N. 763 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995

                                N. 763
 Ordinanza   emessa  l'11  maggio  1995  dal  tribunale  di  Catanzaro
 sull'istanza proposta da Petracca Antonio
 Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie:  custodia
    cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del
    provvedimento  applicativo  di detta misura in ordine al requisito
    della "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione  del
    decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede
    di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale
    - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita'
    giudiziaria  incidenti  sulla  liberta'  personale - Irragionevole
    disparita'  di  trattamento  tra indagati ed imputati, nonche' tra
    imputati a seconda della fase processuale  in  cui  si  trovino  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art. 309, in relazione all'art. 292, secondo comma, e
    425 stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo
    comma).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha deliberato la seguente ordinanza nel  procedimento  iscritto  al
 numero  302  del  registro  delle impugnazioni delle misure cautelari
 personali dell'anno 1995,  riservato  per  la  decisione  all'udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla  richiesta  di  riesame  proposta  nell'interesse di Petracca
 Antonio, nato a Castrovillari il 21 febbraio 1957 ed in atto detenuto
 presso  la  casa  circondariale   di   Paola,   avverso   l'ordinanza
 applicativa  della misura cautelare della custodia in carcere, emessa
 dal giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di
 Catanzaro in data 12 aprile 1995;
   Sentiti  i  difensori, avv.ti Lucio Esbardo, da Cosenza, ed Eugenio
 Donadio, del foro di Castrovillari;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette: con ordinanza del 12 aprile  1995  il  g.i.p.  presso  il
 locale  tribunale  ha disposto l'applicazione della misura custodiale
 carceraria  nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i   quali
 l'odierno   riesaminante),   per   il  delitto  di  associazione  per
 delinquere di stampo mafioso e per altri  delitti  specifici,  reati,
 tutti,  relativamente  ai  quali  e' stato disposto rinvio a giudizio
 dinanzi al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come  da
 decreto indicato in atti.
   Avverso  detta  ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da
 parte dei difensori, con atti del 19 e 21 aprile 1995.
   Con nota in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero  ha  trasmesso
 gli atti.
   Alla  odierna  udienza  camerale,  fissata  per  la trattazione del
 riesame, celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha  concluso
 insistendo  per la declaratoria di nullita' della ordinanza impugnata
 (con  parziale  bis  in   idem)   e   ha   sollevato   questione   di
 costituzionalita'.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 759/1995).
 95C1404