REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 15 

Istituzione della Consulta regionale per l'assistenza agli anziani.
(GU n.1 del 13-1-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40
                         del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Consulta regionale per l'assistenza agli anziani
 
  1.  E'  istituita  la  Consulta  regionale  per  l'assistenza  agli
anziani, con compiti di analisi della  condizione  della  popolazione
anziana,  delle  problematiche  assistenziali,  di  elaborazione e di
proposte  di  scelte  programmatiche  e   di   interventi   integrati
socio-sanitari.
  2.  La  Consulta  regionale  per  l'assistenza agli anziani ha sede
presso l'Assessorato ai servizi sociali ed presieduta dal  Presidente
della Giunta regionale o suo delegato. La consulta e' composta, oltre
che dagli Assessori regionali ai servizi sociali e alla sanita', da:
   sei    rappresentanti    designati,   due   da   ciascuna,   dalle
confederazioni sindacali dei pensionati maggiorrnente rappresentative
in campo nazionale;
   due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regianale;
   due esperti nel settore designati uno dall'Universita'
   degli studi di Bari e uno da quella di Lecce;
   un    rappresentante    designato    dalla    Sezione     pugliese
dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
   un  rappresentante  designato  dalla  Sezione pugliese dell'Unione
province italiane.
  3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto  d'intervento,
i   coordinatori   dei   Settori   servizi   sociali  e  sanita',  un
rappresentante della sede regionale dell'Unione nazionale degli  enti
di  beneficenza  e  assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede
regionale dell'Associazione nazionale  delle  strutture  della  terza
eta'  (ANASTE).  Un funzionario in servizio presso il Settore servizi
sociali, designato dall'Assessore, funge da segretario.
  4. La Consulta convocata dal Presidente,  che  stabilisce  l'ordine
del  giorno,  ovvero  su  richiesta  di  almeno  due  componenti, che
dovranno indicare l'argomento da trattare. Gli avvisi di convocazione
devono pervenire ai componenti, anche col mezzo  telegrafico,  almeno
tre giorni prima dell'adunanza.
  5.  Il  verbale dell'adunanza da' conto degli interventi espressi e
dei voti dati. La seduta e' valida con la partecipazione di almeno la
meta' dei componenti.
  6. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno.
  7. La partecipazione ai lavori della consulta e' a titolo gratuito.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 5 aprile 1995
                             MARTELLOTTA