MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

          Provvedimenti concernenti il trattamento speciale
                          di disoccupazione
(GU n.272 del 21-11-1995)

   Con  decreto  ministeriale  25  settembre  1995  e'  accertata  la
sussistenza dello  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  per  un
periodo  di  27  mesi,  a  decorrere  dal  22  maggio 1993, nell'area
sottoindicata  in  conseguenza  del  previsto   completamento   degli
impianti  industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
    area del comune di Reggio Calabria: imprese impegnate nei  lavori
di costruzione della Scuola allievi carabinieri.
   Comitato tecnico del 26 luglio 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui sopra e tenendo conto della
decorrenza iniziale della  crisi  ivi  indicata,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  in
favore  dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' suddette, per il periodo dal 22 maggio 1993
al 21 novembre 1993.
   Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui  sopra   e'
prorogato dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.
   Il   trattamento   speciale  di  disoccupazione  e'  ulteriormente
prorogato dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.
    Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione  e'   ulteriormente
prorogato dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995.
   Il   trattamento   speciale  di  disoccupazione  e'  ulteriormente
prorogato dal 22 maggio 1995 al 21 agosto 1995 (limite massimo).
   Con  decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  accertata  la
sussistenza  dello  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  per un
periodo  massimo  di  27  mesi,  a  decorrere  dall'11  agosto  1992,
nell'area  sottoindicata  in  conseguenza  del previsto completamento
degli  impianti  industriali  o  delle  opere  pubbliche  di   grandi
dimensioni di seguito elencati:
    area  del  comune  di  Napoli:  imprese  impegnate  nei lavori di
costruzione di 13.700 alloggi e relative  infrastrutture.  Lavoratori
licenziati dall'11 agosto 1992 e dall'11 agosto 1993.
    Comitato tecnico del 15 giugno 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui sopra e tenendo conto della
decorrenza iniziale della  crisi  ivi  indicata,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  in
favore  dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' suddette, per  il  periodo  dall'11  agosto
1992 al 10 febbraio 1993.
   Il   trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui  sopra  e'
prorogato dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.
   Il trattamento speciale di  disoccupazione  e'  prorogato  dall'11
agosto  1993 al 10 febbraio 1994, per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dall'11 agosto  1992.  La  corresponsione  del  trattamento
viene  altresi'  autorizzata  per lo stesso periodo nei confronti dei
lavoratori edili licenziati a decorrere  dall'11  agosto  1993  dalle
imprese di cui sopra.
   Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione e' prorogato dall'11
febbraio 1994 al 10 agosto 1994.
   Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione e' prorogato dall'11
agosto 1994 al 10 novembre 1994 (limite massimo).