N. 770 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995
N. 770 Ordinanza emessa l'11 maggio 1995 dal tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Vigna Pietro Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del provvedimento applicativo di detta misura in ordine al requisito della "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita' giudiziaria incidenti sulla liberta' personale - Irragionevole disparita' di trattamento tra indagati ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale in cui si trovino - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 309, in relazione all'art. 292, secondo comma, e 425 stesso codice). (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).(GU n.47 del 15-11-1995 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 319 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995, riservato per la decisione alla udienza camerale dell'11 maggio 1995; Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Vigna Pietro, nato a Castrovillari il 28 aprile 1950 ed in atto detenuto presso la casa circondariale di Catanzaro, avverso la ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 12 aprile 1995; Sentito il difensore, avv.to Luigi Cribari, del foro di Cosenza; Esaminati agli atti di causa; Udito il relatore; Premette: con ordinanza del 12 aprile 1995 il g.i.p. presso il locale tribunale ha disposto l'applicazione della misura custodiale carceraria nei confronti di ventisette imputati (tra i quali l'odierno riesaminante), per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e per altri delitti specifici, reati, tutti, relativamente ai quali e' stato disposto rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da decreto indicato in atti. Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da parte del difensore, con atto del 22 aprile 1995. Con nota in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso gli atti. Alla odierna udienza camerale, fissata per la trattazione del riesame, celebrata in assenza del p.m., la difesa ha concluso insistendo per la declaratoria di nullita' del decreto di fissazione della udienza, per omesso avviso al condifensore, avv. Filomia Lucia. All'esito il tribunale ha riservato la decisione. Rileva: A) E' infondata la preliminare eccezione di nullita', in quanto, per concorde orientamento giurisprudenziale, l'avviso di udienza camerale compete al solo difensore che ha proposto la impugnazione o che risulti nella relativa richiesta (cfr. Cass. 25 ottobre 1990, Galatolo e Cass. 2 ottobre 1992, Sciacca).
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 759/1995). 95C1411