MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.278 del 28-11-1995)

   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 14 febbraio 1995  al  13  febbraio
1996,  della  ditta  S.p.a.  Edison  giocattoli,  con  sede  in Sesto
Fiorentino (Firenze) e unita' di Barberino del  Mugello  (Firenze)  e
Sesto Fiorentino (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 settembre 1994, con  effetto  dal  15
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta   S.p.a.  Edison  giocattoli,  con  sede  in  Sesto  Fiorentino
(Firenze) e  unita'  di  Barberino  del  Mugello  (Firenze)  e  Sesto
Fiorentino  (Firenze),  per  il  periodo  dal  14 febbraio 1995 al 13
agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 14
febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio  1995
al  10  gennaio 1996, della ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e
unita' di Firenze e Scarperia (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9 novembre  1993,  con  effetto  dall'11
gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Panna, con  sede  in  Firenze  e  unita'  di  Firenze  e
Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 11
gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il   superamento  del  suddetto  limite  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l.
Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento)  e  unita'
di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alba
industria  cartotecnica,  con  sede  in Rovereto (Trento) e unita' di
Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno  1994  al  29  luglio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15993/12 del 27 settembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del  25  settembre
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
I.M.L.  -  Industria  meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in
Recco (Genova) e unita' di  Casarza  Ligure  (Genova)  e  Recco  (due
unita'  produttive) (Genova), per il periodo dal 14 settembre 1994 al
13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  14
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 ottobre 1994 al
30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Klopman International, con sede
in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano.
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  25  giugno  1992, con effetto dal 30
settembre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.r.l.  Klopman  International, con sede in Frosinone e
unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31
marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
ottobre 1994.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della  legge  n.  223/1991,  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del   suddetto   limite   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30  settembre  1991,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone  e
Milano, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  28 marzo 1995 con decorrenza 1
aprile 1995.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della  legge  n.  223/1991,  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del   suddetto   limite   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30  settembre  1991,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone  e
Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 30 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 marzo 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 31
maggio  1995,  e'  autorizzata  la   ulteriore   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1 luglio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in
Milano e unita' di Savignano (Cuneo), per il  periodo  dal  1  luglio
1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995;
    5)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995 al
5  gennaio  1996,  della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e
unita' di Airasca (gia' None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone).
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1  febbraio  1993,  con  effetto  dal  6
gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Airasca (gia'
None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone),  per  il  periodo  dal  6
gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 6
gennaio 1995.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della  legge  n.  223/1991,  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del   suddetto   limite   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Seleco, con sede  in  Pordenone  e  unita'  di  Airasca  (gia'  None)
(Torino)  e  Vallenoncello  (Pordenone),  per il periodo dal 6 luglio
1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto  1995  con  decorrenza  6
luglio 1995.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il   superamento  del  suddetto  limite  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    7)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 1 febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Seleco,  con  sede  in  Pordenone  e  unita'  di  Airasca (gia' None)
(Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo  dall'11  agosto
1995 al 5 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 agosto 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale del 25 settembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.c.  a
r.l.  Cantine Cooperative riunite, con sede in Reggio Emilia e unita'
di Reggio Emilia, per il periodo dal 12  giugno  1995  al  18  giugno
1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12
giugno 1995;
    9) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  13 marzo 1995 al 10 settembre 1995, della
ditta S.p.a. Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano)  e
unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano).
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a  Brionvega,  con  sede  in
Cernusco  sul  Naviglio  (Milano)  e  unita' di Cernusco sul Naviglio
(Milano), per il periodo dal 13 marzo 1995 al 10 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13
marzo 1995;
    10) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta
S.p.a. La Rinascente, con  sede  in  Rozzano/Milanofiori  (Milano)  e
Magazzino Croff di Messina S. Martino.
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino,
per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994  con  decorrenza  7
marzo 1994;
    11)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 7 marzo
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  La  Rinascente,  con  sede  in Rozzano/Milanofiori (Milano) e
Magazzino Croff di Messina S. Martino, per il periodo dal 7 settembre
1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con  decorrenza  7
settembre 1994;
    12)   a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995, con effetto dal 12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio  1994  Agusta  Eli  dal  30
dicembre  1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unita' di Samarate,
Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal
12 febbraio 1995 al 20 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza  12
febbraio 1995.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;
     13)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995, con effetto dal 12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta: S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio 1994  Agusta  Eli  dal  30
dicembre  1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unita' di Samarate,
Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal
21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza
21 marzo 1995.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;
    14) a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale del 25  settembre  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  del  9  novembre
1993,  con  effetto  dal  1  gennaio  1993,  in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e  Ferriere  di
Piombino,  con  sede  in  Piombino  (Livorno)  e  unita'  di Piombino
(Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    15)   a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995, con effetto dal 12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta  S.p.a  e  Agusta
Sistemi S.r.l., con sede in Roma e unita' di Roma e unita' nazionali,
per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21
marzo 1995.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;
    16)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del 25 settembre 1995, con effetto dal 12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta G.F. - Oto Melara Breda Bresciana  dal  30  dicembre  1994  Oto
Melara  S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e
unita' nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1995  all'11  agosto
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza
12 febbraio 1995.
   Articolo 1, comma 10, legge n. 223/1991;
    17)   a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con  effetto  dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  G.F.  -  Oto  Melara  Breda Bresciana dal 30 dicembre 1994 Oto
Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma  e
unita'  nazionali,  per il periodo dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza
12 agosto 1995.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;
    18)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale del 25 settembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1 febbraio  1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a
r.l. Parimarcoop, con sede in Bologna e unita' di Bologna e unita' in
provincia di Bologna, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31  gennaio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza
1 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre  1994  al
31  marzo  1995, della ditta S.p.a. Co.E.Stra., con sede in Firenze e
unita' di Firenze e provincia di Siena.
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Co.E.Stra.,  con  sede in Firenze e
unita' di Firenze e provincia di Siena, per il periodo dal 1  ottobre
1994 al 31 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1994 con decorrenza
1 ottobre 1994.
   Esclusione  personale  di  cantiere  e  fine  fasi  lavorative  di
cantiere.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  settembre  1995,  con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.  a  r.l.  I.T.E.,
con   sede   in   Gorizia  e  unita'  di  Fiume  Veneto  (Pordenone),
Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonico (Trieste), per il periodo  dal  1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza
1 marzo 1995.
   Nota U.R.L.M.O. Trieste 3 ottobre 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  31  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
31 maggio 1995,  con  effetto  dal  1  agosto  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dam studi
ricerche e progetti, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per  il
periodo dal 20 marzo 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 30 novembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
30 novembre 1994, con effetto  dal  14  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Perlini
International,  con  sede  in  S.  Bonifacio  (Verona)  e  unita'  di
Galbellara  (Vicenza)  e S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 14
settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  9  febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio 1995, con effetto dal 10
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e
unita' di Cassina (Milano) e Milano, per il periodo  dal  10  gennaio
1995 al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza
10 gennaio 1995;
    3)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre  1993
al  10  aprile  1994,  della  ditta  Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30
dicembre 1994 Ucar S.p.a., con sede  in  Milano  e  unita'  di  Forno
Allione di Berzo Demo (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994: favorevole.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  26  giugno  1992  con effetto dal 16
dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30 dicembre 1994 Ucar S.p.a., con
sede in Milano e unita' di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per
il periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza
15 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16689/1 del 9 febbraio 1995.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  gennaio 1993 al 17 gennaio 1994, della ditta S.p.a.
Rintal, con sede  in  Cittadella  (Padova)  e  unita'  di  Cittadella
(Padova).
   Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova)
e unita' di Cittadella (Padova), per il periodo dal 18  gennaio  1993
al 17 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza
18 gennaio 1993.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con
sede in Cittadella (Padova) e unita' di Cittadella (Padova),  per  il
periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza
18 luglio 1993;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 agosto 1993 al 9 dicembre  1993,  della  ditta  S.p.a.
F.lli  Guarda,  con  sede  in  Paitone  (Brescia) e unita' di Carrara
(Massa Carrara), Nuvolera (Brescia) e unita'  ed  uffici  in  Paitone
(Brescia).
   Parere   comitato  tecnico  del  23  giugno  1995:  favorevole,  a
rettifica del parere espresso nella seduta del 6 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  F.lli  Guarda,  con sede in Paitone
(Brescia) e unita' di Carrara (Massa Carrara)  Nuvolera  (Brescia)  e
unita'  ed  uffici in Paitone (Brescia), per il periodo dal 30 agosto
1993 al 9 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
30 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15532/25 del 15 luglio 1994;
    7)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 10 maggio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  10  maggio  1995  con  effetto  dal  14
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  S.A.C.M.E.,  con  sede  in Milano e uffici e unita' di
prod. di Pessano con Born. (Milano), ufficio e unita'  produttiva  di
Agrate  (Milano),  per  il  periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto
1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza
14 febbraio 1995;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con  il  decreto  ministeriale  dell'8  maggio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale
dell'8  maggio  1995  con  effetto  dal 15 luglio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con  sede
in   Piancogno  (Brescia)  e  unita'  di  Piancogno  fraz.  Piamborno
(Brescia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al 14 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
  15 gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    9)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 16 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  16  giugno  1995  con  effetto  dal  14
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede
in  Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al
13 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1995 con decorrenza
14 febbraio 1995;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S.p.a. Nugo
Romano,  con  sede in Pieve Vergonte (Novara) e unita' di Piedimucera
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nugo Romano, con sede in Pieve Vergonte
(Novara)  e  unita'  di  Piedimucera  (Novara),  per il periodo dal 6
febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza
6 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal 1 agosto 1994 al
31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Manifatture  lane  G.  Marzotto  e
Figli,  con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia
e Vicenza e provincia.
   Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 20 settembre 1993,  con  effetto  dal  3
agosto  1992,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Manifatture lane  G.  Marzotto  e  Figli,  con  sede  in
Valdagno  (Vicenza)  e  unita'  di  Arezzo  e  provincia  e Vicenza e
provincia, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della  legge  n.  223/1991,  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 3 agosto 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Manifatture  lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza)
e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il  periodo
dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza
1 febbraio 1995.
   Delibera  CIPE  del  18  ottobre  1994 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma
per  crisi  aziendale, limitatamente al periodo dal 28 giugno 1994 al
27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dali,  con  sede  in  Palermo  e
stabilimento e uffici di Palermo.
   Parere comitato tecnico del 6 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Dali,  con  sede   in   Palermo   e
stabilimento  ed uffici di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1994
al 27 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza
28 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  28  dicembre 1994, con effetto dal 1
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa
di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1 luglio  1995  al
31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza
1 luglio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  16  giugno 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16 giugno 1995,  con  effetto  dal  1  giugno  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con
sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo
dal 1 dicembre 1994 al 30 maggio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1
dicembre 1994, come da nota dell'assessorato regionale del  lavoro  -
U.P.L.M.O. di Trapani prot. n. 7854 del 2 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale del 16 giugno 1995, n. 17899/2;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995, con effetto dal 24 ottobre  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.E.T.I.S., con
sede  in  Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per il periodo
dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza
24 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lavoratori di cantiere e fine lavori.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  agosto  1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 agosto 1995, con  effetto  dal  5  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Tensiter
centro,  con  sede  in  Bazzano-L'Aquila  (L'Aquila)  e   unita'   di
Bazzano-L'Aquila(L'Aquila),  per  il  periodo  dal 5 giugno 1995 al 4
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza
  5 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993, della  ditta  S.p.a.
Societa'  italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera
di Funtana Raminosa (Nuoro).
   Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal 2 maggio 1991, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a.  Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias
(Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro), per il periodo  dal
1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza
1 dicembre 1992.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1991, in favore dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Societa'
italiana miniere, con  sede  in  Iglesias  (Cagliari)  e  miniera  di
Funtana  Raminosa  (Nuoro),  per  il  periodo dal 1 giugno 1993 al 30
novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza
1 giugno 1993;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a.
Sam - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano  (Campobasso)  e
unita' di Boiano (Campobasso).
   Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sam - Societa' agricola molisana,  con
sede  in  Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso), per il
periodo dal 1 gennaio 1995 all'11 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza
1 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Creti',  con  sede  in Torchiarolo (Brindisi) e unita' di Torchiarolo
(Brindisi) e Brindisi.
   Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Creti',  con  sede  in  Torchiarolo
(Brindisi) e unita' di Torchiarolo  (Brindisi)  e  Brindisi,  per  il
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 giugno 1994 con decorrenza 4
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Creti', con
sede in Torchiarolo (Brindisi) e unita' di Torchiarolo  (Brindisi)  e
Brindisi, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Di
Cristofalo, con sede in Palermo, e unita' di Palermo.
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede  in  Palermo  e
unita'  di  Palermo,  per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio
1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1995 con decorrenza
30 gennaio 1995.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 30 gennaio 1995,  in  favore
dei   lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Di
Cristofalo, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per  il  periodo
dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1995 con decorrenza
30 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo dal 2 gennaio 1995 al 1
gennaio  1996,  della  ditta  S.r.l.  Sapi,  con  sede  in  Capoterra
(Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapi, con sede in Capoterra  (Cagliari)
e  unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al
1 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
2 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  maggio  1994  al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), Napoli  e
ufficio di Napoli, via Verdi.
   Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e  unita'
di  Cercola  (Napoli),  Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
16 maggio 1994.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 16 maggio  1994,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda,
con sede in Napoli e unita' di Cercola, Napoli e ufficio  di  Napoli,
via Verdi, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza
16 novembre 1994.
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1996, della ditta
S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara).
   Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Vinavil,  con sede in
Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 agosto
1994 al 6 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
7 agosto 1994.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 7 agosto 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Vinavil, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il
periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1995 con decorrenza
7 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 13 marzo 1995 al 12
settembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Agrofil, con sede in  Catania
e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Agrofil, con  sede  in  Catania  e
unita'  di  Catania, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza
13 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 giugno 1994  al  5  giugno  1995,  della  ditta  S.r.l.
Edilbeton,  con  sede  in  Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Edilbeton,  con  sede in Marigliano
(Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 6 giugno
1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza
6 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilbeton,  con
sede  in  Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il
periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1995  con  decorrenza  6
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 25  novembre  1993  al  24  maggio
1994,  della  ditta  S.p.a.  Icam,  con  sede  in  Corigliano Calabro
(Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza).
   Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  novembre 1993, con effetto dal 25
maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita'
di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 novembre  1993
al 24 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza
25 novembre 1993.
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  16  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  16  giugno  1995  con effetto dal 10
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  EL.TE Siciliana con sede in Palermo e unita' di Boiano
(Campobasso) e Citta' S. Angelo Manoppello (Pescara), per il  periodo
dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
10 gennaio 1995.
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995,  della  ditta  S.r.l.
Oleifici  fasanesi,  con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di Fasano
(Brindisi).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Oleifici fasanesi, con sede  in  Fasano
(Brindisi)  e  unita'  di  Fasano  (Brindisi),  per  il periodo dal 1
novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza  1
novembre  1994,  come  da  nota  aziendale  dell'UPLMO di Brindisi n.
29301.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 25 settembre 1995, n. 18698/11.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3  ottobre  1994,  della  ditta  S.p.a.
Italkali  -  Societa'  italiana  sali alcalini, con sede in Palermo e
unita' di area servizi Palermo, Casteltermini (Agrigento), miniera di
Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna).
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Italkali  -  Societa' italiana sali
alcalini, con sede in Palermo  e  unita'  di  area  servizi  Palermo,
Casteltermini   (Agrigento),   miniera  di  Realmonte  (Agrigento)  e
Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con  decorrenza  4
ottobre 1993.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta   con   il  decreto  ministeriale  9  febbraio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 febbraio 1995, con effetto dal 27 settembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Co.E.M., con
sede in Catania e unita' di Massalengo (Milano), per il  periodo  dal
27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 27
marzo 1994, dell'Ispettorato regionale del  lavoro,  prot.  n.  4460,
datata 16 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16673/2 del 9 febbraio 1995.
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 20 maggio 1994 al 19  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Sicer di F. Donzelli, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sicer  di  F.  Donzelli,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di Napoli, per il periodo dal 20 maggio 1994 al 19
novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza
20 maggio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17547/6 del 10 maggio 1995.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 luglio
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 17 ottobre 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Tencara, con sede in Porto  Marghera  (Venezia)  e  unita'  di  Porto
Marghera  (Venezia),  per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con  decorrenza  17
aprile 1995.
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 7 agosto 1995, e' autorizzata
la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del  7
agosto  1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di
Sabato, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo  dal  2
novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 2
novembre 1994, dell'UPLMO di Napoli, prot. n. 10414 del 21  settembre
1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18539/10 del 7 agosto 1995.
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995, con effetto dal 26 settembre 1994, in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Progetto
industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta,  per  il  periodo
dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 26
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.