N. 905 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 1995

                                N. 905
 Ordinanza emessa il 7 settembre 1995 dal tribunale di sorveglianza di
 Firenze sul reclamo proposto da Saraceno Antonino
 Ordinamento  penitenziario  -  Detenuti per determinati delitti (art.
 4-bis della legge n. 354/1975) - Potere  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia  di  sospendere,  per  motivi  di  ordine  e  di sicurezza,
 l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo  al  tribunale
 di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di
 sorveglianza  particolare  -  Insindacabilita'  da  parte del giudice
 adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte  di  cassazione,
 del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio
 di  obbligatorieta'  di  atto motivato dall'autorita' giudiziaria per
 l'applicazione  di  misure  incidenti  sulla  liberta'  personale   -
 Irragionevole  disparita'  di trattamento rispetto a quello riservato
 ai  detenuti  in  regime  ordinario  -   Incidenza   sulla   funzione
 rieducativa  della  pena  - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale
 contro gli atti della p.a.
 (Legge 26 luglio  1975,  n.  354,  artt.  41-bis,  secondo  comma,  e
 14-ter).
 (Cost.,  artt.  3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e
 113, primo e secondo comma).
(GU n.1 del 3-1-1996 )
                    IL  TRIBUNALE  DI  SORVEGLIANZA
   A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 7  settembre
 1995,  visti  ed  esaminati  gli  atti  relativi  alla  procedura  di
 sorveglianza in materia di reclamo, ai sensi art. 14-ter  Ordinamento
 penitenziario,   avverso   decreto   Ministro   grazia   e  giustizia
 applicativo dell'art.  41-bis, secondo comma, della stessa legge, nei
 confronti di Saraceno Antonino nato il 26 giugno 1960 a  Archi  (RC),
 attualmente  detenuto  presso  la  casa  di  reclusione  di  Pianosa;
 verificata la regolarita' degli atti sotto il profilo processuale:
 
                             O s s e r v a
   L'interessato ha proposto reclamo contro  il  decreto  ministeriale
 applicativo  nei  suoi  confronti  dell'art.  41-bis,  secondo comma,
 decreto via via rinnovato (da ultimo in data 19 aprile 1995).
   E' detenuto in esecuzione della  pena  di  anni  18  di  reclusione
 inflittagli  con  sentenza  23  marzo 1991 della   Corte di assise di
 appello di Reggio Calabria: la pena  in  esecuzione  decorre  dal  25
 marzo 1992 e dovrebbe
  terminare l'1 giugno 2006.
   Questo  tribunale  di  sorveglianza,  in  ripetute  ordinanze,  nel
 decidere sul reclamo, ha esaminato i decreti amministrativi dell'art.
 41-bis, comma 2, sotto due profili:
     fondatezza della applicazione della norma all'interessato;
     nel caso in cui tale fondatezza sia riconosciuta, legittimita'  o
 meno  delle  restrizioni  al regime penitenziario ordinario contenute
 nel provvedimento reclamato.
   Ripetute sentenze della Corte di  Cassazione  hanno  ora  annullato
 senza  rinvio  tali  ordinanze  nella  parte  in    cui,  dopo  avere
 riconosciuto  la  fondatezza  della  applicazione  della   norma   in
 questione  all'interessato,  si dichiarava   la inefficacia di alcune
 delle restrizioni operate con il provvedimento reclamato.
   Questa esclusione del sindacato del tribunale  di  sorveglianza  in
 ordine   al   contenuto   di  tali  provvedimenti  pone  problemi  di
 costituzionalita',  che  questo  ufficio  rileva  con   la   presente
 ordinanza, ritenendo gli stessi non manifestamente infondati.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 904/1995).
 95C1591