Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.278 del 28-11-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la tabella IX relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, approvata con decreto ministeriale 3 febbraio 1989; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico L'art. 316 dello statuto della facolta' di lingue e letterature straniere, e' soppresso e sostituito dal seguente: "I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facolta' di lettere e filosofia e la facolta' di magistero abbiano deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano - unitamente ai vincitori - a far parte della nuova facolta' con riferimento alle discipline bandite e presenti nello statuto per la facolta' di lingue e letterature straniere. I posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facolta' di lettere e filosofia e per la facolta' di magistero, passano - unitamente ai vincitori - a far parte della nuova facolta' sempre che il settore scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento ricomprenda una disciplina presente nello statuto per la facolta' di lingue e letterature straniere, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere ovvero ancora sia inclusa in statuti di corsi di laurea in lingue e letterature straniere di universita' italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 31 ottobre 1995 Il rettore: ROVERSI-MONACO