N. 878 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1995
N. 878 Ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pannella Marco ed altri Stupefacenti e sostanze psicotrope - Canapa indiana e derivati - Repressione penale delle condotte diverse dalla detenzione per uso personale (nel caso di specie, cessione), ma a questa propedeutiche - Lamentata irragionevolezza in considerazione della intervenuta depenalizzazione della detenzione per uso personale - Comparazione con la libera commercializzazione di altre sostenza (tabacchi, alcool, psicofarmaci) di pari nocivita' - Asserita disparita' di trattamento - Violazione del principio di offensivita' del reato. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, quarto comma, e quinto comma, ultimo periodo, e 14, lett. b), nn. 1 e 2). (Cost., artt. 3, 13 e 25).(GU n.52 del 20-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso: che con verbale di arresto del 27 agosto 1995 la p.g. procedeva all'arresto in flagranza del reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dell'art. 14 legge stupefacenti, di Marco Pannella ed altri; che, all'udienza di convalida, preliminarmente, la difesa degli indagati eccepiva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 73, comma quarto, comma quinto, ultima parte e 14, lett. b) nn. 1 e 2 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990, nella parte in cui includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le "sostanze stupefacenti e psicotrope" per violazione degli artt. 3, 13, 25 comma secondo e 32 della Costituzione; Considerato che il complesso delle norme costituenti il testo unico d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ha subito importanti modifiche in seguito al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993; Premesso: che l'ammissibilita' del quesito referendario era per la Corte fondata sulla considerazione che l'iniziativa referendaria "e' oggettivamente diretta a depenalizzare ma non ad eliminare la illiceita' della detenzione per uso personale di tali sostanze", tanto che non era richiesta l'abrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilita' di tali comportamenti con sanzioni amministrative; che, peraltro, la scelta della depenalizzazione secondo la Corte, non era in contrasto ne' con la Convenzione di New York del 1961 ne' con la Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, la quale ultima lascia espressamente alla scelta discrezionale degli Stati contraenti la possibilita' di prevedere, per reati di natura minore, misure diverse dalla sanzione penale e cio' in perfetta aderenza al principio di rilievo costituzionale per cui il sistema penale deve essere considerato l'extrema ratio di tutela dei beni giuridici (cfr. le sentenze nn. 291 del 1992, 282 del 1990, 487 e 409 del 1985 etc.); che, dunque, nell'ammettere il quesito referendario, la Corte riconosceva la possibilita' di diversa e piu' mite sanzione; Tutto cio' premesso e rilevato che, con il d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993, sono state dunque sottratte alla sanzione penale le norme relative: 1) all'uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente; 2) ai comportamenti di cui all'art. 75 legge stupefancenti relativi all'importazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale; che, con riferimento alle c.d. droghe leggere (oggetto della presente eccezione), al cui nocivita' e' paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate ma addirittura commercializzate dallo Stato, come il tabacco, vengono invece punite quelle attivita' di cessione, logicamente e necessariamente propedeutiche alla detenzione per uso personale e ad essa finalizzate; che contraddittoria appare dunque la scelta operata dal sistema penale di consentire la detenzione di sostanze "proibite" in virtu' di referendum avente vera e propria forza di legge ordinaria, ma non la loro "cessione", in virtu' della normativa precedente; ritenuto che la Corte, nel riaffermare il principio dell'insindacabilita' delle scelte legislative in materia penale, ha pero' individuato i limiti dell'arbitrarieta' o manifesta irragionevolezza del precetto quando si determina discriminazione tra i soggetti interessati o si ledono altri limiti costituzionali; che se la discrezionalita' legislativa in materia penale puo' comprendere anche finalita' politico-criminali contingenti che vanno al di la' della tutela dei beni giuridici, cosi' come puo' individuare condotte a presunzione assoluta di pericolo, tuttavia non puo' comunque superare i limiti della irrazionalita' ed arbitrarieta'; che dunque un comportamento penalmente sanzionato, per sottrarsi al sindacato dell'irragionevolezza ed arbitrarieta' deve corrispondere necessariamente ad una valutazione di offensita' necessaria e dunque all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma; che, sotto questo aspetto, la normativa in tema di cessione di sostanze stupefacenti ricomprese tra quelle di cui alla tab. II n. 1 e 2 dell'art. 14 legge stupefacenti appare arbitraria ed irragionevole: 1) perche' sanziona penalmente i comportamenti diversi dalla detenzione, di quelle sostanze la cui nocivita' e' paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate, commercializzate dallo Stato ma dichiaratamente nocive, come il tabacco o in libera vendita come l'alcool e gli psicofarmaci dai quali certamente deriva dipendenza ed assuefazione, come riconosciuto espressamente dal legislatore nell'art. 2 lett. a), c) e g) d.P.R. n. 309/1990 e, con riferimento all'alcool, equiparando l'alcooldipendenza e la tossicodipendenza ai fini di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990; 2) perche', a seguito di referendum abrogativo e' stata sottratta alla sanzione penale, la detenzione per uso personale di tali sostanze con evidente valutazione di irrilevanza della protezione della salute dei consumatori, mentre sono rimaste penalmente rilevanti condotte quali quelle contestate agli attuali indagati, identificabili nella cessione di modesti quantitativi, anche a titolo gratuito, che della detenzione costituiscono presupposto logico e necessario, di talche' non e' infrequente nella prassi giudiziaria che l'acquirente di sostanze stupefacenti leggere (non punibile) ceda poi a titolo gratuito ed occasionale parte delle sostanze detenute ad altri con conseguenze devastanti (pregiudizi e precedenti penali) che rischiano di incidere pesantemente nello sviluppo della personalita' e nel successivo inserimento sociale di un soggetto, a ragione dei precedenti penali da cui risultera' gravato; che questa disparita' di trattamento non puo' fondarsi ne' nella tutela della salute e dunque nella nocivita' delle sostanze, diversamente sarebbero vietate anche le condotte della detenzione e del consumo delle sostanze di cui alle citate tabelle e di altre allo stato non vietate, ne' in ragioni di ordine pubblico in quanto il consumatore di sostanze ricomprese nella tab. 14, lett. b), nn. 1 e 2 legge stupefacenti il cui comportamento di detenzione non e' punito, deve pero' rivolgersi per soddisfare i suoi bisogni al mercato clandestino con tutte le conseguenze che questo comporta; Ritenuta dunque la questione rilevante in quanto investe la norma di diritto sostanziale la cui flagrante violazione ha determinato la polizia giudiziaria a procedere all'arresto oggetto del presente giudizio di convalida, con conseguente pregiudizialita' dell'invocato sindacato di costituzionalita' rispetto al giudizio di convalida cui questo g.i.p. e' chiamato a procedere; Ritenuta peraltro la non manifesta infondatezza per violazione degli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, degli artt. 73 comma quarto, comma quinto, ultima parte, e 14, lettera b, nn. 1 e 2 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 nella parte in cui dette norme includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le "sostanze stupefacenti e psicotrope" con riferimento alle condotte di lieve entita' riconducibili al quinto comma art. 73 legge stupefacenti.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Pannella Marco, Vigevano Paolo, Pinto Domenico, Bernardini Rita, Pezzuto Vittorio, Della Vedova Benedetto tutti proponenti la medesima eccezione; Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 18 ottobre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Iannini 95C1553