Criteri interpretativi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 1995, recante "Modalita' tecniche in materia di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca".(GU n.272 del 21-11-1995)
Vigente al: 21-11-1995
Alle associazioni nazionali della pesca e, per conoscenza: Alle capitanerie di porto Alla ragioneria centrale Ai fini dell'attuazione della normativa in oggetto, questa Amministrazione, sentito il parere del Comitato finanziamenti di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fornisce di seguito alcuni chiarimenti interpretativi: 1) Allo scopo di individuare i soggetti che possono accedere ai benefici di cui all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), della normativa di attuazione sopracitata, si specifica che la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca consiste nell'operazione dell'effettivo versamento da parte dei soci ancorche' la ricapitalizzazione sia stata deliberata, dall'organo collegiale statutariamente competente. 2) Il contributo di cui alla lettera a) sara' determinato in base alla percentuale massima in maniera tale, comunque, che l'importo risultante dalla sommatoria con il contributo di cui alla lettera b) non superi l'intero capitale sociale sottoscritto. 3) Le Cooperative che intendono integrare la domanda di contributo di cui alle lettere a) e b) con la richiesta di contributo di cui alla lettera c) perdono l'ordine cronologico assegnato in precedenza. 4) Le modalita' di erogazione del contributo sono articolate nel seguente modo: a) Predisposizione ed inoltro all'organo di controllo del decreto di impegno della somma totale del contributo spettante e, per le Cooperative che abbiano effettuato dei versamenti parziali di quote sottoscritte di capitale sociale, contestuale pagamento pari all'importo totale delle quote versate, previa presentazione di idonea garanzia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1995, di uguale ammontare. Il saldo del contributo verra' erogato quando saranno state interamente versate tutte le quote sottoscritte di capitale sociale, operazione che dovra' avvenire entro la durata del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale e, comunque, in un periodo non superiore a tre anni. b) Nel caso che risultino versate tutte le quote sottoscritte di capitale sociale, si procede ad impegnare ed erogare contestualmente l'importo spettante previa presentazione di idonea garanzia, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12 gennaio 1995 di uguale ammontare e con la durata pari a quella del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale, per un periodo di un anno, e, comunque, fino alla presentazione del bilancio relativo all'anno successivo a quello nel quale viene erogato il contributo. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura AMBROSIO Registrata alla Corte dei conti il 7 novembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 228