N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1995
N. 774 Ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Carelli Santo Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del provvedimento applicativo di detta misura in ordine al requisito della "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita' giudiziaria incidenti sulla liberta' personale - Irragionevole disparita' di trattamento tra indagati ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale in cui si trovino - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 309, in relazione all'art. 292, secondo comma, e 425 stesso codice). (Cost., artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).(GU n.47 del 15-11-1995 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 355 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995, riservato per la decisione alla udienza camerale del 25 maggio 1995; Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Carelli Santo, nato il 10 ottobre 1939, in atto detenuto presso la casa circondariale di Cosenza, avverso la ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 12 aprile 1995; Sentito il difensore, avv. Emanuele Monte esaminati gli atti di causa; Udito il relatore; Premette: con ordinanza del 12 aprile 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto l'applicazione della misura custodiale carceraria nei confronti dell'odierno riesaminante, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, n. 2), 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3) del c.p., 7 della legge n. 203/91 reato relativamente al quale e' stato disposto rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da decreto indicato in atti. Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da parte del difensore avv. Emanuele Monte con atto del 3 maggio 1995. Con nota in data 19 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso gli atti. All'odierna udienza camerale, fissata per la trattazione del riesame, celebrata in assenza del p.m., il difensore ha prodotto l'avviso di deposito della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva ed ha concluso postulando l'accoglimento del gravame. All'esito il tribunale ha riservato la decisione. Rileva:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 773/1995). 95C1415