Rimborso dei maggiori costi di gestione per gli anni 1991-1993, sostenuti dall'Automobile club d'Italia per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.(GU n.1 del 2-1-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi; Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere il rimborso, a norma dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione sopportati negli anni 1991, 1992 e 1993; Viste le note n. 889 del 15 marzo 1995, n. 1279 del 7 aprile 1995 e n. 1746 del 15 maggio 1995 del Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I. - S.I.A.E., dalle quali risulta che in base ai riscontri effettuati le somme da rimborsare per maggiori costi del personale ammontano a L. 1.178.104.393 per il 1991, a L. 405.193.829 per il 1992 ed a L. 433.267.299 per il 1993; Viste le lettere n. 228827 del 24 febbraio 1995, n. 238629 del 27 marzo 1995 e n. 247383 del 20 aprile 1995, con le quali l'A.C.I. ha preso atto delle rettifiche apportate alle spese predette dal Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I. - S.I.A.E.; Ritenuto che le maggiori spese generali vanno calcolate nella misura del 20% dei maggiori costi del personale (art. 20, comma nono, della convenzione); Visti i riepiloghi dei costi da addebitare allo Stato e alle regioni a statuto ordinario per "rimanenti spese" riportati nell'ultima pagina dell'appendice al documento tecnico 30 agosto 1986 (lettere D1 e D2); Vista la nota n. 1010 del 30 maggio 1995 con la quale l'ISTAT ha comunicato che, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale e' aumentato del 32,3% nel 1991, del 39,0% nel 1992 e del 45,2% nel 1993; Visti il decreto ministeriale 8 agosto 1992 ed il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1995 con i quali sono stati disposti i rimborsi delle maggiori spese per l'anno 1987 e per gli anni 1988, 1989 e 1990 e correlativamente sono stati adeguati a tali maggiori spese i compensi annui spettanti all'ente, come previsto dal decimo comma dell'art. 20 della succitata convenzione; Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, n. 1416/86 dell'11 novembre 1986 e n. 466/92 del 5 maggio 1992, espressi, rispettivamente, sulla convenzione e sull'applicazione delle clausole per il rimborso dei maggiori costi del servizio e per l'aggiornamento del compenso annuo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Decreta: All'Automobile club d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9, della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 e sulla base degli annessi prospetti di liquidazione, compete il rimborso dei maggiori costi di gestione cosi' determinati: per l'anno 1991 in L. 9.158.063.390 - di cui L. 1.178.104.395 per spese di personale, L. 235.620.880 per spese generali, L. 6.940.753.200 per "rimanenti spese" e L. 803.584.915 per IVA (prospetto A); per l'anno 1992 in L. 9.836.981.405 - di cui L. 405.193.830 per spese di personale, L. 81.038.765 per spese generali, L. 8.380.476.000 per "rimanenti spese" e L. 970.272.810 per IVA (prospetto B); per l'anno 1993 in L. 11.357.198.870 - di cui L. 433.267.300 per spese di personale, L. 86.653.460 per spese generali, L. 9.712.756.800 per "rimanenti spese" e L. 1.124.521.310 per IVA (prospetto C), per un totale di L. 30.352.243.665 (prospetto D), da addebitarsi allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito nel triennio predetto per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio, secondo quanto previsto dall'art. 21 della convenzione. L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 30.352.243.665 in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21, primo comma, della convenzione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal mese successivo a quello in cui avviene l'anzidetta pubblicazione il compenso annuo al quale vanno commisurati i ratei mensili che l'A.C.I. ha diritto a prelevare a proprio favore e' elevato, a norma del decimo comma dell'art. 20 della convenzione, da L. 76.481.657.680 a L. 92.720.724.020 (prospetto E). Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, 11 novembre 1995 Il direttore generale: ROXAS Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1995 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 233