MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.272 del 21-11-1995)

   Con   decreto  ministeriale  12  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine  e
unita'  in  Milano  e  Udine,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  29  novembre
1994 al 28 maggio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 18 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla S.p.a. Carbon
Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unita'  in  Pisticci
(Matera)  e  uffici  di  Gallarate  (Milano),  per il periodo dall'11
giugno 1995 al 10 dicembre 1995  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dall'11 dicembre 1995 al 10 giugno 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.  Sidermontaggi  con  sede  in
Taranto e unita' di Taranto - Genova/Campi.
   Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  9  novembre  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto e unita' di Taranto  -
Genova/Campi, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento
del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Sidermontaggi,  con  sede  in  Taranto  e   unita'   di   Taranto   -
Genova/Campi, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento
del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13  marzo  1995,  della
ditta  S.p.a.  I.M.L.  Industria  Meccanica Ligure S.p.a. ora S.r.l.,
sede in Recco (Genova) e unita' di Casarza Ligure  (Genova)  e  Recco
(Genova) (due unita' produttive).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A   seguito   dell'approvazione   di   sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.L. Industria Meccanica
Ligure S.p.a. ora S.r.l., sede in Recco (Genova) e unita' di  Casarza
Ligure  (Genova)  e  Recco  (Genova)  (due unita' produttive), per il
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con  decorrenza  14
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della  ditta  S.c.  a
r.l.   I.T.E.,   con  sede  in  Gorizia  e  unita'  di  Fiume  Veneto
(Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonigo (Trieste).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.c. a r.l. I.T.E. e sede in Gorizia e unita'
di Fiume Veneto  (Pordenone),  Gorizia-Pradamano  (Udine)  e  Sgonigo
(Trieste), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  19  marzo 1995 al 18 settembre 1995, della ditta S.r.l.
Societa' Impianti Montaggi Industriali Saimi, con sede in  Ferrara  e
unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del  22  giugno 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   Societa'
Impianti  Montaggi Industriali Saimi, con sede in Ferrara e unita' di
Ferrara, per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con  decorrenza  19
marzo 1995.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.c. a
r.l. Parimacoop, sede in Bologna,  unita'  di  Bologna  e  unita'  in
provincia di Bologna.
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parimacoop, con sede  in  Bologna,
unita'  di  Bologna, e unita' in provincia di Bologna, per il periodo
dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta  S.p.a.
Pirelli  cavi  sede  in  Milano  e  unita' di Battipaglia (Salerno) e
Livorno Ferraris (Vercelli).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Pirelli cavi e sede in Milano, unita'
di Battipaglia  (Salerno)  e  Livorno  Ferraris  (Vercelli),  per  il
periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 21
novembre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
Sawam  trasmissioni  con  sede  in  Storo  (Trento) e unita' di Storo
(Trento).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Sawam trasmissioni con sede in Storo
(Trento) e unita' di Storo (Trento) per il  periodo  dal  10  ottobre
1994 al 9 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10
ottobre 1994.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a.
Societa' per azioni dell'acqua minerale di  Sangemini,  con  sede  in
Roma e unita' di Sangemini (Trento).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' per azioni dell'acqua minerale
di Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Trento), per il
periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 23
gennaio 1995;
    2) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995, della ditta S.r.l.
O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di  Servola,  con
sede in Trieste e unita' di Trieste.
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l.  O.M.E.S.  -  Officine  meccaniche  ed
elettromeccaniche  di  Servola,  con  sede  in  Trieste  e  unita' di
Trieste, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 31
ottobre 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno  1995,
della   ditta  S.p.a.  Nazareno  Gabrielli,  con  sede  in  Tolentino
(Macerata) e unita' di Uffici di Tolentino (Macerata),  e  uffici  di
Tolentino (Macerata).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata) e unita'
di Tolentino (Macerata), uffici di Tolentino  (Macerata),  e  per  il
periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza
7 dicembre 1994.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a
r.l.    Unicoop    -    Cooperative    tra    consumatori     riunite
Valdicecina-Valdera  con  sede  in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) e
unita' di Larderello - Pomarance - San Dalmazio (Pisa),  Montaione  e
Gambassi  Terme  (Firenze),  Saline  -  Cascina  Terme  - Terricciola
(Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina (Pisa)  e  ufficio  di
Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l.  Unicoop  -  Cooperative  tra
consumatori  riunite  Valdicecina-Valdera con sede in Castelnuovo Val
di Cecina (Pisa) e unita' di Larderello - Pomarance  -  San  Dalmazio
(Pisa),  Montaione e Gambassi Terme (Firenze), Saline - Cascina Terme
- Terricciola (Pisa), Sasso Pisano - Castelnuovo Valdicecina  (Pisa),
ufficio  di  Castelnuovo  Val  di Cecina (Pisa), per il periodo dal 1
gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al periodo dal 30 dicembre 1993 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a.
Lovere  sidermeccanica  dal  30  dicembre  1994  Lucchini siderurgica
S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unita' di Pisogne (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Lovere sidermeccanica dal 30 dicembre
1994 Lucchini siderurgica S.p.a., con  sede  in  Lovere  (Bergamo)  e
unita'  di  Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1993 al
30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 30
dicembre 1993.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre  1994,
della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso
e   Belluno,   con  sede  in  Treviso  e  unita'  di  Belluno,  Breda
Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno), Treviso.
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta  con  decreto
ministeriale  del 14 maggio 1993, con effetto dal 7 dicembre 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l.
Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede  in
Treviso  e  unita' di Belluno, Breda Piave-Oderzo-Cessalto (Treviso),
Feltre (Belluno), Treviso, per il periodo dal  7  giugno  1994  al  6
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 luglio 1994 con decorrenza 7
giugno 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996,  della  ditta  S.p.a.
AMC-Sprea,  con  sede  in Milano e unita' di Borsano di Busto Arsizio
(Varese), Castelseprio e Venegono Superiore (Varese).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Milano e unita'
di  Borsano  di  Busto  Arsizio,  Castelseprio  (Varese)  e  Venegono
Superiore  (Varese),  per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza  30
gennaio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995,  della  ditta  S.p.a.
Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di
Berzo Inferiore (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede  in  Berzo
Inferiore  (Brescia)  e  unita'  di Berzo Inferiore (Brescia), per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 marzo 1994 al  23  marzo  1995,
della  ditta  S.p.a.  Unisys  Italia,  con sede in Milano e unita' di
Milano e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
aprile 1994, con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in
Milano  e  unita' di Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 24
marzo 1994 al 23 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con  decorrenza  24
marzo 1994;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  ristrutturazione  aziendale,  gia'
disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994, con effetto dal
24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, e
unita' nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1994  al  23  marzo
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza
24 settembre 1994;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal 14 settembre 1994 al 13 giugno
1995, della ditta S.p.a.  Itea,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Putignano (Bari).
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 14 giugno
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Itea,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Fiorenzuola d'Arda
(Piacenza), Putignano (Bari), per il periodo dal 14 settembre 1994 al
13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza  14
settembre 1994;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  marzo  1994,  con  effetto  dal  14  giugno  1993,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itea, con  sede
in  Milano  e  unita'  di  Fiorenzuola  d'Arda  (Piacenza), Putignano
(Bari), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con  decorrenza  14
marzo 1995.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  24  ottobre 1994 al 23 ottobre 1995,
della ditta S.r.l. Olmo Motors, con  sede  in  Bergamo  e  unita'  di
Caronno Pertusella (Varese).
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmo Motors, con  sede  in
Bergamo  e  unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal
24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza
24 ottobre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta e con effetto dal 24 ottobre
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Olmo  Motors,  con  sede  in  Bergamo  e  unita'  di  Caronno
Pertusella (Varese), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23  ottobre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24
aprile 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 gennaio  1995,
della  ditta  S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unita'
di Bollate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17  dicembre 1993, con effetto dal 1
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cottonord, con sede in  Bollate  (Milano)  e  unita'  di
Bollate (Milano), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza
1 maggio 1994.
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  dicembre  1993,  con  effetto  dal 1 febbraio 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cottonord,  con
sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per il periodo
dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza
1 agosto 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996,  della  ditta  S.p.a.
Cos.  Va.,  con  sede  in  Biandronno (Varese) e unita' di Biandronno
(Varese).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Cos.Va.,  con  sede  in  Biandronno
(Varese) e unita' di Biandronno  (Varese),  per  il  periodo  dal  30
gennaio 1995 al 29 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 30
gennaio 1995.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto   trattamento   con
esclusione del personale di cantiere;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 novembre  1995,  della
ditta S.p.a. Frette, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazioine  di  cui  sopra,  e' autorizzata la
corresposnione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale  in favore dei lavoratori
interessati dipendenti della ditta, S.p.a. Frette, con sede in Milano
e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza
14 novembre 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  settembre  1995  e'  approvato  il
programma per riorganizzazione aziendale,  limitatamente  al  periodo
dal  1  settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Crealis,
con sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Crealis,  con sede in
Arosio (Como) e unita'  di  Arosio  (Como),  per  il  periodo  dal  1
settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza
1 settembre 1994.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  25  settembre  1995  e'  approvato  il
programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 27 aprile
1994   al  26  ottobre  1994,  della  ditta  S.p.a.  Bosco  industrie
meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni).
   Parere comitato tecnico del 3 maggio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in
Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), per il periodo dal 27 aprile
1994 al 26 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27
aprile 1994.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 12 dicembre 1994 all'11 luglio 1995, della
ditta S.c. a r.l. Cantine cooperative riunite,  con  sede  in  Reggio
Emilia e unita' di Reggio Emilia.
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.c.a.r.l.  Cantine  Cooperative
Riunite sede in Reggio Emilia unita' di Reggio Emilia, per il periodo
dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 12
dicembre 1994.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  16  giugno  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  giugno  1995,  con  effetto  dal  25  luglio  1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.r.l.   I.B.S.
International  Business  Service,  con  sede  in  Trieste e unita' di
Trieste, per il periodo dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 25
gennaio 1995;
    3) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  20 dicembre 1994 al 19 giugno 1996, della
ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Fornaci D.C.B., con sede
in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 20 dicembre 1994  al  19
giugno 1995.
    Istanza  aziendale  presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza
20 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso
(Novara),  e  unita'  in  Ornavasso   (Novara),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Rockwell Body & Chassis Systems
Italiana, con sede in Grugliasco  (Torino)  e  unita'  in  Grugliasco
(Torino),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 novembre
1994 al 15 maggio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Consorzio  agrario provinciale di Novara, con sede in Novara e unita'
in Cressa (Novara) e Novara, per il periodo dal 18 febbraio  1995  al
17  agosto  1995  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 17 febbraio 1996.
   Il trattamento  di  cui  sopra,  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ormac,  con  sede  in
Villaricca  (Napoli)  e unita' in Villaricca (Napoli), per il periodo
dal  1  gennaio  1995  al  30  giugno  1995  la  corresponsione   del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra,  e'  pari  all'80  per  cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. -
Costruzioni componenti meccanici, con sede in S.  Giorgio  a  Cremano
(Napoli)  e  unita'  in S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo
dal 14  giugno  1995  al  13  dicembre  1995  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 12 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra,  e'  pari  all'80  per  cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con   decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIM Impianti, con sede in Palermo
e unita' in Gela (Caltanissetta), e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con   decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede  in  Siracusa  e
unita'  in  Siracusa,  e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 6 giugno
1995 al 5 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla S.r.l. O.C.E.
Iannitti, con sede in Napoli e unita' in Napoli, per il  periodo  dal
17  maggio 1995 al 16 novembre 1995 la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con
sede in Napoli e unita' in Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza
e Salerno, per il periodo dal 1 marzo  1995  al  31  agosto  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con   decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. M.C.S., con sede in  Siracusa
e  unita' in Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione   salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal  13
settembre 1994 al 12 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imar Sud, con  sede  in  Baronissi
(Salerno)   e   unita'   in  Baronissi  (Salerno),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  25  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  B.P.D. difesa e spazio, gruppo
Fiat, con sede in Roma e unita' in Colleferro (Roma), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, ai sensi dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fata
Automation  (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per
il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  accertata  la
condizione  di  ristrutturazione  aziendale, relativamente al periodo
dal 26 dicembre 1994 al 25 dicembre 1996, della  ditta  S.p.a.  Nuova
Same, con sede in Milano, e unita' di Milano.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova
Same, con sede in Milano e unita' di Milano, per il  periodo  dal  26
dicembre 1994 al 25 giugno 1995.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  accertata  la
condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n.  416/1981,
relativamente al periodo dall'11 maggio 1994 al 10 maggio 1996, della
ditta S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli,
redazione di Foggia, redazione di Napoli e redazione di Salerno.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen.,
con sede in Napoli e amm.ne tecnica di Napoli, redazione  di  Foggia,
redazione  di  Napoli  e redazione di Salerno, per il periodo dall'11
maggio 1994 al 10 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
2 e' prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
3 e' ulteriormente prorogata dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Edi.Gen.,
con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 marzo
1994 al 10 maggio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16027 del 13 ottobre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre  1994,  della  ditta  S.p.a.
Cesam   Costruzioni,  con  sede  in  Ferrara  e  unita'  di  Belluno,
Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova.
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara
e unita'  di  Belluno,  Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova,  per  il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Cesam
costruzioni,   con   sede   in   Ferrara   e   unita'   di   Belluno,
Ferrara-Trento-Modena-Forli'-Padova, per il  periodo  dal  10  luglio
1994 al 6 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 6 ottobre  1994,  della  ditta  S.p.a.
F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Bologna
-   ufficio  tecnico  di  Roma,  Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo,
Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno.
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede
in  Ferrara  e  unita'  di  Bologna  -  ufficio  tecnico   di   Roma,
Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo,
Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno,   per   il  periodo  dal  10
gennaio 1994 al 9 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  F.lli
Cervellati  costruzioni,  con  sede  in Ferrara e unita' di Bologna -
ufficio   tecnico   di   Roma,   Ferrara-Modena-Forli'-Padova-Rovigo,
Trento-Arezzo-Frosinone-Cremona-Belluno, per il periodo dal 10 luglio
1994 al 6 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al  28  ottobre  1995,  dalla
ditta  S.r.l.  Lanificio  Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e
unita' di Fermignano (Pesaro).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  della  ditta  S.r.l. Lanificio Carotti, con
sede in Fermignano (Pesaro), e unita' di Fermignano (Pesaro), per  il
periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 31
ottobre 1994;
    6) A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 31 ottobre
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Lanificio  Carotti, con sede in Fermignano (Pesaro), e unita'
di Fermignano (Pesaro), per il  periodo  dal  1  maggio  1995  al  28
ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1995 con decorrenza 1
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  28  agosto  1993  al 27 agosto 1994, della ditta S.r.l.
M.C.M. Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in  Salerno  e
unita' di Angri (Salerno) e Salerno.
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  M.C.M.  Manifatture  di  cotone  del
Mezzogiorno,  con  sede  in  Salerno  e  unita'  di Angri (Salerno) e
Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993  con  decorrenza  28
agosto 1993;
    2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 28 agosto 1993, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  M.C.M.
Manifatture  di  cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita'
di Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 febbraio 1994  al
27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28
febbraio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 28 agosto 1993 al 27  agosto  1994,  della  ditta  S.r.l.
Gruppo  tessile  salernitano  G.T.S.,  con  sede  in Nocera Inferiore
(Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S.,  con
sede  in  Nocera  Inferiore  (Salerno)  e  unita' di Nocera Inferiore
(Salerno), per il periodo dal 28 agosto 1993 al 27 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993  con  decorrenza  28
agosto 1993;
    4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 28 agosto 1993, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Gruppo
tessile  salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e
unita' di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28  febbraio
1994 al 27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 28
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 16 novembre 1994 al 15
maggio 1995, della ditta S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede  in
Cagliari  e  unita' di Cagliari, Casalette (Torino), Ottana (Nuoro) e
Sassari.
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, per fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale dell'8 aprile 1994, con effetto dal 16 novembre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unita'  di  Cagliari,
Casalette  (Torino),  Ottana (Nuoro) e Sassari, per il periodo dal 16
novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza del Tribunale del 16
novembre 1993, n. 161. Contributo addizionale: No.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993,
della ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara e unita'
di Caivano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - Favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12 dicembre  1992,  con  effetto  dal  1
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Adams ora Magic Candy, con sede in Novara  e  unita'  di
Caivano  (Napoli),  per  il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata l'8  aprile  1993  con  decorrenza  1
aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12 dicembre 1992 con effetto  dal  1  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Adams ora Magic
Candy,  con  sede  in  Novara  e  unita'  di Caivano (Napoli), per il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 gennaio  1995  al  23  luglio
1995,  della  ditta S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano e unita' di
Bologna, Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza.
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - Favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  dell'8  luglio 1994 con effetto dal 24 gennaio
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  della  ditta
S.p.a.  Mariovilla,  con  sede in Milano e unita' di Bologna, Gattico
(Torino), Milano, Valenza (Alessandria) e Vicenza, per il periodo dal
24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991  -  Decreto  Tribunale  del  21
gennaio 1994. Contributo addizionale: No.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safill, con sede in  Capannori  -
Loc. Guamo (Lucca) e unita' di Capannori - Loc. Guamo (Lucca), per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalle  azienda sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta  la  proroga  della
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 8,  comma  2,
del  decreto-legge  n.  360/1995,  per  i  periodi e per il numero di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
    1) Prime International Consulting, sede in  Fiumicino  (Roma),  e
unita' di Fiumicino (Roma).
   Pagamento diretto: si.
   Periodo: dal 13 ottobre 1994 al 12 ottobre 1995.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   N. lavori interessati: 1.
   Primo decreto ministeriale: 15 luglio 1994: dal 13 ottobre 1993.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  G.T.M.  Elettrica,  con  sede  in
Caserta-Centurano  (Caserta) e unita' in Caserta-Centurano (Caserta),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Helenconf  Mode,  con  sede in
Castiglione del Lago (Perugia), e  unita'  in  Castiglione  del  Lago
(Perugia)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre  1994  al  28
giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. C.A.A.U. Soc. Cooperativa
Agricola Avicunicola Umbra, con sede in Citerna (Perugia) e unita' di
Pistrino (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  28 aprile 1995 al 27
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 28 ottobre 1995
al 27 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche  Monosud,  con  sede  in
Oliveto  Citra  (Salerno)  e  unita'  di  Oliveto Citra (Salerno), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' prorogata dal 3 maggio 1995
al 2 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Stema, con sede  in
Napoli  e  unita'  di  Mugnano  di Napoli (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 9 dicembre 1994
all'8 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Comtract, con sede in Rovereto
(Trento)  e  unita'  di  Rovereto   (Trento),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata  dal  30  settembre
1995 al 29 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.E.M. Sicurezza,  con  sede  in
Genova   e   unita'  di  Vado  Ligure  (Genova),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.
   La  corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre 1995
al 5 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita'
di  Genova,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  13 aprile 1995 al 12
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 13 ottobre 1995
al 12 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Cogeli,  con  sede  in  Genova  e
unita'  di  Genova,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  4  maggio  1995  al  3
novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sess  Impianti,  con  sede  in
Carbonia (Cagliari) e unita' presso  Carbosulcis  (Cagliari),  presso
Sim  (Cagliari)  e  ufficio di Carbonia (Cagliari), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' prorogata dal 5 luglio 1995
al 4 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  del  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tecnars  tecnologie avanzate e
sviluppo, con  sede  in  Bergamo  e  unita'  di  Modugno  (Bari),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 3 ottobre  1995
al 2 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. CCRT Cavi, con sede in Genova e
unita' di Genova, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  6  maggio  1995 al 5
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 novembre 1995
al 5 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con  sede  in  Isola  delle
Femmine  (Palermo)  e  unita'  di  Isola  delle Femmine (Palermo), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  e' prorogata dal 24 dicembre
1995 al 23 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vialli Costruzioni,  con  sede  in
Trento  e  unita'  di  Trento,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1995
al 5 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento e' prorogata dal 6 ottobre  1995
al 5 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995,  in  favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Keller  Meccanica, con sede in
Cagliari  e  unita'  di  Villacidro  (Cagliari),  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre  1994  al  27  giugno
1995,  della  ditta  S.p.a.  Datamont, con sede in Milano e unita' di
Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano.
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Datamont, con sede in Milano  e  unita'  di  Milano  e  unita'
nazionali  facenti capo a Milano, per il periodo dal 16 dicembre 1994
al 27 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 28
settembre 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20 giugno 1994  con  effetto  dal  28  giugno  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con
sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali facenti  capo  a
Milano, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 28
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  5  aprile  1994  al  4  aprile 1995, della ditta S.p.a.
S.I.P.I., con sede in Sassari e unita' di Porto Torres (Sassari).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unita'
di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal  5  aprile  1994  al  4
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza
5 aprile 1994.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I., con
sede in Sassari e unita' di Porto Torres (Sassari),  per  il  periodo
dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
5 ottobre 1994.
    3)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  16  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 18 luglio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Inso - Sistemi per le  Infrastrutture  Sociali,  con  sede  in
Firenze  e  unita' di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18
luglio 1995 al 17 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con  decorrenza  18
luglio 1995.
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al  31  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Consud, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Consud, con sede  in  Nola  (Napoli)  e
unita'  di  Nola  (Napoli),  per  il  periodo dal 1 agosto 1994 al 31
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Consud, con
sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli), per il periodo dal 1
febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
In.Pla.S.   Industria   Plastica  Siciliana,  con  sede  in  Belpasso
(Catania) e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. In.Pla.S. Industria Plastica Siciliana,
con  sede  in  Belpasso (Catania) e unita' di Catania, per il periodo
dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  In.Pla.S.
Industria Plastica Siciliana, con sede in Belpasso (Catania) e unita'
di Catania, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Meccanica  Costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda
(Sassari).
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Meccanica  Costruzioni, con sede in
Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari), per il  periodo  dal  16
maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 16
maggio 1994.
    2) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari.
   Parere comitato tecnico del 3 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari  e  unita'
di Cagliari, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 28
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 22  agosto  1994  al  21  febbraio
1995,  della  ditta  S.p.a.  Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo
(Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17 dicembre 1993, con effetto dal 22
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Secondo  Mona,  con  sede in Somma Lombardo (Varese) e
unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 agosto  1994
al 21 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza
22 agosto 1994.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  10  maggio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10  maggio  1995,  con  effetto  dal  18  luglio  1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.c.r.l.  Da.Co.Va.,
con  sede  in  Cossato  (Biella) e unita' di Cossato (Biella), per il
periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza  18
gennaio 1995.
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 ottobre 1994 al 2  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
S.I.V., con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino).
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con sede in Torino e unita'  di
Volvera (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1994 con decorrenza
3 ottobre 1994.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.V., con
sede in Torino e unita' di Volvera (Torino), per  il  periodo  dal  3
aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza
3 aprile 1995.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10 maggio 1995, con effetto dal 12  settembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio
dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona)  e  unita'  di  Cologna
Veneta  (Verona),  per il periodo dal 23 maggio 1995 all'11 settembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1995 con  decorrenza  12
marzo 1995.
   Art. 7, primo comma, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente al periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1994, della
ditta  S.p.a.  Seveso  Clima  dal  30  marzo  1994 York International
S.p.a., con sede in Milano e unita' di Barlassina (Milano).
   Parere comitato tecnico del 12 maggio 1994 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1 luglio
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Seveso Clima dal 30 marzo 1994 York International S.p.a.,  con
sede  in Milano e unita' di Barlassina (Milano), per il periodo dal 1
luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
    2)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 14 novembre 1994 al  13  novembre  1995,
della  ditta  S.p.a.  Scott, con sede in Torino e unita' di Romagnano
Sesia (Novara).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e
unita'  di  Romagnano  Sesia (Novara), per il periodo dal 14 novembre
1994 al 13 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 14
novembre 1994.
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  14  novembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Scott,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di  Romagnano  Sesia
(Novara), per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 14
maggio 1995.
    4) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  7  novembre 1994 al 6 novembre 1995,
della ditta S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e
unita' di Alanno (Pescara).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Cartiera Scott Sud, con
sede in Alanno (Pescara) e unita' di Alanno (Pescara), per il periodo
dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza
7 novembre 1994.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  7  novembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Cartiera Scott Sud, con sede in Alanno (Pescara) e  unita'  di
Alanno  (Pescara),  per  il  periodo  dal 7 maggio 1995 al 6 novembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza
7 maggio 1995.
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  2  novembre 1994 al 1 novembre 1995,
della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta
di Verzuolo (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino
e  unita'  di  Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2
novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
    7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  2  novembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo
(Cuneo), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza
2 maggio 1995;
    8) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  24  ottobre 1994 al 23 ottobre 1995,
della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e
unita'  di  Torino,  per  il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile
1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza
24 ottobre 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  24  ottobre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino, per  il  periodo
dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza
24 aprile 1995;
    10)  e'  approvato  il  programma per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1  maggio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Sitip,  con  sede  in  Cene (Bergamo) e unita' di Cene
(Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene
(Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo), per il  periodo  dal  2  maggio
1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994;
    11)  e'  approvato  il  programma per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1  maggio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Sitip-Siat,  con  sede  in Leffe (Bergamo) e unita' di
Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip-Siat,  con  sede  in
Leffe  (Bergamo)  e unita' di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo), per
il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995,  della
ditta  S.p.a.  Util  (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unita' di
Villanova d'Asti (Asti).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con
sede  in  Torino  e unita' di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo
dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
23 agosto 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Util  (Gruppo  Sogepas),  con  sede  in  Torino e unita' di Villanova
d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza
23 febbraio 1995;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 agosto 1995, della
ditta S.r.l. Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e  unita'  di
Pianezza e Caselette (Torino).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Ostaf  (Gruppo  Sogepas),
con  sede in Torino e unita' di Pianezza e Caselette (Torino), per il
periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
23 agosto 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 agosto 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Ostaf (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e  unita'  di  Pianezza  e
Caselette  (Torino), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza
23 febbraio 1995;
    5) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  1  settembre 1994 al 31 agosto 1995,
della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago  (Milano)  e  unita'  di
Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggio' (Milano).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in  Assago
(Milano)  e  unita'  di Altopascio (Lucca), Assago (Milano) e Muggio'
(Milano), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza
1 settembre 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  1  settembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Panem, con sede in Assago  e  unita'  di  Altopascio  (Lucca),
Assago  (Milano)  e Muggio' (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1995
al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza
1 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della  ditta  S.p.a.
I.L.F.O.  Industrie  Laminati  Ferrosi  Odolese,  con  sede  in Odolo
(Brescia) e unita' di Odolo (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.L.F.O. Industrie Laminati Ferrosi
Odolese, con sede in Odolo (Brescia) e unita' di Odolo (Brescia), per
il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza
6 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Ingg.  Soldi  e  Scati,  con  sede in Buccinasco (Milano) e unita' di
Buccinasco (Milano).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Ingg.  Soldi  e  Scati, con sede in
Buccinasco (Milano) e unita' di Buccinasco (Milano), per  il  periodo
dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza
28 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della  ditta  S.p.a.
O.C.M.L.,  con  sede  in  Carobbio Degli Angeli (Bergamo) e unita' di
Carobbio Degli Angeli (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio Degli
Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio Degli Angeli (Bergamo), per  il
periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza
1 marzo 1995.
   Contributo addizionale: no - ammministrazione controllata;
    2)  e'  approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente
al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta  S.p.a.
Favretto  officina  meccanica,  con  sede in Pino Torinese (Torino) e
unita' di Pino Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Favretto officina meccanica, con sede
in Pino Torinese (Torino) e unita' di Pino Torinese (Torino), per  il
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza
9 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9 febbraio 1994 all'8 febbraio 1995, della ditta S.r.l.
Resthotel International  Mensa  c/o  Kuwait  Raffinazione  e  Chimica
appaltatrice  di  mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con
sede in Segrate (Milano) e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 agosto 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vi  e'  stato  l'intervento  della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa di seguito indicata:  S.r.l.  Resthotel
International Mensa c/o Kuwait Raffinazione e Chimica appaltatrice di
mensa  aziendale  presso l'azienda summenzionata, con sede in Segrate
(Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8
agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza
9 febbraio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 9 febbraio 1994,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  interessati addetti alla unita' di mensa
aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate  in  cui  vi  e'
stato  l'intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni ordinaria o
straordinaria presso la  societa'  appaltante  anch'essa  di  seguito
menzionata:   S.r.l.   Resthotel   International   Mensa  c/o  Kuwait
Raffinazione  e  Chimica  appaltatrice  di  mensa  aziendale   presso
l'azienda  summenzionata,  con  sede  in Segrate (Milano) e unita' di
Napoli, per il periodo dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza
9 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale delle previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) e' accertata la condizione di cui all'art.  35,  terzo  comma,
legge  n. 416/81, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14
novembre 1996, della ditta S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede
in Milano e unita' di Milano, Napoli e Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Editoriale  L'Indipendente,  con  sede  in Milano e unita' di Milano,
Napoli e Roma, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)   e'   accertata  la  permanenza  della  condizione  di  crisi
aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1994  al  31  maggio
1995,  della  ditta S.r.l. P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre
1994 A.I.P. Abete Ind. Pol.), con sede in Roma gia' Milano  e  unita'
di Roma.
   A   seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla ditta S.r.l.
P.PM. Poligrafico Piemontese (16 settembre  1994  A.I.P.  Abete  Ind.
Pol.),  con sede in Roma gia' Milano e unita' di Roma, per il periodo
dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  a  seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art.
35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il  decreto
ministeriale del 25 febbraio 1995, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Editrice  Avanti,  con
sede  in  Roma  e unita' di Roma, per il periodo dal 12 febbraio 1995
all'11 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  e'  accertata  la  permanenza  della  condizione   di   crisi
aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  16  settembre 1994 al 31
maggio 1995, della ditta S.p.a. Abete Grafica (dal 16 settembre  1994
A.I.P.  Abete  Industria  Poligrafica),  con sede in Roma e unita' di
Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Abete   Grafica   (dal  16  settembre  1994  A.I.P.  Abete  Industria
Poligrafica), con sede in Roma e unita' di Roma, per il  periodo  dal
16 settembre 1994 al 9 gennaio 1995.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Panificio Flegreo,  con  sede  in  Bacoli  e  unita'  di  Bacoli,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
ottobre 1995 al 12 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Telecolor, con sede in Roma e  unita'  di  Roma,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30
settembre 1995 al 29 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Cantieri Navali Italcraft,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Gaeta
(Latina)  e  Roma,  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dall'8  maggio  1995  al  7
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
novembre 1995 al 7 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1) in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. C.A.M.,
con sede in Pignataro Interamna (Frosinone)  e  unita'  di  Pignataro
Interamna   (Frosinone),   e'   autorizzata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  27  luglio
1994 al 26 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
gennaio 1995 al 6 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
luglio 1995 all'8 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. All
Print, con sede in Milano e  unita'  in  Milano,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
settembre 1994 all'8 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:
    1)  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Industria Ceramica Emiliana, con sede in San Donnino  di  Casalgrande
(Reggio  Emilia)  e  unita'  di  San  Donnino  di Casalgrande (Reggio
Emilia),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  9  marzo  1994 all'8
settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  9
settembre 1994 al 1 marzo 1995.
   I  periodi  di  cui  ai  precedenti articoli sono autorizzati, ove
necessario, anche in deroga al limite massimo  di  fruizione  dei  36
mesi  di  cui  all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in
preambolo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.