DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 1995
Principi e modalita' per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.(GU n.272 del 21-11-1995)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998; Visto il piano per l'informatica della pubblica amministrazione per il triennio 1995-1997; Ritenuta l'opportunita' di definire i principi e le modalita' per la realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 settembre 1995; E M A N A la seguente direttiva: RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 - Oggetto e ambito di applicazione. La presente direttiva traccia le linee per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione, indicata nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 1995-1997 quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi dell'azione amministrativa. Alla presente direttiva si conformano le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (con i limiti, appresso precisati, per talune categorie di enti). 2 - Finalita' del sistema. La realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica da tempo avviato, in coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ribaditi in sede di approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998. La Rete unitaria consentira', in prospettiva, al sistema informativo di ciascuna amministrazione, l'accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza (con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti). La Rete offrira' un sistema informativo integrato che permettera' alle singole amministrazioni, da un lato, di "colloquiare" tra di loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utili e, dall'altro, di proporsi verso la collettivita' come centro unitario erogatore di dati e prestazioni amministrative, favorendo, cosi', l'"avvicinamento" del cittadino all'amministrazione e il decentramento "reale" di quest'ultima. La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che compromettano l'attivita' corrente delle amministrazioni) assicurera' l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti. Le reti delle singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione all'interno del sistema unico - continueranno a funzionare sotto la responsabilita' di queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la competenza e responsabilita' della progettazione e realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni. La Rete unitaria - che si manifesta come un sistema integrato delle singole reti (e, dunque, come "Reti di reti") - condurra' all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a significative economie nei costi di impianto e di esercizio. 3 - Aree di intervento per la realizzazione del sistema. La Rete unitaria sara' attuata con interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione e instradamento, assicurando punti di accesso nei capoluoghi di provincia e, progressivamente, in tutte le sedi delle singole amministrazioni. Ai fini di tali interconnessioni saranno operati, nelle singole reti, gli interventi necessari in conformita' a quanto verra' disposto dalle regole tecniche dettate - come prevede il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione. L'interconnessione tra i sistemi informativi avverra', in sede periferica, utilizzando i comitati metropolitani e provinciali di cui al decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, quali punti di accesso per la "Rete di Governo" che fara' capo al Ministero dell'interno. Al fine della interoperabilita' delle reti delle singole amministrazioni, nell'ambito della Rete unitaria, dovra' procedersi - sulla base di regole tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica - alle necessarie modificazioni e integrazioni dei relativi sistemi informativi, in modo da consentire lo sviluppo dei servizi comuni. Con riferimento ai programmi applicativi le amministrazioni dovranno - anche in questo caso secondo le indicazioni e regole tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica - introdurre le necessarie modifiche nella tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo tra i sistemi informativi. 4 - Sviluppo del sistema. Il sistema prendera' avvio con la realizzazione della rete metropolitana di Roma, per la quale verranno adottate soluzioni innovative coerenti con l'evoluzione in atto dei processi di standardizzazione, tenendo di vista la necessita' di ricondurre all'interno della Rete unitaria sia il servizio dati che il traffico telefonico e di videoconferenze. I servizi forniti dalla rete metropolitana verranno progressivamente estesi anche a livello nazionale. Successivamente, anche le reti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale potranno interconnettersi con la Rete unitaria, nel rispetto delle autonomie, anche finanziarie, costituzionalmente garantite. A tal fine sara' cura dell'Autorita' per l'informatica procedere ad uno studio preliminare concernente gli aspetti tecnici e le modalita' di connessione delle reti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale alla Rete unitaria. 5 - Modalita' e fasi di realizzazione. Entro il 31 gennaio 1996 l'Autorita' per l'informatica predisporra' uno studio di fattibilita' concernente gli aspetti relativi all'interconnessione e all'interoperabilita' tra le reti, considerando anche l'eventuale istituzione di un centro tecnico di assistenza per le amministrazioni che utilizzeranno la Rete. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni partecipera', con i suoi organi tecnici, alla elaborazione dello studio di fattibilita'. Le altre amministrazioni offriranno ogni utile collaborazione all'Autorita' per l'informatica, che potra' avvalersi anche della collaborazione di enti ed istituti specializzati. La complessita' delle problematiche che dovranno essere affrontate gia' nel corso dell'elaborazione dello studio di fattibilita', richiede l'istituzione, sin da questo momento, di un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale Comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sullo studio di fattibilita', ha il compito di esaminare le piu' rilevanti problematiche relative alla elaborazione ed alla attuazione del progetto, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi. Il Comitato formulera' proposte al Consiglio dei Ministri in relazione alle soluzioni, anche di carattere legislativo, che riterra' opportune. Entro il mese di giugno del 1996, in occasione del piano triennale 1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere - qualora non siano gia' previsti nel precedente piano triennale - progetti per l'adeguamento degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nonche' piani per la realizzazione del software applicativo in grado di trarre il massimo vantaggio dai servizi d'interoperabilita' offerti dalla Rete. Nel corso del 1996 le amministrazioni collaboreranno inoltre con l'autorita' per individuare le applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della Rete unitaria; provvederanno, altresi', ad individuare le applicazioni esistenti da modificare e da integrare con quelle delle altre amministrazioni al fine di realizzare un sistema informativo unitario. Nel corso dello stesso anno si procedera' all'adeguamento delle reti locali e dei sistemi di fonia delle sedi delle amministrazioni centrali situate nell'area di Roma in modo tale che, a partire dal 1997, si inizino a realizzare i collegamenti con la rete metropolitana. Nel biennio 1997-1998 le amministrazioni provvederanno ad effettuare le interconnessioni delle reti geografiche, delle reti locali e dei centralini telefonici con la rete metropolitana di Roma. Nel biennio 1998-1999 verra' programmata e realizzata la migrazione delle reti esistenti nella Rete unitaria della pubblica amministrazione. Le singole amministrazioni dovranno adeguare organizzazione e procedure in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto integrato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. Il Ministro per la funzione pubblica adottera' iniziative rivolte a promuovere interventi organizzativi e procedimentali (anche ai fini della semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete. Inoltre il Ministro per la funzione pubblica, anche in vista della mobilita' e riqualificazione del personale, promuovera' - in collaborazione con l'Autorita' per l'informatica e avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione - attivita' di formazione volte a sviluppare l'approccio informatico allo svolgimento del lavoro amministrativo, prevedendo corsi destinati al personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali. Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la pubblica amministrazione di personale con specifica professionalita', assumera' le opportune iniziative per l'indizione di concorsi per l'accesso a ruoli unici per le qualifiche tecniche in materia informatica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto della Rete unitaria. Il Governo s'impegna ad adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative che si rendano necessarie per dare compiuta effettivita' ai contenuti della presente direttiva. Roma, 5 settembre 1995 Il Presidente: DINI Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1995 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 74