MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.1 del 2-1-1996)

   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal  1 luglio 1994 al 31
dicembre  1994,  della  ditta   S.c.   a   r.l.   Consorzio   agrario
interprovinciale  di  Chieti  e  Pescara, sede in Pescara e unita' di
Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  24 novembre 1993 con effetto dal 1 luglio
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara,
con sede in Pescara  e  unita'  di  Pescara  e  S.  Giovanni  Teatino
(Chieti), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Art.  3,  comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 31 luglio
1987.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre  1994  al  27  giugno
1995,  della  ditta  S.p.a.  Datamont,  con sede in Milano, unita' di
Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano.
   Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Datamont, con sede  in  Milano,  unita'  di  Milano  e  unita'
nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 settembre 1994
al 27 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 28
settembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 25 settembre 1995, n. 18700/1.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  marzo  1995  al  5  marzo  1996,  della ditta S.p.a.
C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita').
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita'
di  Roma (2 unita'), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 5 settembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1995 con decorrenza
6 marzo 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 24 aprile  1995,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E.C.,
con  sede  in  Roma e unita' di Roma (2 unita'), per il periodo dal 6
settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con  decorrenza  6
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1997, della
ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano, uffici  e
stabilimenti in Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips Vision Industries,
con sede in Milano, uffici e stabilimenti di Monza (Milano),  per  il
periodo dal 16 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza
16 gennaio 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta
S.r.l. Ceramica Globo, con sede  in  Casalgrande  (Reggio  Emilia)  e
unita' di Salvaterra (Reggio Emilia) (2 unita').
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Globo,  con  sede
in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Salvaterra (Reggio Emilia)
(2 unita'), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
24 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' approvato il programma
per riorganizzazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  19
settembre  1994  al  18 marzo 1996, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con
sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna.
   Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. G. Fabbri, con sede in
Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo
dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza
19 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi aziendale, intervenuta con
il  presente  decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  13  ottobre  1994 con effetto dal 21
aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Montei  2000,  con  sede  in Roma e unita' di Pontinia
(Latina), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib.  del  21
aprile 1994, n. 39/94.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  maggio  1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.p.a. BW
Italia,  con  sede  in  Anagni  (Frosinone)  e   unita'   di   Anagni
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  BW  Italia,  con  sede  in   Anagni
(Frosinone)  e  unita'  di  Anagni  (Frosinone), per il periodo dal 2
maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1995  con  decorrenza  2
maggio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a.
Cartiera di Cassino, con  sede  in  Frosinone  e  unita'  di  Cassino
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Cartiera  di  Cassino,  con  sede  in
Frosinone  e  unita'  di  Cassino  (Frosinone), per il periodo dal 19
gennaio 1995 all'11 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza  24
dicembre 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 19 gennaio 1995,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di
Cassino,  con  sede in Frosinone e unita' di Cassino (Frosinone), per
il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con  decorrenza  12
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Come da nota U.P.L.M.O. Frosinone n. 05985 del 18 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 30 novembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
30 novembre 1994 con effetto dal 6  settembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con
sede in Monte San Vito (Ancona) e unita' di Monte S.  Vito  (Ancona),
per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3  marzo 1994 con decorrenza 6
marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  13  luglio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sernagiotto
(Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unita' di Casteggio
(Pavia), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 marzo 1995 con decorrenza 19
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata in favore
di tre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.A.I. -  Navigazione  Alta
Italia,  con sede e unita' di Genova, la proroga dell'indennita' pari
al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,
previsto  dagli  articoli  1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto  1993,  n.
293,  dall'art.  6,  comma  15,  della  legge 23 luglio 1993, n. 236,
nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre  1995,  n.
433, per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996.
   Con  decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi, con sede in
Rezzato (Brescia) e unita' di  Rezzato  (Brescia),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 settembre 1994 al 2 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e
unita' di Montalto di Castro (Viterbo) e Siracusa, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Servizi tecnologici avanzati (Gruppo
Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e Montalto di  Castro
(Viterbo),   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18
marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina - Gruppo
Fochi,  con sede in Agordo (Belluno) e unita' di Agordo (Belluno), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5
marzo 1996 al 4 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  F.B.M. Hudson Italiana - Gruppo Fochi, con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Calderara  di  Reno  (Bologna),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino)
e unita' di Montefredane  Prata  P.V.  (Avellino),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. SAIMP Sistemi, con sede in Padova e unita' in
Padova,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  1  dicembre  1995,  e'  accertata  la
condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 giugno
1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.c. a  r.l.  Italia  Radio,  con
sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla: S.c. a r.l.
Italia Radio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il  periodo  dal
30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 18108 del 22 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
 
 
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Lotti, con sede in Signa (Firenze) e unita'
in Signa (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  agosto  1995 al 1
febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  2
febbraio 1996 al 1 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Lavorazione Pelli Salp, con sede in Rivarolo
Canavese  (Torino)  e  unita'  in  Rivarolo  Canavese  (Torino),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
gennaio 1996 al 20 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Caseificio  Latte  Carmagnola, con sede in
Carmagnola (Torino) e unita' in Carmagnola (Torino),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12
febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Tunit Sud, con sede in S. Angelo dei Lombardi
(Avellino)  e  unita'  in  S.  Angelo  dei  Lombardi  (Avellino),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
gennaio 1996 al 12 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  C.A.M.,  con  sede  in  Pignataro  Interamna
(Frosinone) e unita' in Pignataro Interamna (Frosinone), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 7 giugno 1995 al 26 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Societa' Acquedotti Trattamento Acque, con
sede in Roma e unita' in Arcidosso (Grosseto),  Ceprano  (Frosinone),
Mondragone  (Caserta)  e  Roma,  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  2  febbraio
1995 al 1 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 agosto 1995 al 1 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. S.A.S.A., con sede in Frattamaggiore (Napoli)
e  unita'  in Frattamaggiore (Napoli), Roma e Napoli, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 novembre 1994 al 25 maggio 1995.
   Il periodo di cui sopra e' autorizzato - ove necessario - anche in
deroga  al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1,
comma 9, della legge 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
23 ottobre 1995, n. 19055.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tema, con sede in Napoli  e  unita'  in  Nola
(Napoli),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 gennaio
1994 al 25 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 26 luglio 1994 al 25 gennaio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Italiana  manifatture,  con  sede  in  S.
Benedetto del Tronto dal 1 gennaio 1995 Colonnella (Teramo) e  unita'
in   Colonnella   (Teramo)   e   Roseto  (Teramo),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico
di  mobilita'  tenendosi  conto,  ai  fini  della  determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione  salariale  cosi'  concesso,
per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 luglio 1995 al 30 novembre 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Lombardi - Div.ne Marmi, con sede in
Rezzato (Brescia) e unita' in  Rezzato  (Brescia),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico
di mobilita'  tenendosi  conto,  ai  fini  della  determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fata
European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e  unita'
in  Pianezza  e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6
settembre 1995 la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.
   Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 56/94, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. GI.AN.BI Carpenterie metalliche, con sede in
Pomigliano d'Arco (Napoli),  e  unita'  in  Marigliano  (Napoli),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  con  pari  diminuzione  della   durata   del
trattamento  economico  di  mobilita'  tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 4 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e'  prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap Iri,
con  sede  in  Roma  e unita' in Taranto, per il periodo dal 1 aprile
1995  al  30  settembre  1995  la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 56/94, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita'
in Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico
di mobilita'  tenendosi  conto,  ai  fini  della  determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nuova Safim - Gruppo Efim, con sede in Roma e
unita'  in  Roma,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso,  per il periodo dal 1 marzo
1995 al 31 agosto 1995.
   Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992,  n.  487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992,  n.  487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge 160/88.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Safim Factor - Gruppo Efim, con sede in Roma
e unita' in Roma, e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il  periodo  dal  1  marzo
1995 al 31 agosto 1995.
   Art.  3,  comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Art.  3,  comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge 160/88.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Efim Servizi - Gruppo Efim, con sede in  Roma
e  unita'  in  Roma,  e'  prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso,  per il periodo dal 1 marzo
1995 al 31 agosto 1995.
   Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992,  n.  487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992,  n.  487,
convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge 160/88.