Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.278 del 28-11-1995)
Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze). Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994, con effetto dal 15 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unita' di Firenze e Scarperia (Firenze). Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unita' di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 29 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15993/12 del 27 settembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.L. - Industria meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in Recco (Genova) e unita' di Casarza Ligure (Genova) e Recco (due unita' produttive) (Genova), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano. Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 ottobre 1994. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 1 aprile 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e unita' di Savignano (Cuneo), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Airasca (gia' None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone). Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Airasca (gia' None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 6 gennaio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Airasca (gia' None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 6 luglio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 7) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Airasca (gia' None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 5 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cantine Cooperative riunite, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 12 giugno 1995 al 18 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995; 9) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 marzo 1995 al 10 settembre 1995, della ditta S.p.a. Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano). Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 13 marzo 1995 al 10 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13 marzo 1995; 10) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino. Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994; 12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio 1994 Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unita' di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1995 al 20 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 12 febbraio 1995. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991; 13) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio 1994 Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unita' di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991; 14) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 15) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a e Agusta Sistemi S.r.l., con sede in Roma e unita' di Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991; 16) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.F. - Oto Melara Breda Bresciana dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 12 febbraio 1995. Articolo 1, comma 10, legge n. 223/1991; 17) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.F. - Oto Melara Breda Bresciana dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 12 agosto 1995. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991; 18) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parimarcoop, con sede in Bologna e unita' di Bologna e unita' in provincia di Bologna, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Co.E.Stra., con sede in Firenze e unita' di Firenze e provincia di Siena. Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.E.Stra., con sede in Firenze e unita' di Firenze e provincia di Siena, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1994 con decorrenza 1 ottobre 1994. Esclusione personale di cantiere e fine fasi lavorative di cantiere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonico (Trieste), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. Nota U.R.L.M.O. Trieste 3 ottobre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dam studi ricerche e progetti, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 20 marzo 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di Galbellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994, della ditta Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30 dicembre 1994 Ucar S.p.a., con sede in Milano e unita' di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia). Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30 dicembre 1994 Ucar S.p.a., con sede in Milano e unita' di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16689/1 del 9 febbraio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unita' di Cittadella (Padova). Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unita' di Cittadella (Padova), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unita' di Cittadella (Padova), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 9 dicembre 1993, della ditta S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e unita' di Carrara (Massa Carrara), Nuvolera (Brescia) e unita' ed uffici in Paitone (Brescia). Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole, a rettifica del parere espresso nella seduta del 6 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e unita' di Carrara (Massa Carrara) Nuvolera (Brescia) e unita' ed uffici in Paitone (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 9 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15532/25 del 15 luglio 1994; 7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.C.M.E., con sede in Milano e uffici e unita' di prod. di Pessano con Born. (Milano), ufficio e unita' produttiva di Agrate (Milano), per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 15 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unita' di Piancogno fraz. Piamborno (Brescia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al 14 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 15 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S.p.a. Nugo Romano, con sede in Pieve Vergonte (Novara) e unita' di Piedimucera (Novara). Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nugo Romano, con sede in Pieve Vergonte (Novara) e unita' di Piedimucera (Novara), per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia. Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento e uffici di Palermo. Parere comitato tecnico del 6 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento ed uffici di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994, come da nota dell'assessorato regionale del lavoro - U.P.L.M.O. di Trapani prot. n. 7854 del 2 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, n. 17899/2; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.E.T.I.S., con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori di cantiere e fine lavori. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 5 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tensiter centro, con sede in Bazzano-L'Aquila (L'Aquila) e unita' di Bazzano-L'Aquila(L'Aquila), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993, della ditta S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro). Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1 giugno 1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sam - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso). Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sam - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1 gennaio 1995 all'11 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Creti', con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unita' di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi. Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Creti', con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unita' di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Creti', con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unita' di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo, e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Sapi, con sede in Capoterra (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari). Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapi, con sede in Capoterra (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi. Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola, Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994. 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara). Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994. 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1995 con decorrenza 7 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 13 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli). Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994, della ditta S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza). Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993. 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. EL.TE Siciliana con sede in Palermo e unita' di Boiano (Campobasso) e Citta' S. Angelo Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Oleifici fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di Fasano (Brindisi). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oleifici fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994, come da nota aziendale dell'UPLMO di Brindisi n. 29301. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18698/11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 novembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Italkali - Societa' italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unita' di area servizi Palermo, Casteltermini (Agrigento), miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italkali - Societa' italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unita' di area servizi Palermo, Casteltermini (Agrigento), miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unita' di Massalengo (Milano), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994, dell'Ispettorato regionale del lavoro, prot. n. 4460, datata 16 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16673/2 del 9 febbraio 1995. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 maggio 1994 al 19 maggio 1995, della ditta S.r.l. Sicer di F. Donzelli, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sicer di F. Donzelli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 20 maggio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17547/6 del 10 maggio 1995. 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 17 aprile 1995. 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994, dell'UPLMO di Napoli, prot. n. 10414 del 21 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18539/10 del 7 agosto 1995. 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 26 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta, per il periodo dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 26 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.