N. 534 SENTENZA 15 - 29 dicembre 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Agricoltura e foreste - Regione Lombardia - "Quote latte" - Obiettivi
 di produzione indicati nei piani di sviluppo  o  di  miglioramento  -
 Condizioni - Disciplina non suscettibile di interpretazione estensiva
 o analogica con ampliamento della categoria dei beneficiari - Lesione
 della  sfera  delle attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato
 dare  attuazione  alla  legge  24  febbraio  1995,  n.  46,  mediante
 circolare 31 marzo 1995, n. 4 - Annullamento parziale della circolare
 
 (Circolare   del   Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali del 31 marzo 1995, n. 4).
 
 (Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118).
(GU n.1 del 3-1-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,    prof. Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato
 il 6 giugno 1995, depositato in Cancelleria il 12  giugno  1995,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  Circolare  del
 Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali  31  marzo
 1995,  n.  4, avente ad oggetto "Applicazione della legge 24 febbraio
 1995, n. 46, recante: Norme per l'avvio degli interventi  programmati
 in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota
 comunitaria" ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1995.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  novembre  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani per la
 Regione  Lombardia  e  l'Avvocato  dello  Stato  Oscar Fiumara per il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il 6 giugno 1995 (confl. n. 20 del
 1995), la Regione Lombardia ha sollevato  conflitto  di  attribuzione
 nei  confronti  dello Stato in relazione alla circolare del Ministero
 delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 marzo 1995, n.    4
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105 dell'8
 maggio 1995), avente ad oggetto "Applicazione della legge 24 febbraio
 1995, n. 46, recante: Norme per l'avvio degli interventi  programmati
 in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota
 comunitaria".
   In   particolare,  vengono  impugnate  tre  parti  della  circolare
 contenute sotto il titolo "Piani di sviluppo"  e  identificate  nella
 seconda  colonna  della  pag. 11 della Gazzetta Ufficiale. Tali parti
 dispongono testualmente: a) "solo nei casi in cui il  piano  preveda,
 in  luogo  di  un  obiettivo di produzione, un numero di lattifere da
 impiegare in azienda, l'obiettivo di produzione puo' essere calcolato
 dall'amministrazione regionale  utilizzando  il  dato  di  produzione
 annuale  di  Kg.  4.537 per lattifera, da indicare inderogabilmente a
 prescindere dalla razza presente in azienda  o  indicata  nel  piano"
 (pag.  11,  seconda  colonna,  primo periodo); b) "qualora, nel corso
 della realizzazione del piano di sviluppo o  di  miglioramento  siano
 intervenute  cause di forza maggiore cosi' come definite dall'art. 2,
 comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  569/1993,
 adeguatamente  documentate, il termine circa l'avvenuta realizzazione
 viene di conseguenza procrastinato in ragione  degli  eventi  che  lo
 hanno  causato"  (pag. 11, seconda colonna, secondo capoverso); c) "i
 piani di sviluppo o di miglioramento devono intendersi realizzati  in
 tutti  i  casi in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti
 dal piano, e l'obiettivo di produzione e' stato  raggiunto  o  e'  in
 corso  di  conseguimento nei tempi previsti dal piano medesimo" (pag.
 11, seconda colonna, terzo capoverso).   Per tutte  e  tre  le  parti
 impugnate,  la Regione ricorrente prospetta la violazione degli artt.
 11, 5, 117 e 118  della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  2,  comma
 2-bis,  della  legge  n. 46 del 1995. Rispetto al primo periodo della
 seconda colonna viene, anche, prospettata la lesione degli  artt.  3,
 41  e  97 della Costituzione, sempre in relazione agli artt. 5, 117 e
 118 della Costituzione.
   2.- La circolare e' indirizzata  agli  assessorati  all'agricoltura
 delle  Regioni  e  delle Province autonome di Trento e Bolzano e, "al
 fine di assicurare una corretta ed uniforme  attuazione  delle  nuove
 disposizioni  legislative",  fornisce  alle  amministrazioni  ed agli
 operatori interessati alcuni chiarimenti  ed  indicazioni  in  ordine
 alla  disciplina  introdotta,  in tema di riduzione delle c.d. "quote
 latte", dalla legge n.  46  del  1995.    Le  parti  impugnate  della
 circolare si riferiscono all'art. 2, comma 2-bis, di tale legge, dove
 si  riconosce ai produttori - che hanno ottenuto l'approvazione di un
 piano  di  sviluppo  o  di  miglioramento  zootecnico,  anteriormente
 all'entrata  in  vigore  della  legge  26 novembre 1992, n. 468 e che
 lohanno realizzato - la facolta' di chiedere  l'assegnazione  di  una
 quota  corrispondente  all'obiettivo diproduzione indicato nel piano,
 anziche' le quote A e B richiamate dalla stessa legge e sottoposte  a
 riduzione. Tale norma (congiuntamente ad altre) ha formato oggetto di
 due  analoghi  ricorsi  in via principale (Ric. nn. 22 e 23 del 1995)
 presentati dalla stessa Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, per
 violazione  degli  articoli  11,  5,  117  e  118 della Costituzione,
 nonche' degli artt. 3 e 41 della Costituzione,  in  riferimento  agli
 artt. 5, 117 e 118.
   3. - Secondo la ricorrente, la circolare impugnata, quale strumento
 "attuativo",  nonche'  di "integrazione e di superamento" della legge
 n. 46 del 1995, verrebbe ad aggravare - rispetto  all'art.  2,  comma
 2-bis, precedentemente impugnato - la lesione gia' denunciata in sede
 di  ricorso  principale  delle  competenze  regionali garantite dalla
 Costituzione nel settore in esame.  Cio'  avverrebbe  in  conseguenza
 dell'ampliamento  dell'ambito  di  operativita'  dell'art.  2,  comma
 2-bis, della legge  n.  46,  poiche'  tutte  e  tre  le  parti  della
 circolare  impugnata  farebbero aumentare il numero di aziende esenti
 dalla riduzione della quota  di  produzione  alle  stesse  assegnata.
 Dopo aver messo in luce l'idoneita' della circolare ad essere oggetto
 di conflitto, trattandosi di atto direttamente efficace nei confronti
 dell'amministrazione    regionale,    la   ricorrente   riprende   le
 argomentazioni gia' sviluppate nel  ricorso  in  via  principale  con
 riferimento  all'art.   2, comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995, e
 svolge poi le censure  specificamente  prospettate  in  relazione  al
 conflitto.    In  particolare, rispetto al rilievo dato alla causa di
 forza maggiore (pag. 11, seconda  colonna,  secondo  capoverso  della
 circolare)  al  fine  dello  spostamento in avanti del termine per la
 realizzazione dei piani di  sviluppo,  utile  per  l'esercizio  della
 facolta' di sostituire le quote A e B con gli obiettivi del piano, il
 ricorso  sottolinea  la  non  pertinenza  del richiamo all'art. 2 del
 d.P.R. n. 569 del 1993, dal momento che la  ratio  di  tale  articolo
 puo' essere ricondotta all'esigenza di fronteggiare eventi calamitosi
 che abbiano ridotto la capacita' produttiva delle aziende agrarie, ma
 non  a  quella  di supportare meccanismi suscettibili di aumentare le
 aziende non soggette alla riduzione delle quote individuali.
   Anche la parte della circolare (pag.  11,  seconda  colonna,  terzo
 capoverso)  che, sempre ai fini della sostituzione degli obiettivi di
 produzione  del  piano  con  le  quote  assegnate,   considera   gia'
 realizzati  i piani di sviluppo e di miglioramento i cui obiettivi di
 produzione siano in corso di conseguimento, amplierebbe indebitamente
 - ad avviso della ricorrente - il numero delle aziende  esenti  dalla
 riduzione  delle  quote.    Quanto, infine, alla previsione (pag. 11,
 seconda  colonna,  primo  periodo)  della  possibilita'  di   calcolo
 dell'obiettivo  di  produzione  mediante  il  riferimento  al dato di
 produzione annuale di Kg. 4.537 per ciascuna lattifera -  qualora  il
 piano  preveda  solo  il  numero  di  lattifere da impiegare e non un
 obiettivo di produzione specificamente quantificato - questa  avrebbe
 l'effetto  di ridare valore a piani approvati in assenza di obiettivi
 di produzione, dotandoli di una consistenza produttiva presunta iuris
 et de iure, in assenza di disposizioni primarie.
   La Regione chiede, pertanto, che sia dichiarato che non spetta allo
 Stato, e per esso al Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali,  dare  attuazione  alla  legge  n. 46 del 1995 mediante le
 parti della circolare 31 marzo 1995, n. 4, sopra richiamate,  con  il
 conseguente annullamento delle stesse.
   4.  - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato  inammissibile  o
 comunque infondato.
   In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura  ha  depositato memoria
 difensiva nella quale,  dopo  aver  richiamato  il  quadro  normativo
 comunitario  e nazionale sotteso alla controversia, si sottolinea, in
 primo luogo, la legittimita' dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n.
 46 del 1995 - al  quale  si  riferiscono  le  parti  della  circolare
 impugnate - in quanto norma direttamente attuativa delle disposizioni
 comunitarie  e necessaria al perseguimento delle finalita' attuative,
 e pertanto idonea ad apportare limitazioni alla sfera  di  competenze
 regionali  anche  di natura esclusiva.  Nel merito, quanto alla terza
 censura l'Avvocatura rileva che la quantificazione degli obiettivi di
 produzione desunta in via presuntiva dal numero  delle  lattifere  si
 fonda   su  un  dato  ufficiale  ISTAT  circa  il  livello  medio  di
 produttivita', dato caratterizzato  da  oggettivita'  e  riconosciuto
 dalla  Comunita' Europea.  Con riferimento poi alla prima censura, la
 difesa dello Stato ritiene giustificato il rilievo  dato  alla  forza
 maggiore,  in  applicazione  di  un  principio  generale del diritto,
 rispondente ad un'esigenza di equita' e  giustizia  nell'applicazione
 della norma.  Quanto, infine, alla seconda censura, relativa al terzo
 periodo,  concernente l'equiparazione tra piani realizzati e piani in
 corso   di   realizzazione,   l'Avvocatura   sottolinea   che    tale
 equiparazione  non  estende  la  categoria  delle  aziende  esenti da
 riduzione, ma si  limita  soltanto  a  dare  rilievo  alle  scansioni
 temporali previste nei piani.
   5.  -  In  prossimita' dell'udienza, anche la Regione ricorrente ha
 depositato memoria, per illustrare e sviluppare le tesi enunciate nel
 ricorso.
                         Considerato in diritto
   1. - Il conflitto in esame investe tre  parti  della  circolare  31
 marzo  1995,  n.  4, indirizzata dal Ministro delle risorse agricole,
 alimentari e forestali agli assessori all'agricoltura delle Regioni e
 delle Province autonome, circolare avente ad  oggetto  l'applicazione
 della  legge  24  febbraio  1995,  n.  46,  in  tema di rientro della
 produzione lattiera nella quota comunitaria. Le parti impugnate  sono
 comprese   sotto   il   titolo   "Piani   di   sviluppo"  -  relativo
 all'attuazione dell'art.  2, comma 2-bis, della legge n. 46, in  tema
 di  salvaguardia  degli obiettivi di produzione indicati nei piani di
 sviluppo e di miglioramento approvati prima  dell'entrata  in  vigore
 della  legge  n.  468  del  1992  e gia' realizzati - e attengono, in
 particolare: 1) al calcolo presunto della produttivita'  dell'azienda
 riferito  al  numero  delle  lattifere  previste  nei  piani; 2) alla
 possibilita' di procrastinare il termine  per  la  realizzazione  dei
 piani  in  conseguenza del verificarsi di cause di forza maggiore; 3)
 alla identificazione dei piani realizzati  con  quelli  in  cui  sono
 stati  effettuati  gli  investimenti  previsti  e  gli  obiettivi  di
 produzione sono stati raggiunti o sono in corso di conseguimento.
   In relazione a tali previsioni il conflitto  viene  sollevato,  con
 riferimento  a  ciascuna  delle  parti  impugnate, per violazione: a)
 degli artt. 3, 5, 11, 97, 117 e 118 della Costituzione; b)  dell'art.
 2,  comma  2-bis, della legge n. 46 del 1995, che la stessa circolare
 ha inteso attuare. Per i  profili  sub  a)  i  motivi  del  conflitto
 ricalcano  le censure gia' formulate con il ricorso in via principale
 n. 22 del 1995, proposto dalla stessa  Regione  nei  confronti  della
 legge  n.  46  del 1995 e, in particolare, nei confronti dell'art. 2,
 comma 2-bis, di tale legge.
   2. - Con la sentenza n. 520 del 1995, questa Corte, nel decidere il
 ricorso  n.  22  del  1995, proposto dalla Regione Lombardia, ha gia'
 avuto modo di esaminare, tra l'altro, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995,
 dichiarando tale questione  non  fondata.  Nonostante  la  diversita'
 dell'oggetto  del  giudizio  (che  nel caso gia' deciso investiva una
 norma di legge,  mentre  nel  caso  in  esame  investe  la  circolare
 applicativa  di questa norma), gli argomenti addotti in tale sentenza
 possono valere anche con riferimento al  ricorso  di  cui  e'  causa,
 conducendo  a riconoscere l'infondatezza dei profili di censura sopra
 richiamati sub a),  che  -  come  gia'  rilevato  -  hanno  ricalcato
 interamente quelli espressi nel precedente ricorso in via principale.
   In  questa sede l'esame puo' essere, pertanto, circoscritto al solo
 profilo sub b), che  risulta  specificamente  connesso  al  contenuto
 della  circolare  impugnata e che si riassume nell'asserito contrasto
 di taluni contenuti della stessa circolare con  la  disciplina  posta
 dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995.
   Sotto quest'ultimo profilo il ricorso si presenta fondato.
   3.  -  L'art.  2,  comma 2-bis, della legge n. 46, nel prevedere la
 facolta' per i produttori di latte bovino di sostituire le quote A  e
 B  ad  essi  spettanti  con  gli obiettivi di produzione indicati nei
 piani  di  sviluppo  o  di   miglioramento,   ha   subordinato   tale
 possibilita'  al  rispetto di due condizioni precise, consistenti nel
 fatto che i piani in questione devono essere  stati  approvati  prima
 dell'entrata  in  vigore  della legge n. 468 del 1992 e devono essere
 stati realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge n.  46
 del 1995.
   Ora,  la  disciplina  espressa con la disposizione in questione, in
 quanto derogatoria della previsione generale  (obbligo  di  riduzione
 delle  quote  A  e  B),  contenuta nell'art. 2, comma 1, della stessa
 legge n. 46, non appare suscettibile di un'interpretazione  estensiva
 od  analogica,  in  grado  di  ampliare la categoria dei beneficiari.
 Tale interpretazione e' stata, invece, adottata  dal  Ministro  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali con le parti della circolare
 che formano l'oggetto dell'impugnativa in esame.
   Basti  solo  considerare  che  ne'  il  richiamo  ad una produzione
 presuntiva riferita al numero delle lattifere; ne' il  richiamo  alla
 forza   maggiore  come  causa  di  spostamento  del  termine  per  la
 realizzazione del piano; ne' l'assimilazione ai piani realizzati  dei
 piani i cui obiettivi siano ancora in corso di conseguimento, trovano
 alcuna  rispondenza  nei  contenuti  espressi dalla norma primaria di
 riferimento. Ciascuna di tali previsioni - cosi' come enunciata nella
 circolare - appare, pertanto, idonea a forzare le condizioni espresse
 dalla  legge,  allargando  la  platea  delle  aziende  esenti   dalla
 riduzione delle quote A e B.
   Da   qui   la  fondatezza  delle  censure  avanzate  dalla  Regione
 Lombardia, la cui sfera di attribuzioni, segnata dagli  artt.  117  e
 118  della  Costituzione,  puo' ritenersi lesa sia con riferimento al
 fatto che la circolare in questione e' stata direttamente indirizzata
 ad  un  organo  regionale  (assessorato  all'agricoltura),  sia   con
 riferimento  agli  effetti riflessi che l'ampliamento della categoria
 delle  aziende,  collocate  fuori  dal   territorio   della   Regione
 ricorrente e rese esenti dalla riduzione delle quote assegnate, e' in
 grado  di  determinare  ai  fini  della  limitazione della produzione
 consentita  alle  aziende  operanti  nell'ambito  regionale,  e,   di
 conseguenza,  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri regionali connessi
 alla programmazione ed al controllo di tale produzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro  per  le
 risorse  agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge
 24 febbraio 1995, n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995,  n.  4,
 nelle parti specificamente richiamate al n. 1 delle premesse di fatto
 della  presente  sentenza  (v. Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
 105 dell'8 maggio 1995, pag. 11, seconda  colonna,  primo  periodo  e
 secondo e terzo capoverso);
   Conseguentemente,  annulla  la  stessa  circolare  nelle  parti  in
 questione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
  Il Presidente:  Ferri
  Il redattore:  Cheli
  Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
  Il direttore di cancelleria:  Di Paola
 95C1637