N. 483 SENTENZA 6 - 10 novembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Lavoratori  agricoli  -  Indennita'  di
 malattia - Condizione del requisito  del  rilascio  del  "certificato
 d'urgenza" - Ammissione alle prestazioni di malattia - Decorrenza dal
 rilascio  dell'atto  -  Disparita'  di trattamento per coloro i quali
 abbiano ottenuto ed  esibito  il  certificato  all'I.N.P.S.  dopo  il
 decorso  della  malattia  -  Decorrenza  delle prestazioni economiche
 dalla data del rilascio del certificato  anziche'  dalla  data  della
 domanda  del  medesimo - Violazione del principio di ragionevolezza -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212,  art.  4,
 quarto comma)
 
(GU n.47 del 15-11-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
   Giudici: prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  quarto
 comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  3  novembre 1993 dal Pretore di
 Ravenna nei  procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  Conficconi
 Giovanna  ed  altri  e  l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n. 73 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, 1ΓΏ serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
   Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
   Udito l'avv. Mario Passaro per l'I.N.P.S.;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  contro  l'I.N.P.S.  da
 Giovanna  Conficconi  ed  altri,  braccianti  agricoli con rapporto a
 tempo determinato, ai quali  e' stata negata l'indennita' di malattia
 pur avendo essi effettuato, nell'anno di insorgenza  dell'infermita',
 51  giornate  lavorative  senza  pero'  ottenere  tempestivamente  il
 rilascio del "certificato d'urgenza"  previsto  dell'art.  4,  quarto
 comma,  del  d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, il Pretore di Ravenna,
 con ordinanza del 3 novembre 1993 (pervenuta alla Corte il 31 gennaio
 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  38  e  97  Cost.,
 questione  di  legittimita' costituzionale della disposizione citata,
 nella parte in cui, "stabilendo che l'ammissione alle prestazioni  di
 malattia decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio,
 esclude  dalla  tutela  previdenziale  tutti  i  braccianti  che, pur
 avendone titolo per avere maturato nel corso dell'anno 51 giornate di
 lavoro prima dell'inizio della malattia, abbiano ottenuto il rilascio
 del certificato ed esibito all'I.N.P.S.  lo stesso  certificato  dopo
 il decorso della malattia".
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente, la norma impugnata, in quanto
 attribuisce al certificato provvisorio,  sostitutivo  dell'iscrizione
 negli  elenchi  di  cui  al  primo  comma,  rilevanza costitutiva del
 diritto  alle  prestazioni  economiche  di  malattia,  anziche'   una
 funzione meramente probatoria, contrasta:
     a)   col   principio  di  razionalita'  (art.  3  Cost.)  perche'
 contraddice la premessa, riconosciuta anche  da  questa  Corte  nella
 sentenza  n.   87 del 1970,  secondo cui "il diritto alle prestazioni
 sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre
 gli elenchi (o il  certificato  provvisorio)  assolvono  la  funzione
 specifica  di  fornire la prova della sussistenza di tale diritto", e
 altresi' col principio di ragionevolezza perche' comporta conseguenze
 assurde, come nel caso di insorgenza  della  malattia  immediatamente
 dopo  avere  maturato  le  51  giornate  di lavoro oppure nel caso di
 ritardato  rilascio  del  certificato  per  disfunzioni  o   intralci
 burocratici;
     b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perche' incide gravemente
 sull'effettivita'  della  tutela previdenziale del lavoratore in caso
 di malattia, quando questa  insorga  nel  corso  del  primo  anno  di
 iscrizione negli elenchi anagrafici;
     c)  infine  col  principio  del  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione  (art.  97   Cost.),   perche'   appare   inutilmente
 vessatorio  far  dipendere il godimento di un diritto, di cui e' gia'
 maturato il relativo titolo, da una semplice  circostanza  temporale,
 quale la data di rilascio del certificato provvisorio, senza che cio'
 sia richiesto da un apprezzabile interesse pubblico.
   2.   -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito l'I.N.P.S. chiedendo che  la  questione  venga  dichiarata
 infondata.
   Secondo  l'Istituto  la  prestazione  previdenziale  domandata  dai
 ricorrenti e'  stata negata non per  difetto  della  tutela  prevista
 dalle    norme  vigenti,  ma  per  omesso adempimento, da parte degli
 stessi interessati, di un semplicissimo onere posto  a  loro  carico:
 quello  di  farsi  rilasciare,  appena  completate  le 51 giornate di
 lavoro, il "certificato d'urgenza".
   La norma impugnata, anziche'  restringere,  allarga  la  sfera  dei
 beneficiari  della prestazione di malattia estendendo la tutela anche
 ai lavoratori  agricoli  che,  non  essendo  iscritti  negli  elenchi
 nominativi  dell'anno  precedente  a quello di insorgenza dell'evento
 morboso, non potrebbero vantare alcun diritto ai sensi dell'art.   5,
 comma  6,  della legge n.  638 del 1983. Cio' che discrimina, ai fini
 del riconoscimento del diritto,  non  e'  la  norma  in  se',  ma  il
 comportamento  diligente  o  meno  di  colui  che  chiede  la  tutela
 previdenziale.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt.
  3, 38 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
  4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n.  212, nella  parte
 in  cui,  stabilendo  che  l'ammissione  alle prestazioni di malattia
 decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio,  esclude
 dalla  tutela previdenziale i braccianti che, pur avendone titolo per
 aver maturato  nel  corso  dell'anno  51  giornate  di  lavoro  prima
 dell'evento morboso, abbiano ottenuto il rilascio del certificato, ed
 esibito il medesimo all'I.N.P.S., dopo il decorso della malattia.
   2. - La questione e' fondata nei limiti appresso precisati.
   Il giudice rimettente muove da una premessa non esatta, secondo cui
 l'iscrizione  negli  elenchi  nominativi  di cui al r.d. 24 settembre
 1940, n.   1949, o il  certificato  provvisorio  sostitutivo  per  le
 malattie  insorte  nel  primo  anno  di  iscrizione (c.d. certificato
 d'urgenza), avrebbero una mera funzione probatoria del  fatto  (avere
 dedicato  ai  lavori  agricoli almeno 51 giornate nell'anno: art.  5,
 comma 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n.  463, convertito nella legge
 11 novembre 1983, n.  638) costitutivo della  qualita'  giuridica  di
 "bracciante",   cui   e'  subordinato  il  diritto  alle  prestazioni
 economiche  di  malattia  erogate  dall'I.N.P.S.  La  norma impugnata
 cadrebbe percio' in contraddizione, o almeno in una irragionevolezza,
 la' dove attribuisce  rilevanza  costitutiva  del  diritto  anche  al
 certificato d'urgenza, che invece ha soltanto la funzione processuale
 di prova dalla sussistenza del diritto medesimo.
   Questa   valutazione  riduttiva  della  rilevanza  delle  forme  di
 certificazione previste dall'art.  4 del d.lgs.lgt. n.  212 del  1946
 non  e' conforme ai principi in materia di atti di certezza pubblica.
 In generale, i fatti o  gli  atti  costitutivi  di  uno  status  (per
 esempio,  lo  status  di  filiazione) o di una qualita' delle persone
 (per esempio, la qualita' di imprenditore o di artigiano o, nel  caso
 in  esame,  di  bracciante  agricolo,  ecc.)  non attingono rilevanza
 giuridica se non per il tramite  di  un  atto  formale,  iscritto  in
 pubblici  registri,  albi,  elenchi,  ecc.,  che  li rende legalmente
 certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di  diritto
 sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica,
 che  determina  il momento in cui la fattispecie dello status o della
 qualita' personale acquista efficacia, almeno in ordine agli  effetti
 nei confronti dei terzi. In questo senso si suole dire, non del tutto
 propriamente,  che  l'atto  attributivo di certezza legale, del quale
 qui si discute, ha valore costitutivo (cfr.  sentenza  n.    364  del
 1995, nonche' Cass. n.  1060 del 1990).
   3.  -  In  deroga  a tale principio (applicato dall'art.   4, primo
 comma, del d.lgs.lgt. n.  212 del 1946 e dall'art.  5, comma  6,  del
 d.-l.  n.    463 del 1983), la norma impugnata consente ai braccianti
 che non risultano iscritti  negli  elenchi  dell'anno  precedente  di
 anticipare  la  decorrenza  del  diritto alle prestazioni di malattia
 alla data del rilascio di un certificato provvisorio, da  richiedersi
 all'ufficio  locale  per  la manodopera in agricoltura, attestante la
 qualifica risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore  ha
 diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno in corso.
   Rettificata,  nei  termini  suddetti,  la  premessa da cui muove il
 giudice a quo, la  norma  non  e'  censurabile  nella  parte  in  cui
 considera  il  rilascio del certificato (provvisoriamente sostitutivo
 dell'iscrizione  negli  elenchi  anagrafici)  quale   condizione   di
 efficacia  del  titolo  alla  prestazione  costituito  dal compimento
 nell'anno di 51 giornate lavorative. Ne consegue che, non fissando la
 legge - a differenza di altri casi - un termine entro cui deve essere
 promossa la formazione dell'atto di certezza legale, l'interessato ha
 l'onere  di  provvedervi  senza  indugio  chiedendo  il   certificato
 d'urgenza  non  appena  abbia  maturato  il  requisito  minimo  di 51
 giornate lavorative, eventualmente delegando un'altra persona qualora
 si trovi  impedito.  Quest'onere  tutela  l'interesse  non  solo  del
 bracciante,  ma anche dell'INPS, il quale sarebbe esposto al pericolo
 di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato
 al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione  col
 presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda.
   La   norma  appare,  invece,  censurabile,  sotto  il  profilo  del
 principio di ragionevolezza coordinato col principio dell'art.    38,
 secondo  comma, Cost., in quanto fissa il dies a quo del diritto alle
 prestazioni previdenziali alla data del rilascio del certificato,  il
 quale   puo'  ritardare  -  oltre  i  tempi  tecnici  occorrenti  per
 l'accertamento - a causa di disfunzioni o sovraccarico o inefficienza
 burocratici.   Quando  all'atto  dell'introduzione  del  procedimento
 amministrativo  sussistono  tutti  i  presupposti  del  diritto  alla
 prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare
 a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda.
   4. - Resta  assorbita  la  censura  riferita  all'art.    97  della
 Costituzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.    4,  quarto
 comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n.  212
 (Modificazioni  alle  vigenti  disposizioni   sull'assicurazione   di
 malattia  per  i  lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede
 che l'ammissione alle  prestazioni  economiche  di  malattia  decorre
 dalla  data  del  rilascio  del certificato d'urgenza, anziche' dalla
 data della domanda del medesimo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
                         Il presidente:  Ferri
                         Il redattore:  Mengoni
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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