MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1996 

  Modificazione al regolamento del concorso pronostici Totip.
(GU n.10 del 13-1-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva all'Unione nazionale  incremento  razze  equine  (U.N.I.R.E.)
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giuochi  di abilita',
previsti dal decreto legislativo stesso, quando  siano  connessi  con
manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il controllo
dell'Ente predetto;
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1951,  n.  581,  modificato  dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1962, n.  806,  che  dispone  che  ogni  concorso
pronostici e' disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti
per  l'organizzazione  e  l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra
menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico
connessi con le corse dei  cavalli  (Totip),  esercitati  dall'Unione
nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto
ministeriale  del 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del  9
dicembre  1980,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 337 del 10
dicembre  1980,  del  31  agosto  1981,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  238  del  31 agosto 1981, del 7 marzo 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1983, del 30 giugno  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, del 29
maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno
1985,  del  16  dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 27 dicembre 1985, del 27  settembre  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 231 del 1 ottobre 1988, del 28 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1991, del 23 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255
del 29 ottobre 1993 e del decreto ministeriale del  28  giugno  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1995.
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico,
connessi con le corse dei  cavalli  (Totip),  esercitati  dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), approvato
con decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  30 luglio 1979 e successive
modificazioni, e' apportata la seguente modificazione:
  L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  "Il settantacinque per cento dell'importo  destinato  ai  vincitori
sara'  ripartito  in  parti uguali fra le singole categorie di cui al
secondo comma dell'art.  24  del  presente  regolamento  o  assegnato
integralmente  alla  categoria  unica  di  cui  al quarto comma dello
stesso art. 24. L'importo cosi' destinato alle  colonne  vincenti  di
ogni singola categoria sara' suddiviso in parti uguali fra le colonne
vincenti  di  detta  categoria e sara' pagato secondo le modalita' di
cui al successivo art. 33. In nessun caso la quota  unitaria  di  una
determinata  categoria  potra'  essere minore della quota unitaria di
una categoria inferiore. In tal caso la  categoria  inferiore  verra'
fusa  con  la  categoria  superiore  nei confronti della quale si sia
determinato il divario di quota. Se, concorrendo  tre  categorie,  la
quota  unitaria  risultante  dalla  fusione di due categorie, dovesse
essere superiore alla quota  unitaria  della  massima  categoria,  si
procedera' alla fusione delle tre categorie in una unica.
  Il  rimanente  venticinque  per  cento  dell'importo  destinato  ai
vincitori verra' ripartito in parti uguali fra i vincitori  di  prima
categoria  che  hanno realizzato i due punti della settima corsa. Nel
caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato  i
due  punti  aggiuntivi,  la  quota  del  venticinque  per  cento  del
montepremi si aggiungera'  alla  corrispondente  quota  del  concorso
successivo,  riservata ai vincitori di prima categoria che realizzano
i due punti aggiuntivi.
  Nel  caso  di  categoria  unica,  il  venticinque  per  cento   del
montepremi  verra'  ripartito  in  parti  uguali fra tutti coloro che
hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se  nessuno  ha  realizzato
tale  punteggio,  la  quota  del venticinque per cento si aggiungera'
alla corrispondente quota del concorso successivo.
  Nel  caso  di  annullamento  della  settima  corsa  l'importo   del
venticinque  per  cento del montepremi del concorso e delle eventuali
aggiunte da concorsi precedenti, verranno ripartiti in  parti  uguali
fra tutti i vincitori di prima categoria".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 gennaio 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI