Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.303 del 30-12-1995)
Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.C.A.T., con sede in Catanzaro e unita' di Catanzaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.C.A.T., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 febbraio 1994 - 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unita' di Silius e Assemini (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 190 unita', su un organico complessivo di n. 204 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17722 del 27 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unita', su un organico complessivo di n. 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 12 settembre 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tei, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tei, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unita', di cui 4 part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 28 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19070 del 23 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi Munizioni, con sede in Lecco e unita' di Lecco, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unita', su un organico complessivo di n. 439 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi Munizioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento) e unita' di Torrecuso (Benevento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 27 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 275 unita', di cui 48 da 20 a 13,8 ore medie settimanali e 1 da 25 a 17,25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 360 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jersey Lomellina, con sede in Carvico (Bergamo) e unita' di Carvico (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 59 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jersey Lomellina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gea Gomma, con sede in Castello D'Agogna (Pavia) e unita' di Castello D'Agogna (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', di cui 7 part-time da 30 a 11,4 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 20 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18757 del 25 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gea Gomma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., con sede in Opera (Milano) e unita' di Opera (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 71 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Atitalia Engineering (Milano), con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 19 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Atitalia Engineering, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tiger, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tiger, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aros (dal 20 dicembre 1994, Teknecomp industrie riunite S.p.a. - Div. Aros), con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unita', su un organico complessivo di n. 161 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aros (dal 20 dicembre 1994, Teknecomp industrie riunite S.p.a. - Div. Aros), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio V n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 15 agosto 1994 al 12 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Edilfai, con sede in Uboldo (Varese) e unita' di Uboldo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 34 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Edilfai, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media (dal 1 dicembre 1993, Nim S.r.l.), con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media (dal 1 dicembre 1993, Nim S.r.l.), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 4 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 130 unita', su un organico complessivo di n. 1142 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dks Loversan industria biomedica, con sede in Milano e unita' di Laveno Mombello (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dks Loversan industria Biomedica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SDF F.lli Salviato, con sede in Castronno (Varese) e unita' di Castronno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 526 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla SDF F.lli Salviato, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa di costruzioni lavoranti muratori, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 77 unita', su un organico complessivo di n. 139 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa di costruzioni lavoranti muratori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.