Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio(GU n.46 del 18-11-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1982. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 8 aprile 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 marzo 1995.