N. 905 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 1995
N. 905 Ordinanza emessa il 7 settembre 1995 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sul reclamo proposto da Saraceno Antonino Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-bis della legge n. 354/1975) - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilita' da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorieta' di atto motivato dall'autorita' giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla liberta' personale - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-bis, secondo comma, e 14-ter). (Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).(GU n.1 del 3-1-1996 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 7 settembre 1995, visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza in materia di reclamo, ai sensi art. 14-ter Ordinamento penitenziario, avverso decreto Ministro grazia e giustizia applicativo dell'art. 41-bis, secondo comma, della stessa legge, nei confronti di Saraceno Antonino nato il 26 giugno 1960 a Archi (RC), attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Pianosa; verificata la regolarita' degli atti sotto il profilo processuale: O s s e r v a L'interessato ha proposto reclamo contro il decreto ministeriale applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-bis, secondo comma, decreto via via rinnovato (da ultimo in data 19 aprile 1995). E' detenuto in esecuzione della pena di anni 18 di reclusione inflittagli con sentenza 23 marzo 1991 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria: la pena in esecuzione decorre dal 25 marzo 1992 e dovrebbe terminare l'1 giugno 2006. Questo tribunale di sorveglianza, in ripetute ordinanze, nel decidere sul reclamo, ha esaminato i decreti amministrativi dell'art. 41-bis, comma 2, sotto due profili: fondatezza della applicazione della norma all'interessato; nel caso in cui tale fondatezza sia riconosciuta, legittimita' o meno delle restrizioni al regime penitenziario ordinario contenute nel provvedimento reclamato. Ripetute sentenze della Corte di Cassazione hanno ora annullato senza rinvio tali ordinanze nella parte in cui, dopo avere riconosciuto la fondatezza della applicazione della norma in questione all'interessato, si dichiarava la inefficacia di alcune delle restrizioni operate con il provvedimento reclamato. Questa esclusione del sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al contenuto di tali provvedimenti pone problemi di costituzionalita', che questo ufficio rileva con la presente ordinanza, ritenendo gli stessi non manifestamente infondati.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 904/1995). 95C1591