N. 531 SENTENZA 15 - 29 dicembre 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Militari  - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
 ad esaurimento in s.p.e. - Transito nel ruolo speciale -  Preclusione
 -   Profonda   diversita'   tra  le  due  categorie  di  ufficiali  -
 Discrezionalita' legislativa - Chiara volonta' legislativa diretta  a
 non  introdurre  alcuna  innovazione  - Auspicio di una soluzione del
 problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento in sede di
 disegno di legge organica  sull'avanzamento  degli  ufficiali  -  Non
 fondatezza.
 
 (D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11).
 
 (Cost., artt. 3, 76 e 97).
(GU n.1 del 3-1-1996 )
                 LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del  decreto
 legislativo  24  marzo  1993,  n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,
 speciale e tecnico degli ufficiali in servizio  permanente  dell'Arma
 dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal
 Tribunale  amministrativo  regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti
 proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri  contro  il  Ministero
 della difesa ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1995
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
 serie speciale, dell'anno 1995.
   Visti gli atti di costituzione  di  Acampora  Fernando  Antonio  ed
 altri  nonche'  l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri.
   Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi l'avv. Massimo Luciani per Acampora Fernando Antonio ed altri
 e  l'Avvocato  dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  alcuni  giudizi  riuniti,  aventi ad oggetto
 l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'amministrazione  aveva
 rigettato   le  istanze  -  presentate  da  ufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri  appartenenti  al  ruolo  ad  esaurimento   in   servizio
 permanente  effettivo  -  dirette ad ottenere il "transito" nel ruolo
 speciale, di nuova istituzione, ai sensi  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo  24  marzo  1993,  n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,
 speciale e tecnico degli ufficiali in servizio  permanente  dell'Arma
 dei  carabinieri), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
 ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  76   e   97   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale del predetto
 art. 11 nella parte in cui non prevede per gli ufficiali del ruolo ad
 esaurimento la possibilita' di transitare nel nuovo ruolo speciale.
   Il giudice a quo premette di avere proposto analoga  questione  nei
 confronti  di  diversa  disposizione, ovvero dell'art. 9 dello stesso
 d.lgs. n. 117 del 1993: questione dichiarata inammissibile da  questa
 Corte (sentenza n. 467 del 1994) in quanto il predetto art. 9 non era
 applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito.
   Sicche' - individuata correttamente la disposizione applicabile nel
 giudizio  a  quo, concernente la fase di prima costituzione del ruolo
 speciale (art. 11) e non gia' il regime definitivo dello stesso ruolo
 (art. 9) - il remittente ripropone la questione, invocando  ulteriori
 parametri costituzionali e precisamente, oltre l'art. 3, gli artt. 76
 e 97 della Costituzione.
   Cio'  premesso,  ritiene  il giudice a quo che la norma censurata -
 precludendo ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale - violi i
 parametri costituzionali surricordati, in particolare gli artt.    3,
 76 e 97 della Costituzione.
   In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, premesso
 che  il  d.lgs.  n. 117 del 1993 attua la delega conferita al Governo
 dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, si assume che nella
 legge  di  delegazione  emergerebbe  la  volonta'  "indiscutibile  ed
 inequivoca" di istituire "tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma
 uniti  da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere
 tutti gli ufficiali in servizio permanente e non soltanto alcuni  tra
 essi".   Del resto, la "tendenza alla omogeneita'" della legge n. 217
 del 1992 sarebbe stata, altresi', riconosciuta da  questa  Corte  con
 riguardo  al  trattamento  degli  ufficiali  dei vari ruoli dell'Arma
 (sentenza n. 440 del 1992). Senonche' - ad avviso del remittente - la
 suddetta linea di tendenza, espressa dalla legge di delegazione,  non
 avrebbe  trovato  attuazione  nel decreto legislativo delegato in cui
 gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento  -  che
 pure  apparterrebbero  alla  categoria  generale  degli  ufficiali in
 servizio permanente e che, percio' stesso,  avrebbero  dovuto  essere
 considerati  per  l'immissione nei nuovi ruoli - sarebbero stati, per
 contro, esclusi dal nuovo regime.
   Il denunciato eccesso di delega sarebbe vieppiu' evidenziato  dalla
 interpretazione  della  legge  di  delegazione  alla  luce dei pareri
 espressi dalle competenti commissioni parlamentari  (in  ordine  allo
 schema  di  decreto legislativo delegato) previste dall'art. 2, comma
 2,  della  stessa  legge  delega.    Al  riguardo,   si   sottolinea,
 richiamando  la  giurisprudenza  di  questa Corte (sentenze n. 57 del
 1982 e n. 78 del 1957) il "valore interpretativo  notevolissimo"  dei
 predetti  pareri.  Orbene, dall'esame del parere della IV Commissione
 Permanente Difesa del Senato (seduta del 17 febbraio 1993), in ordine
 all'originario schema di decreto legislativo  delegato,  risulterebbe
 che  il  passaggio  dal  ruolo  ad  esaurimento a quello speciale era
 "indiscutibile" e addirittura avrebbe costituito  il  presupposto  in
 virtu'  del  quale  la  Commissione  ha  rilasciato parere favorevole
 all'unanimita'.     Addirittura  "ovvia"   sarebbe   stata   ritenuta
 l'immissione   nel  ruolo  speciale  degli  ufficiali  del  ruolo  ad
 esaurimento, nel parere reso dalla IV Commissione  Permanente  Difesa
 della  Camera,  nel  quale  sarebbe  pure  stata  proposta  una "piu'
 articolata ed adeguata disciplina" al riguardo. Ne consegue,  secondo
 il giudice a quo, che la mancata previsione - nel decreto legislativo
 delegato  -  della immissione degli ufficiali, in servizio permanente
 del  ruolo  ad  esaurimento  dell'Arma  dei  carabinieri,  nel  ruolo
 speciale - in contrasto con il "tenore testuale" nonche' con la ratio
 della  legge  di delegazione - concreterebbe il gia' denunciato vizio
 di eccesso di delega e la conseguente violazione dell'art.  76  della
 Costituzione.      Violato   sarebbe,   altresi',   l'art.   3  della
 Costituzione. Anzitutto, per la disparita'  di  trattamento  tra  gli
 ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri,  appartenenti  al  ruolo  ad
 esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali gia' appartenenti
 al ruolo unico in  servizio  permanente.    Il  tutto  -  secondo  il
 remittente  - avuto riguardo alla "tendenza alla omogeneizzazione del
 trattamento giuridico di tali categorie".  Al riguardo, il giudice  a
 quo   richiama  la  normativa  che  costituirebbe  espressione  della
 predetta tendenza, in particolare l'art. 1 della  legge  20  dicembre
 1973,  n. 824 che estende agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, il
 rapporto di impiego in luogo del  "rapporto  precario"  di  servizio;
 l'art.  35  della  legge  20  settembre 1980, n. 574 per il quale con
 l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce il  rapporto  di
 impiego,  l'art.  31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 che
 ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di
 tutte le norme previste per  il  personale  in  servizio  permanente;
 l'art.  12,  comma  1,  della  legge 27 dicembre 1990, n.  404 che ha
 previsto che "gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento cessano
 di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla
 categoria  del  congedo  e  transitano  per   quelle   del   servizio
 permanente"  e l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 404 del 1990
 per il quale "i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di
 ruoli  ad  esaurimento  in  servizio  permanente".    Alla  luce  dei
 succitati   dati  normativi  emergerebbe  un  quadro  di  progressiva
 omogeneizzazione in ordine ad "aspetti essenziali"  del  rapporto  di
 impiego,  intrattenuto  con  l'amministrazione dalle due categorie di
 ufficiali.  Infine, si osserva che la legge n. 217 del 1992 non  solo
 si  inscriverebbe  in  questo quadro ma addirittura perfezionerebbe -
 portandolo  al  grado  piu'  avanzato  -  il  suddetto  processo   di
 omogeneizzazione.    Ne  conseguerebbe  che la violazione della legge
 delega si qualificherebbe anche come  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  sotto  il  profilo della ragionevolezza, attesoche' la
 norma   censurata   consentirebbe   il    perdurare    di    siffatte
 discriminazioni  tra  le  due  categorie  di ufficiali, in assenza di
 ragionevoli giustificazioni e del tutto incoerentemente con  la  piu'
 volte  citata  tendenza  alla  omogeneita'  che  sarebbe espressa, al
 riguardo, dall'ordinamento.  Ulteriore violazione dell'art.  3  della
 Costituzione  emergerebbe, altresi', dal raffronto con il trattamento
 riservato agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle  altre  Forze
 armate  (Esercito e Marina) per i quali sarebbe previsto l'accesso al
 rispettivo ruolo speciale (legge n. 1622 del 1962; legge n. 1414  del
 1964).
   Ne'  varrebbe  opporre, al riguardo, secondo l'ordinanza di rinvio,
 che il transito ai ruoli speciali fu possibile ai predetti  ufficiali
 a  seguito  di concorso per titoli, attesoche' questa possibilita' e'
 comunque negata, a prescindere  da  qualsivoglia  concorso,  per  gli
 ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento dei carabinieri. Concorso che,
 peraltro, non si  renderebbe  necessario  perche'  la  categoria  cui
 appartengono   i  ricorrenti  e'  legata  all'amministrazione  da  un
 regolare rapporto di impiego.
   Da ultimo sarebbe, altresi', violato l'art. 97  della  Costituzione
 in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.
   In  particolare  la  norma  censurata, escludendo arbitrariamente e
 irragionevolmente gli  ufficiali  dei  carabinieri,  appartenenti  al
 ruolo  ad  esaurimento, dall'accesso al ruolo speciale attuerebbe una
 irrazionale distribuzione del personale fra le varie carriere, il che
 sarebbe incompatibile con il  principio  di  buon  andamento,  inteso
 quale  principio  di  coerenza  e  di ragionevolezza dell'ordinamento
 della  pubblica  amministrazione.    Sicche'  l'arbitrarieta'   della
 predetta  esclusione  ridonderebbe  "in lesione del principio di buon
 andamento",  piu'  specificamente  sotto  il  profilo  della  mancata
 corrispondenza  fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi
 possono raggiungere. Nel ruolo  ad  esaurimento,  infatti,  il  grado
 apicale  e'  quello  di  tenente colonnello, mentre nel neo istituito
 ruolo speciale e' quello di colonnello, mentre "identiche"  sarebbero
 le funzioni svolte dai due ruoli.
   2.  -  Si  sono  costituiti,  nel  giudizio dinanzi a questa Corte,
 alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi a quibus i quali  hanno
 concluso  per  la declaratoria di illegittimita' costituzionale della
 norma  censurata,  richiamando  e   sviluppando   le   argomentazioni
 contenute  nella  ordinanza di rimessione.  In particolare - e quanto
 all'ammissibilita' della proposta questione - si  sottolinea  che  la
 riproposizione   di  questioni  analoghe  ad  altre,  precedentemente
 dichiarate  inammissibili,  e'  consentita   "ogni   volta   che   la
 declaratoria   di   inammissibilita'   abbia   voluto  sanzionare  la
 irritualita' dell'atto introduttivo del giudizio", e cio' secondo gli
 stessi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (ordinanze n.
 536 del 1988 e n. 135 del 1984).  Sulla fondatezza, si  evidenzia  la
 disparita'   di   trattamento   tra   gli   ufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri,  appartenenti  al  ruolo  ad  esaurimento  in   servizio
 permanente,  e  gli ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio
 permanente e cio' a fronte  di  un'"evidente  tendenza"  del  diritto
 positivo  alla  parificazione  del  trattamento  giuridico  delle due
 categorie.  La norma censurata "contraddicendo la predetta  linea  di
 tendenza"  verrebbe a perpetuare illegittimamente una discriminazione
 che la legge n. 217  del  1992  avrebbe  inteso  rimuovere,  sia  con
 riguardo  al  trattamento  degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri
 appartenenti ai vari ruoli, sia con riguardo al trattamento  di  essi
 ufficiali  nei confronti degli altri ufficiali dell'Esercito. Inoltre
 la   lamentata   disparita'   di   trattamento   sarebbe    altresi',
 irragionevole,  avuto  riguardo  alle mansioni svolte dagli ufficiali
 del  ruolo  ad  esaurimento  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  a  quelle  affidate  ai  colleghi  del ruolo unico in
 servizio permanente, mansioni che sarebbero "del tutto identiche".
   Ulteriore  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione   sarebbe,
 inoltre,  ravvisabile  nella  disparita'  di trattamento che la norma
 impugnata verrebbe a determinare  tra  gli  ufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri   appartenenti   al  ruolo  ad  esaurimento  in  servizio
 permanente  e  quelli  appartenenti  ad altre Armi dell'Esercito.  Si
 osserva al riguardo che l'istituzione del ruolo  speciale  anche  per
 l'Arma dei carabinieri e' preordinata a "rimediare ad una precedente,
 ingiustificata   discriminazione   degli  ufficiali  dei  carabinieri
 rispetto  agli  altri  ufficiali  dell'Esercito"  per  i   quali   il
 legislatore  aveva  previsto il ruolo speciale unico, consentendo che
 ad esso potessero accedere anche ufficiali di complemento.    Inoltre
 sarebbe, altresi', violato l'art. 97 della Costituzione, alla stregua
 del  quale la ponderazione degli interessi in gioco obiettivata nella
 disposizione impugnata,  risulterebbe  "irragionevole  e  arbitraria"
 anche  secondo  i  principi  elaborati  al  riguardo  da questa Corte
 (sentenza n. 390 del 1989). Appunto la carenza di giustificazione, in
 ordine alla scelta  legislativa  concretata  nella  norma  censurata,
 ridonderebbe  in  violazione  del  principio di cui all'art. 97 della
 Costituzione, inteso alla stregua della giurisprudenza costituzionale
 (sentenza n. 8 del 1967) quale principio che impone "una  coerente  e
 ragionevole  disciplina  delle  carriere  nel pubblico impiego".   Si
 osserva, infine, che il principio  del  buon  andamento  "si  collega
 intimamente  alla tutela delle situazioni soggettive dei singoli" che
 verrebbero pregiudicate se il principio risultasse violato. Da ultimo
 - e quanto alla violazione  dell'art.  76  della  Costituzione  -  si
 evidenzia - in armonia con le argomentazioni contenute nell'ordinanza
 di   rimessione  -  lo  "stridente  contrasto"  fra  la  disposizione
 impugnata e la legge di delegazione.   Inequivoca,  anche  alla  luce
 degli   atti   parlamentari,   sarebbe,   infatti,  la  volonta'  del
 legislatore delegante di consentire l'accesso al ruolo speciale anche
 agli ufficiali  in  servizio  permanente  appartenenti  al  ruolo  ad
 esaurimento.
   La  esclusione  di  questi ultimi dalla possibilita' di accedere al
 ruolo speciale, costituendo violazione della legge di  delegazione  e
 segnatamente  dell'art.  2,  comma  1,  della  legge n. 217 del 1992,
 vulnererebbe, pertanto e altresi', l'art. 76 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
   1. - La questione sottoposta all'esame  di  questa  Corte  concerne
 l'art.  11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione
 dei ruoli normale, speciale e tecnico  degli  ufficiali  in  servizio
 permanente  dell'Arma  dei  carabinieri)  nella parte in cui preclude
 agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti  al  ruolo  ad
 esaurimento  in  servizio  permanente,  il transito nel neo-istituito
 ruolo speciale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.
   Ad avviso del giudice a quo detta preclusione violerebbe gli  artt.
 3,  76  e  97  della Costituzione.   In particolare, l'art. 3 sarebbe
 violato per l'irragionevole disparita' di trattamento che si verrebbe
 a creare tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e  i  pari  grado
 gia'  appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della
 riforma), nonche' con quelli del ruolo ad esaurimento di altre  Forze
 armate  (Esercito e Marina), per i quali ultimi e' previsto l'accesso
 al ruolo  speciale.    Sarebbe  violato,  inoltre,  l'art.  76  della
 Costituzione,  in  quanto  l'art. 2 della legge di delega 28 febbraio
 1992, n. 217, disponendo che la disciplina delle dotazioni  organiche
 degli  ufficiali  dei  carabinieri, avvenga mediante la "istituzione,
 per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale,  speciale
 e  tecnico"  avrebbe  inteso destinare i predetti ruoli ad accogliere
 tutti gli ufficiali in servizio permanente, compresi quelli del ruolo
 ad esaurimento.  Volonta'  disattesa  dal  legislatore  delegato  con
 conseguente  violazione  dell'art.  76 della Costituzione.  Da ultimo
 sarebbe, altresi', violato l'art. 97 della Costituzione, in combinato
 disposto con l'art. 3 della  Costituzione,  atteso  che  l'arbitraria
 esclusione  degli  ufficiali del ruolo ad esaurimento dall'accesso al
 ruolo speciale, si risolverebbe in violazione del principio  di  buon
 andamento,  in  quanto verrebbe meno la necessaria corrispondenza fra
 funzione svolta e grado massimo attingibile. Infatti per il ruolo  ad
 esaurimento  il grado apicale e' quello di tenente-colonnello, mentre
 per il ruolo speciale e' quello di colonnello  e  cio'  a  fronte  di
 funzioni che sarebbero "identiche".
   2.  -  Cosi' precisato il thema decidendum, occorre preliminarmente
 esaminare l'eccezione di  inammissibilita'  proposta  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  con la quale si ritiene che la questione sia
 volta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata,
 e pertanto, inammissibile. In contrario va rilevato  che  l'ordinanza
 di   rinvio,   nel   prospettare   le  censure  di  costituzionalita'
 surrichiamate, chiede l'adozione di una pronuncia diretta ad ampliare
 l'ambito di operativita' della disposizione impugnata in virtu' di un
 supposto vizio di eccesso di delega e di una conseguente  e  ritenuta
 ricorrente eadem ratio tra caso ricompreso e caso escluso.
   3.  - Nel merito la questione e' infondata. Preliminarmente occorre
 rilevare che nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri -  prima  del
 decreto  legislativo n. 117 del 1993 - erano previsti (oltre il ruolo
 tecnico operativo che qui non  rileva)  due  soli  ruoli.  Nel  primo
 (ruolo   Arma   carabinieri   -   unico)  confluivano  gli  ufficiali
 provenienti dalla accademia e quelli di complemento  provenienti  dal
 ruolo  ad  esaurimento  che,  parimenti  ai sottufficiali in servizio
 permanente  effettivo,  avessero  superato  l'apposito  concorso   di
 ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo (art. 9 della legge 18
 dicembre 1964, n. 1414). Nel secondo  (ruolo  ad  esaurimento  privo,
 peraltro,  di  dotazione organica), trovavano collocazione i restanti
 ufficiali di complemento raffermati che non avevano scelto la via del
 concorso o che, avendovi partecipato, non lo avessero superato (artt.
 35 e 42, lettera a), n. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574).
  Il quadro normativo, cosi' ricostruito, vigente  all'emanazione  del
 decreto  delegato  va  tenuto  presente  ai  fini  del  sindacato  di
 costituzionalita' sul corretto esercizio della  funzione  legislativa
 delegata.  Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che il
 controllo  dei  limiti  posti  al  legislatore  delegato  postula  la
 individuazione sia dell'oggetto sia della ratio della delega,  ovvero
 impone  la  necessita'  di  verificare le ragioni e le finalita' che,
 avuto riguardo anche al complesso dei  criteri  direttivi  impartiti,
 hanno  ispirato  il legislatore delegante, onde accertare se la norma
 delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 305 del 1995, nn. 237 e
 141 del 1993, e n. 261 del 1992).   L'esame  del  testo  dell'art.  2
 della  legge  28  febbraio  1992,  n.   117 fa emergere in modo assai
 chiaro che il legislatore delegante - disponendo  che  la  disciplina
 delle  dotazioni  organiche  degli  ufficiali dei carabinieri dovesse
 avvenire mediante la "istituzione,  per  gli  ufficiali  in  servizio
 permanente  dei  ruoli normale, speciale e tecnico - non ha, affatto,
 inteso  innovare  i  principi  che  presiedono  al   reclutamento   e
 all'avanzamento degli ufficiali, come invece sarebbe avvenuto ove con
 la   locuzione   "ufficiali  in  servizio  permanente",  senza  altra
 specificazione, avesse voluto comprendere  anche  gli  ufficiali  del
 ruolo  ad esaurimento in servizio permanente. Per i predetti ruoli di
 ufficiali vigono, invero, regole di reclutamento e  di  carriera  ben
 diverse.  Diversita' che connotano il vigente quadro normativo (legge
 n. 574 del 1980, legge 19 maggio 1986, n. 224, specialmente artt. 24,
 31 e 32) e che sono da ultimo riaffermate con la  legge  27  dicembre
 1990,  n.  404  la  quale  all'art. 12 - dopo avere disposto che "gli
 ufficiali iscritti nei  ruoli  ad  esaurimento....  transitano  nella
 categoria  del  servizio  permanente" ed assumono la denominazione di
 "ruoli ad esaurimento in servizio permanente" (primo e secondo comma)
 - precisa che il grado vertice per i  predetti  ruoli  e'  quello  di
 tenente colonnello (terzo comma) e soprattutto detta all'ultimo comma
 una  norma  di chiusura stabilendo che "restano valide per i suddetti
 ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12  novembre
 1955,  n.  1137, 20 settembre 1980, n. 574 e 19 maggio 1986, n. 224 e
 successive modifiche ed integrazioni".  Il suddetto quadro  normativo
 implica - come gia' ritenuto da questa Corte (ord. n. 253 del 1993) -
 che  "il  transito"  degli  ufficiali  dal ruolo ad esaurimento nella
 categoria del servizio  permanente  non  ha  affatto  determinato  la
 "soppressione dei ruoli ad esaurimento
  ..  ne'  la  riunificazione  di  tali  ruoli  con  i ruoli normali e
 speciali  degli  ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo",  ma
 semplicemente la "confluenza" nella categoria del servizio permanente
 del ruolo ad esaurimento che "continua a rimanere tale, affiancandosi
 ai  ruoli  normale  e  speciale,  gia'  facenti  parte  della  citata
 categoria" comprendente una pluralita' di ruoli. Tutto cio'  ha,  tra
 l'altro,   come   conseguenza   la   legittimita'  della  persistente
 differenziazione tra i due  ruoli  in  ordine  alla  progressione  in
 carriera,  "diversita'  afferente  a  situazioni disomogenee di stato
 giuridico".  Da quanto sopra detto emergono  le  profonde  diversita'
 che  connotano  le  due  categorie  di  ufficiali  in  esame. Deriva,
 altresi', che  il  preteso  superamento  di  tali  diversita'  ed  il
 conseguente   "allineamento"  delle  due  categorie  di  ufficiali  -
 operazione  certo   possibile   nell'ambito   della   valutazione   e
 determinazione  riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore -
 avrebbe comunque sostanzialmente mutato i principi ed i  criteri  che
 presiedono  alla  formazione  dei  quadri  ufficiali  e  quindi  alla
 progressione in carriera.
   Le suesposte considerazioni sono tali da far ritenere necessaria ed
 indispensabile una espressa indicazione in tal senso del  legislatore
 delegante.  In  particolare  occorre tenere presente che, soprattutto
 nell'Arma dei carabinieri, la formazione dei quadri  ufficiali  e  lo
 sviluppo di carriera e' problema di particolare importanza, e che una
 riforma  volta  ad attuare il predetto "allineamento" degli ufficiali
 avrebbe comportato la sostituzione dell'accesso e della  progressione
 fondata   sulla   selezione,  con  quella  ope  legis,  sconvolgendo,
 altresi', l'assetto dei ruoli, (uno con dotazione  organica,  l'altro
 senza) dato che nell'ordinamento militare le promozioni sono limitate
 o  "contingentate",  mentre  nella specie vi sarebbe stata una vera e
 propria "occupazione" del ruolo).  Perche' fosse ritenuta nelle nuove
 norme una portata cosi' ampiamente innovativa e riformativa vi era la
 necessita' che l'oggetto della  riforma  fosse  previsto  in  termini
 specificamente   espressi  (nella  specie  menzionando  il  ruolo  ad
 esaurimento), e che fossero, altresi', previsti  principi  e  criteri
 direttivi  in ordine al superamento della normativa vigente (sentenza
 n. 173 del  1981).  Al  contrario  l'esame  degli  atti  parlamentari
 esclude  qualsivoglia  elemento  di  sostegno ad una riforma siffatta
 della quale non vi e' neppure incidentalmente menzione. Cosi' ove  il
 legislatore  avesse  voluto  -  avuto  riguardo  al  dato  testuale -
 indicare gli ufficiali del  ruolo  ad  esaurimento  con  la  semplice
 locuzione "ufficiali in servizio permanente", discostandosi da quella
 usata  in  leggi  precedenti,  avrebbe  dato  sicuramente esplicite e
 specifiche indicazioni sia nel testo della norma, sia nel  corso  dei
 lavori preparatori, rivelandosi consapevole della innovazione e delle
 relative ragioni modificative del precedente sistema.  Peraltro, come
 gia'  detto,  nulla  viene  detto  al  riguardo,  il che non puo' non
 risultare  chiaramente  rivelatore  della  volonta'  diretta  a   non
 introdurre sul punto alcuna innovazione.
   Ne consegue che il legislatore delegante si e' limitato a prevedere
 -   in  concomitanza  con  l'aumento  considerevole  delle  dotazioni
 organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge
 18 gennaio 1992,  n.  9  -  la  necessita'  di  una  regolamentazione
 attraverso  la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo
 in tre ruoli, avuto riguardo  particolare  alle  specializzazioni  ed
 alle connesse potenzialita' dei singoli ruoli. Ne', al riguardo, puo'
 essere  decisivo il parere (in sede di attuazione della delega) delle
 Commissioni  parlamentari,  espressamente  previsto   nella   specie,
 dall'art.  2,  comma  2,  della legge delega n. 217 del 1992, che non
 solo non e' vincolante, ma non puo' nemmeno esprimere interpretazioni
 autentiche delle leggi di delega (sentenza n. 173 del 1981) ne' puo',
 ancor meno, dilatare l'oggetto della delega mediante  l'approvazione,
 sia  pure  all'unanimita',  dei richiesti pareri.   V'e' da rilevare,
 nella specie, che l'originario schema di decreto delegato  conteneva,
 all'art.  12,  una  previsione  volta a consentire l'accesso al ruolo
 speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento.  Previsione che  -
 com'e'  agevole  rilevare  dal  dibattito in sede di Commissione - fu
 all'origine di vivaci critiche ed alla fine  venne  espunta,  tant'e'
 che  non  figura  piu'  nel testo definitivamente emanato.  Deriva da
 tutto cio' non solo che in sede di attuazione della  delega  prevalse
 una  volonta'  interpretatrice della delega in senso restrittivo (non
 ricomprendente il ruolo  ad  esaurimento),  ma  che  la  disposizione
 impugnata   costituisce   un   coerente   sviluppo  della  ratio  del
 legislatore  delegante,  nonche'  delle  ragioni  ad  essa   sottese,
 limitandosi  - coerentemente con i principi che presiedono al sistema
 di avanzamento degli ufficiali - a razionalizzare  il  vecchio  ruolo
 unico   inadeguato   a  fronteggiare  l'aumento  considerevole  delle
 dotazioni  organiche  degli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri,
 stabilite  dall'art.  2  del  d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
 dalla legge 28 febbraio 1992,  n.  217,  ovvero  dalla  stessa  legge
 delega.  Il  ruolo  unico (e solo questo) viene, pertanto, in rilievo
 con riguardo alla previsione dei tre ruoli distinti senza,  peraltro,
 che siano operate innovazioni sui criteri di progressione in carriera
 degli  stessi ufficiali. Ne consegue che la norma censurata supera il
 vaglio di legittimita' costituzionale in  riferimento  all'art.    76
 della Costituzione.
   Il ruolo ad esaurimento non venne toccato dalla delega e quindi non
 poteva essere oggetto di norme delegate.  La Corte, tuttavia, proprio
 nel  rilevare l'ambito limitato della delega, auspica che il problema
 della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei
 carabinieri - anche attraverso una necessaria  e  speciale  selezione
 concorsuale  per  il  passaggio  al  ruolo  speciale  con  piu' ampia
 possibilita' di progressione - possa essere  affrontato  in  sede  di
 disegno  di  legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, tuttora
 pendente, o in altra sede legislativa.  Spetta alla  discrezionalita'
 del  legislatore  evitare  -  con  il sostegno di un'ottica globale -
 situazioni disarmoniche che certamente alimentano una conflittualita'
 diffusa,  non  risolvibile  in  sede  di  sindacato  di  legittimita'
 costituzionale.
   4.  -  Per  quel  che concerne la denunciata violazione dell'art. 3
 della Costituzione in relazione alla disparita'  di  trattamento  tra
 gli   ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento  e  gli  ufficiali  gia'
 appartenenti al ruolo  unico  (denominato  normale  a  seguito  della
 riforma)  e'  sufficiente  richiamare  le  considerazioni  svolte  in
 precedenza  sulla  disomogeneita'  delle  due   categorie   poste   a
 raffronto,  disomogeneita'  gia'  evidenziata  da  questa  Corte  con
 ordinanza n. 253 del 1993. Non senza aggiungere che il "transito" nel
 vecchio "ruolo unico" era subordinato al  concorso  per  il  servizio
 permanente effettivo e che, per effetto di questo, si ricominciava la
 propria  carriera  nel  grado  di  sottotenente.   Resta da esaminare
 l'ulteriore profilo di violazione dell'art.    3  della  Costituzione
 denunciato  in relazione alla disparita' di trattamento tra ufficiali
 del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri  e  ufficiali  del
 ruolo  ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina) per i
 quali ultimi e' previsto l'accesso al ruolo speciale.  Al riguardo e'
 innanzitutto  da  tener  presente  la  specificita'  dell'ordinamento
 dell'Arma  dei  carabinieri,  gia'  messa  in  luce  da  questa Corte
 (sentenza n. 440 del  1992)  rispetto  a  quello  delle  altre  Forze
 armate.    In secondo luogo va detto che in queste altre Forze armate
 l'accesso al ruolo speciale  degli  ufficiali  di  complemento,  gia'
 iscritti  nel  ruolo  ad  esaurimento  e' previsto a condizione che -
 parimenti ai sottufficiali in s.p.e. -  abbiano  superato  l'apposito
 concorso  per ufficiale in servizio permanente (art. 7 della legge n.
 1414 del 1964 e art. 16 della legge n. 1622 del 1962).
   Inoltre  va  sottolineato  che  il  passaggio  dalla  posizione  di
 complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianita'
 e  del  grado, per cui colui che aveva raggiunto il grado di capitano
 nel ruolo  di  complemento  per  il  passaggio  nel  ruolo  speciale,
 ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianita'.
    Peraltro  va,  pure  evidenziato che anche gli ufficiali dell'Arma
 dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento,  in  linea  di
 principio  avrebbero  potuto partecipare al concorso per ufficiale in
 servizio permanente (art. 9, lettera  b),  della  legge  18  dicembre
 1964,   n.  1414).    Sicche'  nessuna  irragionevole  disparita'  di
 trattamento sia dal punto di  vista  soggettivo  (differenza  tra  le
 categorie),  sia  oggettivo  puo'  denunciarsi  nei  confronti  degli
 ufficiali delle altre Forze armate i quali abbiano ottenuto - tramite
 concorso - l'accesso al  ruolo  speciale.    Si  tratta,  invero,  di
 categorie  aventi  status  giuridico e professionale diverso, che non
 puo' non incidere ai fini  dell'avanzamento  degli  stessi  ufficiali
 (sentenza  n.  248  del 1989).   Ovviamente resta il profilo che allo
 stato  della  normativa  attuale  non vi e' una previsione di accesso
 concorsuale  agli  altri  ruoli  per  gli  ufficiali  dell'Arma   dei
 carabinieri  appartenenti  al  ruolo ad esaurimento. Ma questa e' una
 scelta che rientra nella discrezionalita' del legislatore, che non ha
 affrontato ancora il problema -  come  sopra  richiamato  -  dopo  le
 modifiche  introdotte  con  il  d.-l.  n.  117 del 1993.   La censura
 relativa all'art. 97 della Costituzione - essendo svolta in combinato
 disposto con l'art.  3  della  Costituzione  -  non  riveste  valenza
 autonoma e valgono anche per essa le pregresse considerazioni.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  11  del  decreto  legislativo  24  marzo  1993,   n.   117
 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in
 servizio   permanente   dell'Arma  dei  carabinieri),  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  il Lazio, con ordinanza del 29 maggio
 1995.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
  Il Presidente:  Ferri
  Il redattore:  Chieppa
  Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
  Il direttore di cancelleria:  Di Paola
 95C1634