REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 13 

Modifica art.  4  legge  regionale  15  giugno  1994,  n.  20  "Norme
provvisorie  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio"
(GU n.52 del 30-12-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1994, n.  20
"Norme  provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio" e' cosi' modificato:
  "5.  ...  dell'Osservatorio  e  del  Centro  recupero   selvaggina,
configurando   il   primo  come  struttura  tecnica  dell'Assessorato
all'Agricoltura, il secondo come struttura  tecnica  dell'Assessorato
all'ambiente".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 3 aprile 1995
                             MARTELLOTTA