Modifica della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" e successive modificazioni ed integrazioni.(GU n.52 del 30-12-1995)
(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 34-bis della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 1. L'art. 34-bis della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, aggiunto dalla legge 22 dicembre 1989, n. 76, e' cosi' sostituito: "Art. 34-bis - Interventi della regione 1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa giunta regionale, dando priorita' agli edifici destinati a sedi municipali ed attivita' scolastiche. 2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale, che puo' avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7. 3. Ulteriori interventi possono essere del pari realizzati dalla regione previa presentazione dei relativi progetti da parte degli enti pubblici interessati e previa selezione secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale con la consulenza degli esperti indicati nella lett. f), primo comma, del precedente art. 7; dando priorita' ai progetti esecutivi. 4. Nel caso di cui al precedente terzo comma la giunta regionale, d'intesa con l'ente interessato, si avvale delle strutture tecnico-amministrative dell'ente stesso per quanto riguarda l'espletamento delle procedure d'appalto e la direzione lavori, intendendosi a carico diretto della regione le spese per le sole opere da eseguire entro gli importi previsti nel progetto selezionato, con l'esclusione di quelle relative alla progettazione e direzione lavori. 5. A tal fine l'ente interessato trasmette alla giunta regionale, Settore Lavori Pubblici ed edilizia residenziale, gli esiti della gara d'appalto per l'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'aggiudicatario". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 aprile 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 febbraio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21802/981).