Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione(GU n.272 del 21-11-1995)
Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo di 27 mesi, a decorrere dal 22 maggio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Reggio Calabria: imprese impegnate nei lavori di costruzione della Scuola allievi carabinieri. Comitato tecnico del 26 luglio 1995, favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' suddette, per il periodo dal 22 maggio 1993 al 21 novembre 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995. Il trattamento speciale di disoccupazione e' ulteriormente prorogato dal 22 maggio 1995 al 21 agosto 1995 (limite massimo). Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli: imprese impegnate nei lavori di costruzione di 13.700 alloggi e relative infrastrutture. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992 e dall'11 agosto 1993. Comitato tecnico del 15 giugno 1995, favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' suddette, per il periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione e' prorogato dall'11 agosto 1993 al 10 febbraio 1994, per i lavoratori edili licenziati a decorrere dall'11 agosto 1992. La corresponsione del trattamento viene altresi' autorizzata per lo stesso periodo nei confronti dei lavoratori edili licenziati a decorrere dall'11 agosto 1993 dalle imprese di cui sopra. Il trattamento speciale di disoccupazione e' prorogato dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione e' prorogato dall'11 agosto 1994 al 10 novembre 1994 (limite massimo).