Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.272 del 21-11-1995)
Con decreto ministeriale 12 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' in Milano e Udine, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unita' in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dall'11 dicembre 1995 al 10 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto e unita' di Taranto - Genova/Campi. Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto e unita' di Taranto - Genova/Campi, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto - Genova/Campi, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l., sede in Recco (Genova) e unita' di Casarza Ligure (Genova) e Recco (Genova) (due unita' produttive). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.L. Industria Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l., sede in Recco (Genova) e unita' di Casarza Ligure (Genova) e Recco (Genova) (due unita' produttive), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonigo (Trieste). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. I.T.E. e sede in Gorizia e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonigo (Trieste), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995, della ditta S.r.l. Societa' Impianti Montaggi Industriali Saimi, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' Impianti Montaggi Industriali Saimi, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.c. a r.l. Parimacoop, sede in Bologna, unita' di Bologna e unita' in provincia di Bologna. Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parimacoop, con sede in Bologna, unita' di Bologna, e unita' in provincia di Bologna, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.p.a. Pirelli cavi sede in Milano e unita' di Battipaglia (Salerno) e Livorno Ferraris (Vercelli). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pirelli cavi e sede in Milano, unita' di Battipaglia (Salerno) e Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Sawam trasmissioni con sede in Storo (Trento) e unita' di Storo (Trento). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sawam trasmissioni con sede in Storo (Trento) e unita' di Storo (Trento) per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. Societa' per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Trento). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Trento), per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste. Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) e unita' di Uffici di Tolentino (Macerata), e uffici di Tolentino (Macerata). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) e unita' di Tolentino (Macerata), uffici di Tolentino (Macerata), e per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Unicoop - Cooperative tra consumatori riunite Valdicecina-Valdera con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e unita' di Larderello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa) e ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Unicoop - Cooperative tra consumatori riunite Valdicecina-Valdera con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e unita' di Larderello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa), Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme - Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa), ufficio di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Lovere sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unita' di Pisogne (Brescia). Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lovere sidermeccanica dal 30 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unita' di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 30 dicembre 1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unita' di Belluno, Breda Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso. Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993, con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unita' di Belluno, Breda Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Milano e unita' di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio e Venegono Superiore (Varese). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Milano e unita' di Borsano di Busto Arsizio, Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di Berzo Inferiore (Brescia). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 24 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, e unita' nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 24 settembre 1994; 3) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unita' di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari). Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unita' di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itea, con sede in Milano e unita' di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita' di Caronno Pertusella (Varese). Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta e con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1 maggio 1994. 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Cos. Va., con sede in Biandronno (Varese) e unita' di Biandronno (Varese). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cos.Va., con sede in Biandronno (Varese) e unita' di Biandronno (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione del personale di cantiere; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1995, della ditta S.p.a. Frette, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazioine di cui sopra, e' autorizzata la corresposnione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta, S.p.a. Frette, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni). Parere comitato tecnico del 3 maggio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), per il periodo dal 27 aprile 1994 al 26 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27 aprile 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantine cooperative riunite, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia. Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Cantine Cooperative Riunite sede in Reggio Emilia unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 12 dicembre 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 25 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.B.S. International Business Service, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 25 gennaio 1995; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1996, della ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso (Novara), e unita' in Ornavasso (Novara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell Body & Chassis Systems Italiana, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' in Grugliasco (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara e unita' in Cressa (Novara) e Novara, per il periodo dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 17 febbraio 1996. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unita' in Villaricca (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' in S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 dicembre 1995 al 13 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIM Impianti, con sede in Palermo e unita' in Gela (Caltanissetta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita' in Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. O.C.E. Iannitti, con sede in Napoli e unita' in Napoli, per il periodo dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' in Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unita' in Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imar Sud, con sede in Baronissi (Salerno) e unita' in Baronissi (Salerno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.P.D. difesa e spazio, gruppo Fiat, con sede in Roma e unita' in Colleferro (Roma), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano, e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 26 dicembre 1994 al 25 giugno 1995. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dall'11 maggio 1994 al 10 maggio 1996, della ditta S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli, redazione di Foggia, redazione di Napoli e redazione di Salerno. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli, redazione di Foggia, redazione di Napoli e redazione di Salerno, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 3 e' ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 10 maggio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16027 del 13 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Cesam Costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova. Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Belluno, Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre 1994, della ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno. Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Bologna - ufficio tecnico di Roma, Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo, Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 28 ottobre 1995, dalla ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unita' di Fermignano (Pesaro). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unita' di Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994; 6) A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lanificio Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unita' di Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 maggio 1995 al 28 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1993 al 27 agosto 1994, della ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Salerno. Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 28 agosto 1993; 2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1993 al 27 agosto 1994, della ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 28 agosto 1993; 4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e Sassari. Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1994, con effetto dal 16 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e Sassari, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del Tribunale del 16 novembre 1993, n. 161. Contributo addizionale: No. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli). Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995, della ditta S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano e unita' di Bologna, Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza. Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - Favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 luglio 1994 con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano e unita' di Bologna, Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 21 gennaio 1994. Contributo addizionale: No. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori - Loc. Guamo (Lucca) e unita' di Capannori - Loc. Guamo (Lucca), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle azienda sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 360/1995, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) Prime International Consulting, sede in Fiumicino (Roma), e unita' di Fiumicino (Roma). Pagamento diretto: si. Periodo: dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. N. lavori interessati: 1. Primo decreto ministeriale: 15 luglio 1994: dal 13 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.T.M. Elettrica, con sede in Caserta-Centurano (Caserta) e unita' in Caserta-Centurano (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), e unita' in Castiglione del Lago (Perugia) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.A.A.U. Soc. Cooperativa Agricola Avicunicola Umbra, con sede in Citerna (Perugia) e unita' di Pistrino (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unita' di Oliveto Citra (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Stema, con sede in Napoli e unita' di Mugnano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comtract, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.E.M. Sicurezza, con sede in Genova e unita' di Vado Ligure (Genova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita' di Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogeli, con sede in Genova e unita' di Genova, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1995 al 3 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unita' presso Carbosulcis (Cagliari), presso Sim (Cagliari) e ufficio di Carbonia (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnars tecnologie avanzate e sviluppo, con sede in Bergamo e unita' di Modugno (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CCRT Cavi, con sede in Genova e unita' di Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1995 al 5 novembre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e unita' di Isola delle Femmine (Palermo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vialli Costruzioni, con sede in Trento e unita' di Trento, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano. Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 16 dicembre 1994 al 27 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 28 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unita' di Porto Torres (Sassari). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994. 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le Infrastrutture Sociali, con sede in Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 18 luglio 1995. 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della ditta S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari). Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari. Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 28 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 22 agosto 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995, con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino). Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995, con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 23 maggio 1995 all'11 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con decorrenza 12 marzo 1995. Art. 7, primo comma, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Seveso Clima dal 30 marzo 1994 York International S.p.a., con sede in Milano e unita' di Barlassina (Milano). Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Seveso Clima dal 30 marzo 1994 York International S.p.a., con sede in Milano e unita' di Barlassina (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Romagnano Sesia (Novara). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994. 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995. 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unita' di Alanno (Pescara). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unita' di Alanno (Pescara), per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994. 5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e unita' di Alanno (Pescara), per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 7 maggio 1995. 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. 7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995; 8) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995; 10) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 11) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995, della ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Villanova d'Asti (Asti). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995, della ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Pianezza e Caselette (Torino). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di Pianezza e Caselette (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 23 febbraio 1995; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unita' di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggio' (Milano). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unita' di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggio' (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago e unita' di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggio' (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S.p.a. I.L.F.O. Industrie Laminati Ferrosi Odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.O. Industrie Laminati Ferrosi Odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unita' di Buccinasco (Milano). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unita' di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio Degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio Degli Angeli (Bergamo). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio Degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio Degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. Contributo addizionale: no - ammministrazione controllata; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Favretto officina meccanica, con sede in Pino Torinese (Torino) e unita' di Pino Torinese (Torino). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Favretto officina meccanica, con sede in Pino Torinese (Torino) e unita' di Pino Torinese (Torino), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 2 agosto 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.r.l. Resthotel International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 9 agosto 1994. L'Istituto nazionale delle previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1996, della ditta S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unita' di Milano, Napoli e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unita' di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre 1994 A.I.P. Abete Ind. Pol.), con sede in Roma gia' Milano e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre 1994 A.I.P. Abete Ind. Pol.), con sede in Roma gia' Milano e unita' di Roma, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Editrice Avanti, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 settembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Abete Grafica (dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete Industria Poligrafica), con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica (dal 16 settembre 1994 A.I.P. Abete Industria Poligrafica), con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 16 settembre 1994 al 9 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Panificio Flegreo, con sede in Bacoli e unita' di Bacoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unita' di Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Italcraft, con sede in Roma e unita' di Gaeta (Latina) e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' di Pignataro Interamna (Frosinone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1994 al 26 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 gennaio 1995 al 6 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. All Print, con sede in Milano e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 settembre 1994 all'8 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25 settembre 1995: 1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Ceramica Emiliana, con sede in San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 settembre 1994 al 1 marzo 1995. I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.