Modifica art. 4 legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 "Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"(GU n.52 del 30-12-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 "Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e' cosi' modificato: "5. ... dell'Osservatorio e del Centro recupero selvaggina, configurando il primo come struttura tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura, il secondo come struttura tecnica dell'Assessorato all'ambiente". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 3 aprile 1995 MARTELLOTTA