REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 13 

 Soggetti  diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei
servizi di pubblico trasporto del Lazio
(GU n.46 del 18-11-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11
                         del 20 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
i contributi d'esercizio a favore dei servizi di  pubblico  trasporto
urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'art.
6  della  legge  10  aprile  1981,  n. 151 ed alla legge regionale 22
settembre 1982,  n.  42,  sono  erogati  direttamente  a  favore  dei
soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti.
  2.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma 1 e' disposta
direttamente dalla Regione sulla  base  di  dichiarazione  rilasciata
dall'ente  locale  interessato  che attesta l'avvenuta verifica delle
condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c)  dell'art.  7
della legge regionale n. 42 del 1982.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1995
                                OSIO
  Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 marzo
1995.