Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al programma operativo dell'iniziativa comunitaria Konver - Misura n. 2 e n. 3.(GU n.291 del 14-12-1995)
La Commissione europea in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con decisione n. 3766, il programma operativo plurifondo Konver per l'anno 1993. Con due circolari 27 giugno 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla misura 2 - sostegno alla riconversione, ampliamento ed ammodernamento di laboratori e centri di ricerca - e dalla misura 3 - iniziative che agevolino l'occupazione dei dipendenti in esubero nel settore della difesa - del predetto programma Konver. A seguito della richiesta avanzata dallo Stato italiano, con lettera del 28 settembre 1994, la Commissione europea, con decisione n. C(95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del piano finanziario e prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per la chiusura dei pagamenti dei contributi alle imprese beneficiarie. Relativamente all'attuazione della misura n. 3 tale modifica del piano finanziario rende possibile alle aziende precedentemente escluse dalle agevolazioni per insufficienza di fondi di entrare nella graduatoria con copertura finanziaria. In considerazione di quanto sopra e valutate le difficolta' delle aziende nel completare gli investimenti nei termini precedentemente stabiliti, vengono di seguito indicati i nuovi termini di realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi a parziale modifica dei punti 4.6, 6.1 e 6.3 delle suddette circolari del 27 giugno 1994: termine di realizzazione degli investimenti: 30 aprile 1996. Si rammenta, ai sensi delle due citate circolari 27 giugno 1994, cui comunque si rinvia, che gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che: l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse; i beni siano stati tutti consegnati; le opere siano state tutte realizzate. Le spese si intendono sostenute ove siano stati effettuati pagamenti dall'impresa beneficiaria pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA. Qualora il contributo spettante risultasse superiore alle spese effettivamente sostenute dalla impresa beneficiaria l'agevolazione potra' essere erogata solamente a fronte di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutible a prima richiesta. In mancanza, sara' liquidata una prima quota del contributo fino a concorrenza delle spese predette, rinviando l'erogazione della restante quota alla dimostrazione di ulteriori spese che raggiungano l'ammontare del contributo medesimo; termine di trasmissione della domanda di liquidazione del contributo mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento: 31 maggio 1996. Lo schema della domanda di liquidazione del contributo da utilizzare e' riportato nell'allegato 4 delle suddette circolari 27 giugno 1994. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 1995 Il direttore generale: AMMASSARI