LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge
7 giugno 1974, n. 216;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio
1991, n. 1;
Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994
e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, con delibera n.
9567 del 6 novembre 1995;
Considerata l'opportunita' di estendere in due fasi l'obbligo di
sottoscrizione obbligatoria per gli operatori specialisti nel mercato
delle spezzature al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure
alle necessita' degli operatori;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto il punto 2 della delibera 8954 del 27 dicembre 1994;
Ritenuto opportuno, a fronte delle migliorata liquidita' delle
negoziazioni con l'introduzione della figura di operatore
specialista, modificare la misura massima delle commissioni
applicabili agli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli
inferiore al lotto minimo di negoziazione negoziati nei mercati
regolamentati;
Delibera:
1. La data di decorrenza della delibera n. 9567 del 6 novembre 1995
e' stabilita per il giorno 4 dicembre 1995.
A decorrere da tale data, l'obbligo di sottoscrizione degli
operatori specialisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 85-bis
della citata delibera, e' limitato ad un primo gruppo di titoli
stabilito dal Consiglio di Borsa.
A decorrere dal 5 febbraio 1996, l'obbligo degli operatori
specialisti verra' esteso a tutti i titoli negoziati nel mercato
delle spezzature.
2. A decorrere dal 5 febbraio 1996, la misura massima delle
commissioni da applicare allo svolgimento dell'attivita' di
negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati e'
determinata come segue:
a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili:
commissione massima sette per mille;
per gli ordini eseguiti nella medesima giornata di importo non
superiore a L. 3.300.000 la commissione massima e' di L. 23.100.
L'importo delle commissioni e' calcolato sul controvalore effettivo
delle operazioni concluse al netto dei bolli, delle spese e degli
altri oneri sostenuti dalla clientela.
Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia
inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle
commissioni e' calcolato sul valore nominale.
Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di
un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attivita' di cui
all'art. 1, lettera d), della legge n. 1/1991, le commissioni
complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure
sopra indicate.
La presente delibera sara' inviata al consiglio di borsa che ne
curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata nel
Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 novembre 1995
Il presidente: BERLANDA