MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1995 

  Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di
presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE
n. 2052/88 - obiettivo 2 (1992-93).
(GU n.291 del 14-12-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee con le
quali  sono  stati approvati i programmi operativi per gli interventi
strutturali comunitari nelle zone italiane  colpite  da  fenomeni  di
declino industriale - obiettivo 2 (1992-93);
  Viste  le decisioni del 28 settembre 1995 della Commissione europea
di proroga dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996 della  data  limite
per  effettuare la chiusura dei pagamenti da parte dello Stato membro
ai beneficiari finali dei suddetti programmi operativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina di pubblico impiego;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa
circolare  applicativa,  emanati  in data 27 giugno 1992 e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n.  148  del  26  giugno  1993,  concernenti
l'attuazione  degli  interventi previsti ai sensi del regolamento CEE
n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle  piccole  e  medie  imprese
industriali   ubicate   in   zone  colpite  da  fenomeni  di  declino
industriale (obiettivo 2 1992-93);
  Visto il decreto del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  10  gennaio  1995,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale del 21 gennaio 1995, con il quale e' stato prorogato al  31
marzo   1995   il  termine  previsto  nel  predetto  decreto  per  la
realizzazione degli investimenti agevolati;
  Considerato il permanere delle difficolta' incontrate dalle aziende
beneficiarie nel completare i  programmi  di  investimenti  entro  il
termine suddetto;
  Considerato  che  il  mantenimento  del  termine  del 31 marzo 1995
potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilita'  di  accedere
alle agevolazioni previste dal citato regolamento CEE n. 2052/88;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  non  privare  le suddette aziende del
previsto regime di aiuto;
  Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato  -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  presso  il Ministero del
tesoro;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il termine del 31 marzo 1995 stabilito dal decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio  1995
per la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese
industriali ubicate in zone colpite da declino industriale (obiettivo
2 1992-93) e' prorogato al 20 dicembre 1995.
  2.  Il  termine  del  30  aprile  1995  stabilito  dal  decreto del
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  del  10
gennaio  1995  per  la trasmissione delle domande di liquidazione dei
contributi a mezzo di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e'
prorogato al 30 dicembre 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI