N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995

                                N. 760
 Ordinanza  emessa  l'11  maggio  1995  dal  tribunale  di   Catanzaro
 sull'istanza proposta da Sposato Pasquale
 Processo  penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia
    cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del
    provvedimento applicativo di detta misura in ordine  al  requisito
    della  "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione del
    decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede
    di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale
    - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita'
    giudiziaria incidenti sulla  liberta'  personale  -  Irragionevole
    disparita'  di  trattamento  tra indagati ed imputati, nonche' tra
    imputati a seconda della fase processuale  in  cui  si  trovino  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art. 309, in relazione all'art. 292, secondo comma, e
    425 stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo
    comma).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha deliberato la seguente ordinanza nel  procedimento  iscritto  al
 numero  297  del  registro  delle impugnazioni delle misure cautelari
 personali dell'anno 1995,  riservato  per  la  decisione  all'udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla  richiesta  di  riesame  proposta  nell'interesse  di Sposato
 Pasquale, nato a Santa Sofia d'Epiro il 2  giugno  1950  ed  in  atto
 detenuto   presso   la   casa  circondariale  di  Catanzaro,  avverso
 l'ordinanza applicativa della  misura  cautelare  della  custodia  in
 carcere,  emessa  dal  giudice  per le indagini preliminari presso il
 tribunale di Catanzaro in data 12 aprile 1995;
   Sentiti i difensori, avv.ti Eugenio Donadio e  Vincenzo  Balvedere,
 in sostituzione dell'A. Domanico;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette:  con  ordinanza  del  12  aprile 1995 il g.i.p. presso il
 locale tribunale ha disposto l'applicazione della  misura  custodiale
 carceraria   nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i  quali
 l'odierno  riesaminante),  per  il  delitto   di   associazione   per
 delinquere  di  stampo  mafioso e per altri delitti specifici, reati,
 tutti, relativamente ai quali e' stato  disposto  rinvio  a  giudizio
 dinanzi  al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da
 decreto indicato in atti.
   Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di  riesame  da
 parte dei difensori, avv.ti Donadio e Cribari, con atti del 19 aprile
 1995.
   Con  nota  in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso
 gli atti.
   Alla odierna udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 riesame,  celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha concluso
 insistendo per la declaratoria di nullita' del decreto insistendo per
 la declatoria di nullita' del decreto di  fissazione  della  udienza,
 per omesso avviso al condifensore, avv. Domanico.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva:
     A)  E' infondata la preliminare eccezione di nullita', in quanto,
 per concorde  orientamento  giurisprudenziale,  l'avviso  di  udienza
 camerale  compete al solo difensore che ha proposto la impugnazione o
 che risulti nella relativa richiesta (cfr. Cass. 25/10/1990, Galatolo
 e Cass. 2/10/1992, Sciacca).
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 759/1995).
 95C1401