REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 17 

Modifica  della  legge  regionale  20  febbraio  1989,  n.  6  "Norme
sull'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  e   prescrizioni
tecniche di attuazione" e successive modificazioni ed integrazioni.
(GU n.52 del 30-12-1995)

        (Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'art. 34-bis
            della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
 
  1. L'art. 34-bis della legge regionale  20  febbraio  1989,  n.  6,
aggiunto  dalla  legge  22 dicembre 1989, n. 76, e' cosi' sostituito:
"Art. 34-bis  - Interventi della regione
  1. La giunta regionale, al fine  di  sviluppare  la  ricerca  e  la
sperimentazione   nel   settore   dell'abbattimento   delle  barriere
architettoniche  e  localizzative,  realizza  interventi  pilota   su
edifici   e   strutture   pubbliche  approvati  dalla  stessa  giunta
regionale, dando priorita' agli edifici destinati a  sedi  municipali
ed attivita' scolastiche.
  2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati,
affidati   e   diretti   dal  Settore  lavori  pubblici  ed  edilizia
residenziale  della  giunta  regionale,  che  puo'  avvalersi   della
consulenza  degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del
precedente art.  7.
  3. Ulteriori interventi possono essere del  pari  realizzati  dalla
regione  previa  presentazione  dei  relativi progetti da parte degli
enti  pubblici  interessati  e  previa  selezione   secondo   criteri
stabiliti  dalla  giunta  regionale  con  la consulenza degli esperti
indicati nella lett. f), primo comma, del precedente  art.  7;  dando
priorita' ai progetti esecutivi.
  4.  Nel  caso di cui al precedente terzo comma la giunta regionale,
d'intesa  con  l'ente  interessato,   si   avvale   delle   strutture
tecnico-amministrative   dell'ente   stesso   per   quanto   riguarda
l'espletamento delle  procedure  d'appalto  e  la  direzione  lavori,
intendendosi  a  carico  diretto  della  regione le spese per le sole
opere  da  eseguire  entro  gli   importi   previsti   nel   progetto
selezionato, con l'esclusione di quelle relative alla progettazione e
direzione lavori.
  5.  A  tal fine l'ente interessato trasmette alla giunta regionale,
Settore Lavori Pubblici ed edilizia  residenziale,  gli  esiti  della
gara  d'appalto  per l'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti
dell'aggiudicatario".
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
   Milano, 8 aprile 1995
                              ARRIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta  del  22  febbraio
1995  e  vistata  dal  commissario  del governo con nota del 30 marzo
1995, prot. n. 21802/981).