MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.272 del 21-11-1995)

   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  6  giugno  1994-1   febbraio   1995,   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, con sede in Pesaro e
unita' di Pesaro, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  ventuno  unita',  su  un
organico complessivo di trentacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Manifatture  F.lli  Gamba  - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Tintofil, con sede in Carpaneto Piacentino  (Piacenza)  e  unita'  di
Carpaneto  Piacentino  (Piacenza)  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
tredici unita', su un organico complessivo di quindici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tintofil  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e unita' di Milano per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 31,04 ore medie settimanali nei confronti  di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a quattrocentotrentaquattro
unita', su un organico complessivo di milletrecentocinquanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Boheringer Mannheim Italia - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Giussani Tessuti,  con  sede  in  Villaguardia  (Como)  e  unita'  di
Villaguardia  (Como)  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
undici unita', su un organico complessivo di sessantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giussani Tessuti - a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Faro
Antincendi,  con  sede  in  Quartiere  ind.  Mirabella  Abbiategrasso
(Milano) e unita' di Abbiategrasso (Milano)  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  tredici  unita',  su  un organico complessivo di
sessantadue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faro Antincendi - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Vincenzo    Zucchi,    con    sede    in    Milano    e   unita'   di
Casorezzo-Ossona-Cuggiono (Milano) per i quali e' stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
cinquantadue    unita',    su    un    organico    complessivo     di
ottocentottantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Zucchi - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  2 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Haas,
con sede in Roma  e  unita'  di  Bari,  Bologna,  Cascina  (Firenze),
Firenze,  Meda (Milano), Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 6 mesi mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 26 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  settanta  unita',  su  un  organico
complessivo di novanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Haas  -  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Passavant  Impianti, con sede in Novate Milanese (Milano) e unita' di
Novate Milanese (Milano), Roma  e  Siracusa  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore  settimanali  a
27,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a quarantadue unita', su un organico  complessivo  di
sessantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Passavant   Impianti  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incas,
con  sede in Pogliano Milanese (Milano) e unita' di Pogliano Milanese
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 38,5 ore settimanali a  30,37  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a tredici unita',
su un organico complessivo di ventotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Incas  -  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 settembre 1994 al 30 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Fratelli  Bocca,  con  sede  in  Vigevano   (Pavia)   e   unita'   di
Vigevano-C/Ticino (Pavia) per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ottantuno  unita',  su  un  organico  complessivo  di  novantaquattro
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a Fratelli Bocca - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Arnetta,  con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano) per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di  lavoratori  pari  a  trentatre  unita',  su  un  organico
complessivo di trentasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Arnetta  -  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cartopiave, con sede in Susegana  (Treviso)  e  unita'  di  Gattinara
(Torino)  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a quindici unita', su un
organico complessivo di duecentoquattordici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Pai
Industriale,  con  sede  in  Novara e unita' di Novara per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  undici unita', di cui un lavoratore
part-time da 24 a 12 ore medie settimanali e un lavoratore da 20 a 10
ore medie settimanali, su un  organico  complessivo  di  centonovanta
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Pai Industriale - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Colombo Confezioni, con sede in Trecate (Novara) e unita' di  Trecate
(Novara)  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a trentotto unita', su un
organico complessivo di quarantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Colombo   Confezioni   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Cervesina  Prefabbricati,  con  sede in Cervesina (Pavia) e unita' di
Cervesina (Pavia) per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  20  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
undici unita', su un organico complessivo di venti unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Cervesina  Prefabbricati  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  9  maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Westfalia Separator, con sede in Milano e  unita'  di  Milano  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quattordici  unita', su un organico
complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Westfalia   Separator   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Tiba
Tricot,  con  sede  in  Castellanza  (Varese) e unita' di Castellanza
(Varese) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unita', di cui  un
lavoratore  part-time da 20 a 8 ore medie settimanali e un lavoratore
part-time  da  30  a  16  ore  medie  settimanali,  su  un   organico
complessivo di quarantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Tiba Tricot - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rentex
di  Moroni  &  C.,  con  sede  in Solbiate Olona (Varese) e unita' di
Solbiate Olona (Varese) per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 12 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventitre unita', su un organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Rentex  di  Moroni  &  C.  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italfarmaco,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cinisello Balsamo
(Milano), Milano, Rete esterna I.S.F., Sesto  San  Giovanni  (Milano)
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a quattrocentosessanta unita', su
un organico complessivo di seicentocinquantadue unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17438 del 27 aprile 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Italfarmaco - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo  23  maggio  1994  -  30  ottobre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Oleifici  Fasanesi,  con  sede  in  Fasano
(Brindisi)  e  unita'  di  Fasano  (Brindisi)  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
cinquantuno  unita',  su  un  organico  complessivo  di  sessantanove
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.r.l.   Oleifici   Fasanesi   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  29  settembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo 1  aprile  1994  -  19  settembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Riese, con sede in  Rio  Saliceto
(Reggio  Emilia) e unita' di Rio Saliceto (Reggio Emilia) per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  sette  unita',  su  un  organico  complessivo di
trentotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Manifattura   Riese   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Imit
Control,  con  sede in Milano e unita' di Arcore (Milano) per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  24  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a  novantasette  unita',  su  un  organico
complessivo di centotrentadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Imit Control - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  6  giugno  1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2001
Moda, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a dodici unita', su un organico complessivo di venti
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2001  Moda  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pravisani,  con  sede  in Udine e unita' di Sequals (Pordenone) per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  trentuno  unita',  su  un  organico
complessivo di cinquantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pravisani  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni
Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di  Pinerolo  (Torino)
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  quarantatre  unita',  su  un
organico complessivo di sessantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Vettaflex, con sede in Sala Bolognese  (Bologna)  e  unita'  di  Sala
Bolognese  (Bologna)  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  21,63 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
sedici unita', su un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Vettaflex  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  2  maggio  1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Meccanografica, con sede in  Anzola  Emilia  (Bologna)  e  unita'  di
Anzola  Emilia  (Bologna) per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38,3  ore  settimanali  a  20  ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
sei unita', su un organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanografica - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sal,
con sede in Badile di Zibido San Giacomo (Milano) e unita' di  Badile
di  Zibido  San  Giacomo  (Milano)  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
quattro unita', su un organico complessivo di ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Sal  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  4  luglio  1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fratelli Livio, con sede in Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Bollate
(Milano)  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a otto unita', su un organico
complessivo di diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Livio - a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Necsy
Network Control Systems, con sede in Padova e unita' di Padova e Roma
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 31,12 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a centottantasei unita',  su  un
organico complessivo di quattrocentoquaranta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necsy Network Control Systems, - a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Ciba
Vision, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Marcon (Venezia) per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  ventiquattro  unita',  su  un
organico complessivo di centosei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ciba Vision - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  28  marzo  1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Trachite Euganea, con sede in Montegrotto Terme (Padova) e unita'  di
Montegrotto-Torri  di Montegrotto (Padova) e Zovon di Vo (Padova) per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  quarantasette unita', su un
organico complessivo di cinquantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trachite Euganea - a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 marzo al 31 marzo 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Oblo'
Ricami, con sede in Carre' (Vicenza) e unita' di Carre' (Vicenza) per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  venticinque  unita',  su  un
organico complessivo di trentadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Oblo' Ricami - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Milano e
Baranzate di Bollate (Milano) per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quarantasei unita',  su  un  organico  complessivo  di  settantasette
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Italmarine,  con sede in Milano e unita' di Torre d'Isola (Pavia) per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari a dodici unita', su un organico
complessivo di quarantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmarine  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Pontra,  con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unita' di Cividale
del Friuli (Udine) per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quattro unita', di cui 1 part-time da 28 a 20 ore medie  settimanali,
su un organico complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Pontra  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  2  maggio 1994 al 29 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ivy
Oxford, con sede in Ostiglia (Mantova) e unita' di Ostiglia (Mantova)
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  sei  unita', su un organico
complessivo di ventuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ivy Oxford - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per  il
periodo  dal  26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olivo
e Groppo, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unita' di  S.
Giovanni  al  Natisone  (Udine)  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
dodici unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olivo e Groppo - a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto ministeriale 29 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.
Edilizia, con sede in Pontenure  (Piacenza)  e  unita'  di  Carapelle
(Foggia)  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 6  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unita', su un
organico complessivo di cinquantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia - a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.