Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.1 del 2-1-1996)
Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, sede in Pescara e unita' di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti). Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 31 luglio 1987. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 28 settembre 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano, unita' di Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano. Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Datamont, con sede in Milano, unita' di Milano e unita' nazionali facenti capo a Milano, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 28 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18700/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita'). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita'), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita'), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano, uffici e stabilimenti in Monza (Milano). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano, uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 13 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Salvaterra (Reggio Emilia) (2 unita'). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Salvaterra (Reggio Emilia) (2 unita'), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1996, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna. Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 settembre 1994 al 18 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 19 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 21 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montei 2000, con sede in Roma e unita' di Pontinia (Latina), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 21 aprile 1994, n. 39/94. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone). Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unita' di Cassino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 18 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 19 gennaio 1995 all'11 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 24 dicembre 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiera di Cassino, con sede in Frosinone e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Come da nota U.P.L.M.O. Frosinone n. 05985 del 18 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unita' di Monte S. Vito (Ancona), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unita' di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 19 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata in favore di tre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.A.I. - Navigazione Alta Italia, con sede e unita' di Genova, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1994 al 2 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo) e Siracusa, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Servizi tecnologici avanzati (Gruppo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna e Montalto di Castro (Viterbo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.A. Costruzioni Montaggi Agordina - Gruppo Fochi, con sede in Agordo (Belluno) e unita' di Agordo (Belluno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson Italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIMP Sistemi, con sede in Padova e unita' in Padova, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Italia Radio, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.c. a r.l. Italia Radio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18108 del 22 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lotti, con sede in Signa (Firenze) e unita' in Signa (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1995 al 1 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavorazione Pelli Salp, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e unita' in Rivarolo Canavese (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 gennaio 1996 al 20 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caseificio Latte Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino) e unita' in Carmagnola (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tunit Sud, con sede in S. Angelo dei Lombardi (Avellino) e unita' in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unita' in Pignataro Interamna (Frosinone), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1995 al 26 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Acquedotti Trattamento Acque, con sede in Roma e unita' in Arcidosso (Grosseto), Ceprano (Frosinone), Mondragone (Caserta) e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1995 al 1 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 agosto 1995 al 1 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.S.A., con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unita' in Frattamaggiore (Napoli), Roma e Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1994 al 25 maggio 1995. Il periodo di cui sopra e' autorizzato - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 ottobre 1995, n. 19055. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tema, con sede in Napoli e unita' in Nola (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 luglio 1994 al 25 gennaio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto dal 1 gennaio 1995 Colonnella (Teramo) e unita' in Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 luglio 1995 al 30 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - Div.ne Marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' in Rezzato (Brescia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GI.AN.BI Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unita' in Marigliano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1996 al 30 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unita' in Taranto, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Coop. Comin, con sede in Siracusa e unita' in Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Safim - Gruppo Efim, con sede in Roma e unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safim Factor - Gruppo Efim, con sede in Roma e unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efim Servizi - Gruppo Efim, con sede in Roma e unita' in Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 33. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88.