Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.272 del 21-11-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e trasformato successivamente in Libera universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991; Visti il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto 11 febbraio 1994 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza; Viste le delibere del senato accademico del 20 febbraio 1995 e del 23 maggio 1995; Viste le delibere del consiglio d'amministrazione del 13 marzo 1995 e del 23 maggio 1995; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995; Vista la nota ministeriale n. 1925 del 17 ottobre 1995, relativa ai necessari adempimenti; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto della Libera universita' Maria SS. Assunta e' ulteriormente modificato come appresso: Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, si aggiunge: 3) facolta' di giurisprudenza. Dopo l'art. 43, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza (tabella III): CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA Art. 1. - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. 2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata quadriennale. Art. 2. - 1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. Art. 3. - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. 2. La struttura didattica stabilisce le modalita' di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Art. 4. - 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. 3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. Art. 5. - 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, lettera c), il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo. Art. 6. - 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) area economico-finanziaria; 14) area filosofico-giuridica. Le ulteriori discipline saranno scelte all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto agrario N03X; Diritto amministrativo N10X; Diritto canonico e diritto ecclesiastico N12X; Diritto commerciale N04X; Diritto costituzionale N08X; Diritto del lavoro N07X; Diritto della navigazione N06X; Diritto internazionale N14X; Diritto penale N17X; Diritto privato N01X; Diritto privato comparato N02X; Diritto processuale civile N15X; Diritto processuale penale N16X; Diritto pubblico comparato N11X; Diritto romano e diritto dell'antichita' N18X; Diritto tributario N13X; Diritto dell'economia N05X; Filosofia del diritto N20X; Istituzioni di diritto pubblico N09X; Sociologia del diritto N21X; Storia del diritto italiano N19X; Economia politica P01A; Politica economica P01B; Scienza delle finanze P01C; Sociologia giuridica e mutamento sociale Q05F; Storia delle dottrine politiche Q01B; Storia delle relazioni internazionali Q04X; Storia e istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici Q06B. I competenti organi accademici, sulla base dell'art. 5 di cui sopra e nel rispetto della tabella ministeriale provvedono a formulare i piani di studio e a determinare le attivazioni delle discipline necessarie per ciascun anno accademico. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la struttura didattica rende obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento. 3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. 4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 5. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e procuratore legale e notaio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1995 Il rettore DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO