N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995

                                N. 761
 Ordinanza  emessa  l'11  maggio  1995  dal  tribunale  di   Catanzaro
 sull'istanza proposta da Cosentino Francesco
 Processo  penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia
    cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del
    provvedimento applicativo di detta misura in ordine  al  requisito
    della  "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione del
    decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede
    di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale
    - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita'
    giudiziaria incidenti sulla  liberta'  personale  -  Irragionevole
    disparita'  di  trattamento  tra indagati ed imputati, nonche' tra
    imputati a seconda della fase processuale  in  cui  si  trovino  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art. 309, in relazione all'art. 292, secondo comma, e
    425 stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo
    comma).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 298 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per  la decisione all'udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla richiesta di riesame  proposta  nell'interesse  di  Cosentino
 Francesco,  nato  a  Castrovillari  il  23  febbraio  1961 ed in atto
 detenuto presso la casa circondariale di Cosenza, avverso l'ordinanza
 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere,  emessa
 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il tribunale di
 Catanzaro in data 12 aprile 1995;
   Sentito  il  difensore,  avv.to  Eugenio  Donadio,  del   foro   di
 Castrovillari;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette:  con  ordinanza  del  12  aprile 1995 il g.i.p. presso il
 locale tribunale ha disposto l'applicazione della  misura  custodiale
 carceraria   nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i  quali
 l'odierno  riesaminante),  per  il  delitto   di   associazione   per
 delinquere  di  stampo  mafioso e per altri delitti specifici, reati,
 tutti, relativamente ai quali e' stato  disposto  rinvio  a  giudizio
 dinanzi  al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da
 decreto indicato in atti.
   Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di  riesame  da
 parte dei difensori, con atti del 21 aprile 1995.
   Con  nota  in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso
 gli atti.
   Alla odierna udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 riesame,  celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha concluso
 insistendo per la declaratoria di nullita' della ordinanza  impugnata
 (con   parziale   bis   in   idem)   e   ha  sollevato  questione  di
 costituzionalita'.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva:
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 759/1995).
 95C1402