Modificazione al regolamento del concorso pronostici Totip.(GU n.10 del 13-1-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31 agosto 1981, del 7 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1983, del 30 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, del 29 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, del 16 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985, del 27 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988, del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, del 23 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993 e del decreto ministeriale del 28 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995. Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico, connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979 e successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: L'art. 28 e' sostituito dal seguente: "Il settantacinque per cento dell'importo destinato ai vincitori sara' ripartito in parti uguali fra le singole categorie di cui al secondo comma dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato integralmente alla categoria unica di cui al quarto comma dello stesso art. 24. L'importo cosi' destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sara' suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sara' pagato secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie, dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle tre categorie in una unica. Il rimanente venticinque per cento dell'importo destinato ai vincitori verra' ripartito in parti uguali fra i vincitori di prima categoria che hanno realizzato i due punti della settima corsa. Nel caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato i due punti aggiuntivi, la quota del venticinque per cento del montepremi si aggiungera' alla corrispondente quota del concorso successivo, riservata ai vincitori di prima categoria che realizzano i due punti aggiuntivi. Nel caso di categoria unica, il venticinque per cento del montepremi verra' ripartito in parti uguali fra tutti coloro che hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale punteggio, la quota del venticinque per cento si aggiungera' alla corrispondente quota del concorso successivo. Nel caso di annullamento della settima corsa l'importo del venticinque per cento del montepremi del concorso e delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti, verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i vincitori di prima categoria". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 1996 Il Ministro: FANTOZZI