N. 769 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995

                                N. 769
 Ordinanza   emessa  l'11  maggio  1995  dal  tribunale  di  Catanzaro
 sull'istanza proposta da Portoraro Leonardo
 Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie:  custodia
    cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del
    provvedimento  applicativo  di detta misura in ordine al requisito
    della "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione  del
    decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede
    di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale
    - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita'
    giudiziaria  incidenti  sulla  liberta'  personale - Irragionevole
    disparita' di trattamento tra indagati ed  imputati,  nonche'  tra
    imputati  a  seconda  della  fase  processuale in cui si trovino -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 309, in relazione all'art. 292, secondo  comma,  e
    425 stesso codice).
 (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo
    comma).
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 318 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per  la decisione all'udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla richiesta di riesame  proposta  nell'interesse  di  Portoraro
 Leonardo, nato a Cassano Jonio il 18 gennaio 1955 ed in atto detenuto
 presso   la   casa  circondariale  di  Cosenza,  avverso  l'ordinanza
 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere,  emessa
 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il tribunale di
 Catanzaro in data 12 aprile 1995;
   Sentiti i difensori, avv.ti Tommaso Sorrentino e Luigi Cribari, del
 foro di Cosenza;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette: con ordinanza del 12 aprile  1995  il  g.i.p.  presso  il
 locale  tribunale  ha disposto l'applicazione della misura custodiale
 carceraria  nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i   quali
 l'odierno   riesaminante),   per   il  delitto  di  associazione  per
 delinquere di stampo mafioso e per altri  delitti  specifici,  reati,
 tutti,  relativamente  ai  quali  e' stato disposto rinvio a giudizio
 dinanzi al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come  da
 decreto indicato in atti.
   Avverso  detta  ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da
 parte dei difensori, con atto del 22 aprile 1995.
   Con nota in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero  ha  trasmesso
 gli atti.
   Alla  odierna  udienza  camerale,  fissata  per  la trattazione del
 riesame, celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha  concluso
 insistendo  per la declaratoria di nullita' della ordinanza impugnata
 e ha sollevato questione di costituzionalita'.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 759/1995).
 95C1410