COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995 

  Modificazioni  ed  integrazioni al regolamento recante disposizioni
concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi  in  cui
l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita
e  sottoscrizione  di  valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art.
18,  sub  art.  1,  della  legge  7  giugno  1974,  n.  216,  nonche'
disposizioni   sul   procedimento   di   offerta   di  vendita  o  di
sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1  della  legge
18  febbraio  1992,  n.  149,  approvato  con delibera n. 6430 del 26
agosto   1992   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni.
(Deliberazione n. 9653).
(GU n.1 del 2-1-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto il proprio regolamento recante  disposizioni  concernenti  la
redazione  dei  prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve
essere  resa  pubblica  relative  ad  operazioni  di  vendita  o   di
sottoscrizione  di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18,
sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216,  nonche'  disposizioni
sul  procedimento  di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione
dei valori mobiliari indicati all'art.  1  della  legge  18  febbraio
1992,  n.  149,  approvato  con  delibera n. 6430 del 26 agosto 1992,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  n.  208  del 4 settembre 1992, come modificato con
delibera n. 8085  del  26  maggio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994 e con delibera n.
8288  del  25  luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 dell'8 agosto 1994;
  Ritenuto  opportuno  apportare  modificazioni  ed  integrazioni  al
suddetto   regolamento   al  fine  di  consentire,  relativamente  ai
prospetti informativi concernenti l'offerta di quote di fondi  comuni
di  investimento  mobiliare  di  tipo  aperto, la pubblicazione di un
unico  prospetto  afferente  piu'  fondi  gestiti  da  una   medesima
societa',  laddove  per gli stessi sia stato approvato un regolamento
di gestione unico;
                              Delibera:
  Il regolamento recante disposizioni concernenti  la  redazione  dei
prospetti  informativi  ed  i  modi in cui l'offerta deve essere resa
pubblica relative ad operazioni di vendita  o  di  sottoscrizione  di
valori  mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della
legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di
offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori  mobiliari
indicati  all'art.  1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato
con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera  n.
8085 del 26 maggio 1994 e con delibera n. 8288 del 25 luglio 1994, e'
modificato ed integrato come segue:
  La  prima  nota di commento allo schema di prospetto informativo n.
11, relativo all'offerta al pubblico di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento mobiliare di tipo aperto, e' sostituita come segue:
  "(*)  Nell'ipotesi  in  cui  per  piu' fondi sia stato approvato un
regolamento di gestione unico e' consentita la predisposizione di  un
unico   prospetto   informativo,   nel   quale   risultino   comunque
distintamente evidenziate le specificita' di  ciascun  fondo.  A  tal
fine,  i  dati  e  le notizie caratterizzanti i singoli fondi possono
essere  riportati  all'interno  di  apposito  allegato  al  prospetto
informativo.
  Nella suddetta ipotesi, nonche' nei casi di intervento, in qualita'
di proponente, di soggetto diverso dalla societa' di gestione, ovvero
nei  casi  di  offerta  di  quote  con  abbinati  altri  "prodotti" o
"servizi", ovvero ancora nei casi di offerta di  quote  di  fondi  di
diritto estero di cui al decreto legislativo n. 86/1992, lo schema di
prospetto   subira'   gli  adattamenti  necessari  in  rapporto  alla
fattispecie concreta.".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore
il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   Milano, 18 dicembre 1995
                                              Il presidente: BERLANDA