Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.19 del 24-1-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernenti le scuole di specializzazione del settore veterinario; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina veterinaria del 25 gennaio 1995; del senato accademico del 7 aprile 1995 e del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1995; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 6 ottobre 1995; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 1244 a 1289, relativi alle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina veterinaria, sono cosi' sostituiti: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE Art. 1244. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in "alimentazione animale". La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale. La scuola rilascia il titolo di specialista in alimentazione animale. Art. 1245. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento e 200 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 1246. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, e' determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma e' stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i dipendenti di ruolo, forniti del titolo di studio prescritto, degli enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1251. Art. 1247. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola. Art. 1248. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 1249. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1248, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1252, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1250. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1251. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 1252. - Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in alimentazione animale e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1249, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonche' le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B. Area 2 - Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici. Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali, deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti comprensivi delle metodiche anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica. Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B. Area 3 - Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici. Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessita' fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attivita' produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D. Area 4 - Igiene alimentare degli allevamenti e qualita' dei prodotti zootecnici. In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrita', quantita' e qualita' delle derrate alimentari prodotte con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali. Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B. Area 5 - Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovra', inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione. Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B. Area 6 - Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale. Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali. Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale. Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI Art. 1253. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in "fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici". La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della fisiopatologia della riproduzione. La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. Art. 1254. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 1255. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, e' determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma e' stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1260. Art. 1256. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola. Art. 1257. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 1258. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1257, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1261, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1259. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1260. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 1261. - Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1258, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Anatomia e fisiologia. Lo specializzando dovra' approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V34B. Area 2 - Patologia ostetrico-ginecologica. Lo specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomo-patologicida esse determinati, nonche' sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale. Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34B. Area 3 - Malattie infettive e parassitarie. Lo specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonche' di igiene della funzione riproduttiva. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V34B. Area 4 - Zootecnia e alimentazione. Lo specializzando dovra' acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonche' di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attivita' riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D. Area 5 - Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale. Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonche' sulle tecnologie ad esse connesse: analoghe nozioni avanzate dovra' acquisire sulla pratica dell'embryo-transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonche' alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovra' inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni. Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B. Area 6 - Clinica ostetrica veterinaria. Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attivita' riproduttiva; dovra' apprendere i piu' accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovra' infine conoscere possibilita' e limiti dei vari interventi terapeutici. Settori scientifico-disciplinari: V34B. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Art. 1262. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in "ispezione degli alimenti di origine animale". La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale. La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Art. 1263. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 1264. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, e' determinato in quaranta per ciascun anno di corso per un totale di centoventi specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma e' stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1269. Art. 1265. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola. Art. 1266. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 1267. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1266, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1270, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1268. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1269. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 1270. - Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1267, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Morfo-fisio-patologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A. Area 2 - Produttivo-approvvigionale-tecnologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi. Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D. Area 3 - Diritto e legislazione alimentare. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovra' altresi' approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al "veterinario ufficiale". Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X. Area 4 - Microbiologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovra' altresi' affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva. Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B. Area 5 - Biochimico-tossicologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovra' altresi' acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici. Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A. Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito. Lo specializzando deve approfondire finalita' e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorire le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito. Settori scientifico-disciplinari: V33B. Area 7 - Ispezione sanitaria delle carni. Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruita' igienica e qualitativa. Dovra' altresi' acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli "stabilimenti" di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B. Area 8 - Ispezione sanitaria dei derivati carnei. Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei piu' diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B. Area 9 - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca. Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B. Area 10 - Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA Art. 1271. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in "malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria". La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore delle malattie infettive degli animali. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Art. 1272. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 1273. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, e' determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1278. Art. 1274. - Sono ammessi al concorso i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola. Art. 1275. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 1276. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1275, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1279, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1277. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1278. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 1279. - Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1276, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Batteriologia, virologia e parassitologia. Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalita' della diffusione. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B. Area 2 - Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni. Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B. Area 3 - Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali. Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati. Settori scientifico-disciplinari: V32A. Area 4 - Sanita' pubblica veterinaria. Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da compagnia e da reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come indicatori di sanita'. Settori scientifico-disciplinari: V32A. Area 5 - Terapia delle malattie a carattere contagioso. Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale. Settori scientifico-disciplinari: V33A. Area 6 - Giuridica. Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario. Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X. Area 7 - Economica. Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilita' generale dello Stato. Settori scientifico-disciplinari: N10X, P01A, P02B. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA Art. 1280. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in "tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina". La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della produzione e della patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. La scuola rilascia il titolo di specialista in: tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina; patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Art. 1281. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 1282. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, e' determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma e' stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito. In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1287. Per usufruire dei posti riservati di cui ai commi precedenti i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Art. 1283. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze e tecnologie agrarie per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in medicina veterinaria per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora previsto. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Art. 1284. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi; determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti. Art. 1285. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1284, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1288, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 1286. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonche' l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1287. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 1288. - Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1285, almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1 - Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Lo specializzando dovra' anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacita' di adattamento alla vita in cattivita' e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica e' comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D. Area 2 - Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo. Lo specializzando dovra' sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovra' approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle piu' importanti malattie. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09D. Area 3 - Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate. Lo specializzando dovra' apprendere quali siano nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilita' ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonche' quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate. Settori scientifico-disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A. Area 4 - Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Lo specializzando dovra' apprendere, attraverso le discipline di quest'area quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovra' essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessita' delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovra' inoltre essere in grado di riconoscere le piu' comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio. Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A. Area 5 - Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie. Lo specializzando dovra' imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovra' inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattivita', patologie "marginali", patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacita' produttiva. Dovra' inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioe', essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie). Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A, V32A. Area 6 - Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle piu' comuni malattie parassitarie, dovra' imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonche' - se del caso - di quelle sierologiche. Dovra' poi essere in grado di programmare ed attuare, ove patricabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico. Settori scientifico-disciplinari: V32B, V32A, V31A. Area 7 - Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle piu' comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovra' imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovra' poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto cio' costituisce la premessa indispensabile perche' lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V31A. Area 8 - Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Lo specializzando dovra' conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonche' le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovra' poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria post mortem delle specie suddette e della selvaggina. Dovra' avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra. Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A. Area 9 - Economia ed organizzazione aziendale. Lo specializzando dovra' conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina e essere in grado di coordinarli. In particolare dovra' essere in grado di valutare le possibilita' che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditivita' degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto cio' costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda. Settori scientifico-disciplinari: G09B, G01X, G09D. Area 10 - Qualita' e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati. Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovra' conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovra' poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovra' acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare una qualita' totale attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovra' essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualita' e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche. Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 4 gennaio 1996 Il rettore: TESSITORE