N. 757 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 1995

                                N. 757
 Ordinanza  emessa  il  4  maggio  1995  dal  tribunale  di  Catanzaro
 sull'istanza proposta da Pititto Pasquale
 Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie:  custodia
    cautelare  in  carcere)  -  Richiesta  di riesame - Sottoposizione
    contestuale  dell'imputato,  anche  se  in  relazione   ad   altro
    procedimento,  al divieto di comunicare con il proprio difensore -
    Mancata previsione del rinvio della udienza e del decorso ex  novo
    del termine per la decisione sulla richiesta di riesame dalla data
    in  cui  il  giudice  riceve  comunicazione  o comunque accerta la
    cessazione del suddetto divieto - Lesione del diritto di difesa.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 101).
 (Cost., art. 24).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                          IL TRIBUNALE ORDINARIO
   Ha deliberato la seguente ordinanza  nel  procedimento  di  riesame
 iscritto  al  numero 274 del registro delle impugnazioni delle misure
 cautelari personali dell'anno 1995;
   Sulla richiesta  di  poter  conferire  con  il  proprio  assistito,
 formulata   dall'avv.   Giovanni   Marafioti,  difensore  di  Pititto
 Pasquale,  imputato  istante  con  richiesta   di   riesame   avverso
 l'ordinanza  di  custodia cautelare in carcere 5 aprile 1995, spedita
 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario
 di Catanzaro, pel delitto di omicidio premeditato in danno di  Cosimo
 Pietro  e  pei  concorrenti  reati concernenti le armi, perpetrati in
 Catanzaro il  17  gennaio  1995,  e  sulla  gradata  proposizione  di
 eccezione  di nullita' del procedimento per violazione del diritto di
 difesa;
   Sentito il pubblico ministero;
   Premesso che il  Pititto,  successivamente  alla  spedizione  della
 impugnata  ordinanza,  e' stato illaqueato da ulteriore provvedimento
 restrittivo del 29 aprile 1995, spedito dal giudice per  le  indagini
 preliminari  presso il tribunale ordinario di Vibo Valentia, il quale
 ha,  altresi',  disposto,  ai  sensi  dell'art.  104  del  codice  di
 procedura  penale,  il  divieto  per  il Pititto "di comunicare con i
 difensori per giorni sette";
   Premesso, ancora, che, in esecuzione di detta disposizione e  della
 conforme  consegna,  impartita dalla autorita' penitenziaria con nota
 in data odierna, i  Carabinieri  della  scorta  hanno  legittimamente
 impedito  colloqui e consultazioni tra l'imputato e i suoi difensori,
 presenti in camera di consiglio;
   Premesso, infine, che, in  esito  alla  produzione  dal  parte  del
 pubblico  ministero di nuovi documenti, il difensore dell'imputato ha
 formulato l'istanza in premessa;
   Considerato che questo tribunale non ha il potere di  rimuovere  il
 divieto  imposto  da  altro giudice, in altro procedimento, a termini
 dell'art. 104 del c.p.p.;
   Considerato che il divieto in parola riveste carattere di  evidente
 assolutezza  e non e' suscettibile di essere frazionato o limitato in
 relazione a singoli procedimenti, se non pregiudicando lo scopo,  cui
 esso  e'  preordinato,  essendo  volto  ad  assicurare  la genuinita'
 dell'interrogatorio di  garanzia  e  a  scongiurare  il  pericolo  di
 inquinamento;
   Considerato   che,  pertanto,  non  puo'  trovare  accoglimento  la
 richiesta difensiva  di  autorizzare  colloqui  o  consultazioni  con
 l'imputato;
   Considerato  che il procedimento di riesame, pur nella peculiarita'
 e specificita' del rito,  e'  tuttavia,  informato  alla  rigorosa  e
 integrale  osservanza del principio del contraddittorio tra le parti,
 sicche' ad esso e' immanente l'esercizio del diritto di difesa  nella
 sua pienezza;
   Considerato   che  detto  diritto  involge  non  solo  la  facolta'
 dell'imputato  di  consultare  il  proprio  difensore,  ma  anche  la
 simmetrica  facolta' di questi di consultare il proprio assistito, al
 fine  di  acquisire  ogni  opportuna  informazione  per  il  concreto
 esercizio della difesa tecnica;
   Considerato  che  nel presente procedimento detta esigenza non puo'
 ess ere assicurata - attesa  la  perentorieta'  del  termine  di  cui
 all'art.    309,  nono  comma del c.p.p. (spirante l'8 maggio 1995) -
 mediante differimento della trattazione del riesame a data successiva
 alla scadenza  del  divieto  imposto  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  ordinario  di  Vibo Valentia (con
 scadenza al 10 maggio 1995);
   Considerato  che,  nel  contrasto  delle  inconciliabili   esigenze
 dell'esercizio del diritto di difesa e della specialita' del rito del
 riesame,  questo  tribunale  ha  motivo  di  dubitare,  per  sospetta
 violazione dell'art.    24  della  Costituzione,  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.    101 delle Disposizioni di attuazione del
 c.p.p., nella parte in  cui,  ricorrendo  l'ipotesi  che  la  persona
 colpita  da  misura  coercitiva sia - anche se relativamente ad altro
 procedimento - sottoposta al divieto di comunicare con il  difensore,
 non  prevede il rinvio della udienza e il decorso ex novo del termine
 per la decisione sulla richiesta di riesame  dalla  data  in  cui  il
 giudice  riceve  comunicazione o, comunque, accerta la cessazione del
 precitato divieto;
   Considerato che la questione e' non manifestamente infondata e,  in
 relazione  al  presente  procedimento,  rilevante  alla stregua delle
 considerazioni esposte in premessa;
                               P. Q. M.
   Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  e
 provvedendo di ufficio:
     1)  solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 101 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.,  nei sensi  indicati
 in   motivazione,   per   sospetta   violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione;
     2) dispone che la presente ordinanza (di cui viene  data  lettura
 al  p.m.,  all'imputato  e  ai  difensori in camera di consiglio) sia
 notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento;
     3)   ordina   l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
     4) sospende il presente procedimento di riesame.
      Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 4 maggio 1995
                                      Il presidente estensore: VECCHIO
 95C1398