comma 2, del decreto impugnato introduce un
 correttivo al sistema dei dati  previsionali  di  incremento  di  cui
 all'art.  1  dello  stesso  decreto, prevedendo la possibilita' di un
 conguaglio,  sulla  scorta  dei  dati   definitivi   risultanti   dal
 rendiconto  generale  dello  Stato,  dei  versamenti  effettuati  con
 riferimento alle  percentuali  di  cui  alla  tabella  C);  ma  sulla
 tempestivita'  di  tale  conguaglio, le cui modalita' dovranno essere
 stabilite con  successivo  decreto  interministeriale,  "dal  momento
 della  determinazione delle percentuali definitive da utilizzare", e'
 lecito   avanzare   seri   dubbi,   attesa   l'inveterata   abitudine
 dell'Amministrazione finanziaria dello Stato di rinviare l'erogazione
 in favore della regione, conseguente al riconoscimento  di  spettanze
 regionali,  alla  definizione  complessiva  dei  rapporti  finanziari
 Stato-regione, con conseguente svilimento del  valore  economico  del
 credito regionale.
   Appare  innegabile  pertanto  il  pregiudizio  subito dalla regione
 siciliana, per effetto delle  disposizioni  censurate,  specie  avuto
 riguardo  all'immediato  recupero delle quote che si presumono dovute
 dalla medesima a partire dal 1 gennaio 1994 (art. 10,  comma  1,  del
 decreto impugnato).
                               P. Q. M.
   Si chiede pertanto a codesta Corte costituzionale:
     di  volere  accogliere  il  presente  ricorso, dichiarando che il
 decreto interministeriale 12 maggio 1995,  impugnato  illegittimo  in
 quanto   lesivo  delle  attribuzioni  regionali  materia  finanziaria
 sancite dagli artt. 36 Statuto sic.  e  2  delle  relative  norme  di
 attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
     di  volere  pronunciare  in  conseguenza l'annullamento dell'atto
 impugnato, nella parte in cui sottrae alla regione  siciliana,  anche
 con effetto retroattivo, incrementi d'imposta arbitrariamente inclusi
 tra  le  nuove entrate riservate all'Erario dagli artt. 16, comma 17,
 della legge n. 537/1993  e  16,  comma  1,  del  d.-l.  n.  557/1993,
 convertito dalla legge n. 133/1994.
                           Avv. Francesco Torre - Avv. Giovanni Lo Bue
 95C1151