Istituzione della Consulta regionale per l'assistenza agli anziani.(GU n.1 del 13-1-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Consulta regionale per l'assistenza agli anziani 1. E' istituita la Consulta regionale per l'assistenza agli anziani, con compiti di analisi della condizione della popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di elaborazione e di proposte di scelte programmatiche e di interventi integrati socio-sanitari. 2. La Consulta regionale per l'assistenza agli anziani ha sede presso l'Assessorato ai servizi sociali ed presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. La consulta e' composta, oltre che dagli Assessori regionali ai servizi sociali e alla sanita', da: sei rappresentanti designati, due da ciascuna, dalle confederazioni sindacali dei pensionati maggiorrnente rappresentative in campo nazionale; due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regianale; due esperti nel settore designati uno dall'Universita' degli studi di Bari e uno da quella di Lecce; un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Unione province italiane. 3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto d'intervento, i coordinatori dei Settori servizi sociali e sanita', un rappresentante della sede regionale dell'Unione nazionale degli enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede regionale dell'Associazione nazionale delle strutture della terza eta' (ANASTE). Un funzionario in servizio presso il Settore servizi sociali, designato dall'Assessore, funge da segretario. 4. La Consulta convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, ovvero su richiesta di almeno due componenti, che dovranno indicare l'argomento da trattare. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno tre giorni prima dell'adunanza. 5. Il verbale dell'adunanza da' conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta e' valida con la partecipazione di almeno la meta' dei componenti. 6. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno. 7. La partecipazione ai lavori della consulta e' a titolo gratuito. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 5 aprile 1995 MARTELLOTTA