Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo.(GU n.291 del 14-12-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario", che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 468/1992 in base al quale gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi; Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto, in particolare, l'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 3950/92 che autorizza l'acquirente a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo del prezzo del latte su tutte le consegne che superano il quantitativo di riferimento del produttore stesso; Considerato che l'art. 2, par. 2, del citato regolamento CEE n. 3950/92 non introduce l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta a titolo di anticipo sul prelievo dovuto dal produttore e prevede altresi' che "in mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, egli riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato"; Considerato, altresi', che il citato regolamento CEE n. 3950/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 1992, e' stato adottato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 468/1992 ed e' applicabile dal 1 aprile 1993; Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, con cui sono state adottate le modalita' per la determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo; Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che le disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria prevedono meccanismi alternativi alla trattenuta del prelievo a titolo di anticipo; Visto l'art. 11, commi 6 e 7, della legge n. 468/1992; Sentito il Comitato permanente delle politiche agricole e alimentari di cui all'art. 2 della legge n. 491/1993 nella seduta dell'11 ottobre 1995; A D O T T A il seguente decreto: Art. 1. 1. Gli acquirenti, in conformita' all'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente. 2. La pattuizione delle garanzie di cui al precedente comma non esonera l'acquirente dalla responsabilita' per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, ne' dal rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilita' speciale indicata all'art. 9 della legge n. 468/1992, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 248