UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.19 del 24-1-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  2  e  12  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 relativo a modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  concernenti  le  scuole di
specializzazione del settore veterinario;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di medicina veterinaria del 25 gennaio 1995;
del  senato  accademico  del  7  aprile  1995  e  del  consiglio   di
amministrazione del 3 maggio 1995;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 6 ottobre 1995;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  da  1244   a   1289,   relativi   alle   scuole   di
specializzazione  afferenti  alla  facolta'  di medicina veterinaria,
sono cosi' sostituiti:
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE
  Art. 1244. - Alla facolta' di  medicina  veterinaria  afferisce  la
scuola di specializzazione in "alimentazione animale".
  La  scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici,
esercitazioni pratiche e di laboratorio, una  specifica  preparazione
nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in alimentazione
animale.
  Art. 1245. - La scuola ha la durata di tre anni.  Ciascun  anno  di
corso  prevede  almeno 300 ore di insegnamento e 200 ore di attivita'
pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art. 1246. - Il numero massimo di iscritti, in base alle  strutture
disponibili,  e'  determinato in trenta per ciascun anno di corso per
un totale di novanta specializzandi.  Le  modalita'  delle  eventuali
prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.
  Nell'ambito  dei  posti  risultanti  dalla programmazione di cui al
precedente comma e' stabilita una riserva di posti non  superiore  al
5%   a   favore   dei   medici   veterinari   del  Corpo  veterinario
dell'Esercito.
  Per usufruire dei posti riservati di  cui  al  comma  precedente  i
candidati  devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione previste
dall'ordinamento della scuola.
  In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non
superiore al 10% per i dipendenti di ruolo,  forniti  del  titolo  di
studio  prescritto,  degli enti pubblici con i quali siano gia' state
stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1251.
  Art. 1247. - Sono ammessi al  concorso  per  ottenere  l'iscrizione
alla  scuola  i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria,
scienze e  tecnologie  agrarie,  scienze  della  produzione  animale,
scienze   e  tecnologie  alimentari,  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi  al  concorso  per
l'ammissione  alla  scuola coloro che siano in possesso del titolo di
studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato
dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e  senato
accademico)  e  che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai
fini della iscrizione a detta scuola.
  Art. 1248. - Il consiglio  della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  1249.  -  Nel determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art. 1248, il consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo art. 1252, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000
ore di didattica, per un minimo di 50  ore  per  ciascuna  area.  Per
ciascuna   area   i   settori   definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  1250.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno  della
specializzazione  e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta sotto la guida di un relatore  nominato  dal  consiglio  della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1251. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce  convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980,  n.  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art. 1252. - Le aree didattiche che  caratterizzano  la  scuola  di
specializzazione  in alimentazione animale e alle quali devono essere
dedicate, a norma del precedente art. 1249, almeno 1000 ore  sono  le
seguenti:
Area  1  -  Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica
della nutrizione.
  Lo   specializzando   deve   approfondire   le   conoscenze   sulle
caratteristiche   morfologiche   e   funzionali   del  digerente  dei
monogastrici e poligastrici, nonche' le  nozioni  fondamentali  sulle
principali  molecole  e  sui  principali processi chimico-biologici a
livello dell'organizzazione strutturale cellulare e  del  metabolismo
in funzione della produzione animale.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.
Area  2  -  Produzione,  conservazione  e  valutazione degli alimenti
zootecnici.
  Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza  delle
caratteristiche  chimico-nutrizionali  degli  alimenti  zootecnici ai
fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze  degli
animali, deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti
della   produzione,   conservazione   e  trattamento  degli  alimenti
comprensivi delle metodiche anche  innovative,  per  un  loro  valido
utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.
  Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.
Area 3 - Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.
  Lo   specializzando   deve  conoscere  in  maniera  approfondita  i
fabbisogni alimentari degli  animali  in  funzione  delle  necessita'
fisiologiche,  delle  condizioni  di  allevamento  e  delle attivita'
produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare  e
delle tecniche di razionamento.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.
Area  4 - Igiene alimentare degli allevamenti e qualita' dei prodotti
zootecnici.
  In una visione  generale  ed  integrata  dei  problemi  dell'igiene
zootecnica,  lo  specializzando  deve  approfondire tutti gli aspetti
della corretta  alimentazione  degli  animali  allevati  al  fine  di
conservare  uno  stato  di  benessere ottimale degli animali a tutela
della salubrita',  quantita'  e  qualita'  delle  derrate  alimentari
prodotte  con  ripercussioni largamente positive anche in ordine alla
riduzione dei costi di produzione e  di  salvaguardia  degli  aspetti
ecologico-ambientali.
  Settori  scientifico-disciplinari:  G09B,  G09C,  G09D, V31B, V32A,
V33A, V33B.
Area 5  -  Errori  dietetici,  squilibri  nutrizionali,  patologia  e
tossicologia alimentare.
  Lo  specializzando  deve  approfondire  le  conoscenze  dei fattori
responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri
nutrizionali; dovra', inoltre, valutare il  ruolo  dell'alimentazione
come  causa  predisponente  e/o  determinante nell'eziologia di varie
patologie ricorrenti nell'allevamento  animale;  analizzare,  infine,
gli  aspetti  tossicologici  direttamente  od  indirettamente  legati
all'alimentazione.
  Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.
Area 6 - Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.
  Lo  specializzando,  che  si  qualifica  come  gestore  del sistema
alimentare nell'allevamento  animale,  deve  avere  una  preparazione
finalizzata  alla  conoscenza  teorica  ed  applicativa del mercato e
dell'utilizzo degli alimenti e dei  prodotti  animali,  nel  contesto
delle   politiche  e  delle  normative  internazionali,  nazionali  e
regionali.
  Inoltre, in  riferimento  alle  prospettive  professionali,  assume
rilevanza  la  preparazione  estimativa generale e specifica e quella
amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali  interessate
al settore dell'alimentazione animale.
  Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.
            SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA
             DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
  Art.  1253.  -  Alla  facolta' di medicina veterinaria afferisce la
scuola di  specializzazione  in  "fisiopatologia  della  riproduzione
degli animali domestici".
  La  scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici,
esercitazioni pratiche e di laboratorio, una  specifica  preparazione
nel settore della fisiopatologia della riproduzione.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici.
  Art.  1254.  -  La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art.  1255. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture
disponibili, e' determinato in venti per ciascun anno di corso per un
totale di sessanta specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.
  Nell'ambito dei posti risultanti dalla  programmazione  di  cui  al
precedente  comma  e' stabilita una riserva di posti non superiore al
5%  a  favore   dei   medici   veterinari   del   Corpo   veterinario
dell'Esercito.
  Per  usufruire  dei  posti  riservati  di cui al comma precedente i
candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione  previste
dall'ordinamento della scuola.
  In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non
superiore  al  10%  per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli
enti pubblici con i quali siano gia' state stipulate  le  convenzioni
di cui al successivo art. 1260.
  Art.  1256.  -  Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione
alla scuola i laureati del corso di laurea in  medicina  veterinaria,
in   possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  professionale.  Sono
altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro  che
siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita'
italiane  e  straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane
(consiglio della scuola e  senato  accademico)  e  che  sia  ritenuto
equipollente,  anche  limitatamente  ai fini della iscrizione a detta
scuola.
  Art.  1257.  -  Il  consiglio  della scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la  suddivisione,  allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art. 1258. - Nel determinare il piano degli  studi  secondo  quanto
previsto  al  precedente  art. 1257, il consiglio della scuola dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo art. 1261, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000
ore  di  didattica,  per  un  minimo di 50 ore per ciascuna area. Per
ciascuna  area  i  settori   definiscono   l'ambito   scientifico   e
disciplinare   nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  1259.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1260. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art. 1261. - Le aree didattiche che caratterizzano questo  corso  e
alle  quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1258,
almeno 1000 ore sono le seguenti:
Area 1 - Anatomia e fisiologia.
  Lo specializzando  dovra'  approfondire  le  sue  conoscenze  sulla
istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile
e  femminile  degli  animali  domestici,  con particolare riferimento
all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto
all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V34B.
Area 2 - Patologia ostetrico-ginecologica.
  Lo specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche  nozioni
sull'eziopatogenesi    delle    affezioni    genitali,   sui   quadri
anatomo-patologicida esse determinati, nonche' sulle varie condizioni
patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.
  Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34B.
Area 3 - Malattie infettive e parassitarie.
  Lo  specializzando dovra' acquisire aggiornate e specifiche nozioni
epidemiologiche, diagnostiche,  profilattiche  e  terapeutiche  delle
malattie  infettive  ed  infestive  connesse  all'apparato  genitale,
nonche' di igiene della funzione riproduttiva.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V34B.
Area 4 - Zootecnia e alimentazione.
  Lo specializzando dovra' acquisire concetti di selezione  applicata
alla riproduzione, nonche' di tecnologie alimentari e di allevamento,
con  particolare  riferimento  al  mantenimento  ed  al potenziamento
dell'attivita' riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.
Area 5 - Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale.
  Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate  sulla  pratica
della  fecondazione  artificiale nelle varie specie domestiche, sulle
metodiche di prelievo e di inseminazione, nonche' sulle tecnologie ad
esse connesse:  analoghe  nozioni  avanzate  dovra'  acquisire  sulla
pratica   dell'embryo-transfer,   con   particolare   riferimento  al
controllo,   condizionamento   e   potenziamento    della    funzione
riproduttiva,  nonche'  alle  tecniche  di  maturazione  gametica, di
fecondazione in vitro  e  di  coltivazione,  di  manipolazione  e  di
conservazione  di  embrioni. Dovra' inoltre conoscere le disposizioni
legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a  tali
pratiche  ed  in particolare alla produzione e commercializzazione di
gameti ed embrioni.
  Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.
Area 6 - Clinica ostetrica veterinaria.
  Lo specializzando dovra' acquisire nozioni avanzate  sugli  aspetti
clinici  della  funzione  riproduttiva degli animali domestici, sugli
aspetti  sintomatologici  in  corso  di   patologie   individuali   e
d'allevamento,  sull'evoluzione  della  condizione  gravidica  e  sua
corretta  gestione,  sulle  disendocrinie  condizionanti  l'attivita'
riproduttiva; dovra' apprendere i piu' accurati metodi diagnostici in
materia,  comprese  le  metodiche  di  laboratorio  nelle  loro varie
applicazioni ed i sussidi  diagnostici  messi  a  disposizione  dalle
moderne tecnologie; dovra' infine conoscere possibilita' e limiti dei
vari interventi terapeutici.
  Settori scientifico-disciplinari: V34B.
               SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE
                  DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
  Art.  1262.  -  Alla  facolta' di medicina veterinaria afferisce la
scuola di specializzazione in "ispezione degli  alimenti  di  origine
animale".
  La  scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici,
esercitazioni pratiche e di laboratorio, una  specifica  preparazione
nel  settore  della  ispezione  e  della  vigilanza  sanitaria  degli
alimenti di origine animale.
  La scuola rilascia il titolo  di  specialista  in  ispezione  degli
alimenti di origine animale.
  Art.  1263.  -  La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art.  1264. - Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture
disponibili, e' determinato in quaranta per ciascun anno di corso per
un totale di centoventi specializzandi. Le modalita' delle  eventuali
prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.
  Nell'ambito  dei  posti  risultanti  dalla programmazione di cui al
precedente comma e' stabilita una riserva di posti non  superiore  al
5%   a   favore   dei   medici   veterinari   del  Corpo  veterinario
dell'Esercito.
  Per usufruire dei posti riservati di  cui  al  comma  precedente  i
candidati  devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione previste
dall'ordinamento della scuola.
  In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non
superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti  di  ruolo  degli
enti  pubblici  con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni
di cui al successivo art. 1269.
  Art. 1265. - Sono ammessi al  concorso  per  ottenere  l'iscrizione
alla  scuola  i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria,
in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  professionale.   Sono
altresi'  ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che
siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita'
italiane e straniere, accettato dalle competenti  autorita'  italiane
(consiglio  della  scuola  e  senato  accademico)  e che sia ritenuto
equipollente, anche limitatamente ai fini della  iscrizione  a  detta
scuola.
  Art.  1266.  -  Il  consiglio  della scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la  suddivisione,  allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art. 1267. - Nel determinare il piano degli  studi  secondo  quanto
previsto  al  precedente  art. 1266, il consiglio della scuola dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo art. 1270, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000
ore  di  didattica,  per  un  minimo di 50 ore per ciascuna area. Per
ciascuna  area  i  settori   definiscono   l'ambito   scientifico   e
disciplinare   nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  1268.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolto  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1269. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce  convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art.  1270.  -  Le  aree didattiche che caratterizzano la scuola di
specializzazione in ispezione degli alimenti  di  origine  animale  e
alle  quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1267,
almeno 1000 ore sono le seguenti:
Area 1 - Morfo-fisio-patologica.
  Lo   specializzando   deve   approfondire    le    conoscenze    di
morfo-fisio-patologia  degli  animali  da macello, volatili, conigli,
selvaggina e degli organismi acquatici, affinare  le  sue  conoscenze
sul  sistema  linfatico  dei  ruminanti domestici, suini ed equini ed
acquisire la piena valutazione critica dei quadri  anatomo-patologici
riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.
Area 2 - Produttivo-approvvigionale-tecnologica.
  Lo  specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione
degli alimenti di  origine  animale  alla  luce  delle  problematiche
conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti
igienici, merceologici e qualitativi.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.
Area 3 - Diritto e legislazione alimentare.
  Lo   specializzando   deve   acquisire   le   conoscenze   di  base
dell'ordinamento giuridico  e  del  diritto  amministrativo,  civile,
sanitario   e   penale.   Dovra'  altresi'  approfondire  le  nozioni
concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione  italiana  e  CEE
sugli  alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze
sulla  legge  istitutiva  del  Servizio   sanitario   nazionale   con
approfondimento  di  funzioni  e competenze che, in tale ambito, sono
demandate al "veterinario ufficiale".
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.
Area 4 - Microbiologia alimentare.
  Lo specializzando  deve  approfondire  le  conoscenze  teoriche  ed
applicative   della  microbiologia  delle  materie  prime  alimentari
(carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati,  appurare  le  specifiche
metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests
microbiologici e micologici. Dovra' altresi' affinare e potenziare le
conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento
alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.
Area 5 - Biochimico-tossicologica.
  Lo   specializzando   deve   approfondire   le   conoscenze   sulle
caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti  di  origine
animale  con  particolare  riferimento  al  problema  dei  residui di
contaminanti  fisici  e  chimici  e  darne  una  esatta   valutazione
igienico-sanitaria.    Dovra'   altresi'   acquisire   circostanziate
informazioni  sulle  metodologie  analitiche  ufficiali   (CEE)   con
riferimento  alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli
pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.
  Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.
Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito.
  Lo   specializzando   deve  approfondire  finalita'  e  metodologie
dell'esame clinico degli animali da carne e produttori  di  latte  ed
acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da
stress  e  sulle  patologie  d'allevamento  emergenti, valutandone al
contempo i  relativi  riflessi  negativi  sulle  produzioni  animali.
Favorire  le  conoscenze  per  attuare  una  fattiva interconnessione
operativa  tra  le  due   aree   funzionali   delle   UU.SS.LL.   per
concretizzare  piani  di  prevenzione  e  controllo  sugli animali da
reddito.
  Settori scientifico-disciplinari: V33B.
Area 7 - Ispezione sanitaria delle carni.
  Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia
ispettiva dei diversi  substrati  carnei  valutandone  la  congruita'
igienica   e   qualitativa.   Dovra'   altresi'  acquisire  tutte  le
informazioni concernenti i caratteri  strutturali,  impiantistici  ed
igienico-operativi  degli  "stabilimenti"  di diversa tipologia, come
quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle  carni
fresche.
  Sono    previste    informazioni   su   autorizzazioni   sanitarie,
certificazioni e modulistica dello specifico settore.
  Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.
 
 
Area 8 - Ispezione sanitaria dei derivati carnei.
  Lo  specializzando  deve  approfondire  le  nozioni e le conoscenze
sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti  gli
alimenti  conservati.  Deve  conoscere  le eventuali alterazioni ed i
sistemi di controllo igienico  ed  essere  in  grado  di  valutare  i
risultati  degli  accertamenti  di laboratorio nei confronti dei piu'
diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste  informazioni
su  autorizzazioni  sanitarie,  certificazioni  e  modulistica  dello
specifico settore.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.
Area 9 - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.
  Lo specializzando deve arricchire la preparazione  dello  specifico
settore  in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di
tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i  necessari
aggiornamenti  legislativi  nazionali  e  comunitari  e le principali
metodologie   diagnostiche.    Sono    previste    informazioni    su
autorizzazioni   sanitarie,   certificazioni   e   modulistica  dello
specifico settore.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.
Area 10 - Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari,  uova  e
miele.
  Lo  specializzando  deve  approfondire  le  conoscenze  generali  e
specifiche   dell'igiene   e   della    produzione    dei    prodotti
lattiero-caseari,  delle  uova  e  del  miele  ed  acquisire tutte le
informazioni  sulle  metodologie  di  analisi   e   sui   riferimenti
legislativi  e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni
su  autorizzazioni  sanitarie,  certificazioni  e  modulistica  dello
specifico settore.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.
          SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE
                  PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA
  Art.  1271.  -  Alla  facolta' di medicina veterinaria afferisce la
scuola di  specializzazione  in  "malattie  infettive,  profilassi  e
polizia veterinaria".
  La  scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici,
esercitazioni pratiche e di laboratorio, una  specifica  preparazione
nel settore delle malattie infettive degli animali.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria.
  Art. 1272. - La scuola ha la durata di tre anni.  Ciascun  anno  di
corso  prevede  almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita'
pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art. 1273. - Il numero massimo di iscritti, in base alle  strutture
disponibili,  e' determinato in venticinque per ciascun anno di corso
per un totale di settantacinque specializzandi.  Le  modalita'  delle
eventuali  prove  di  ammissione  sono  stabilite dal consiglio della
scuola.
  In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non
superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti  di  ruolo  degli
enti  pubblici  con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni
di cui al successivo art. 1278.
  Art.  1274.  -  Sono  ammessi  al  concorso i laureati del corso di
laurea  in  medicina  veterinaria,  in   possesso   dell'abilitazione
all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso coloro
che  siano  in  possesso  del  titolo  di  studio,  conseguito presso
universita'  italiane  e  straniere,   accettato   dalle   competenti
autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che
sia   ritenuto   equipollente,  anche  limitatamente  ai  fini  della
iscrizione a detta scuola.
  Art. 1275. - Il consiglio  della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  1276.  -  Nel determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art. 1275, il consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo art. 1279, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000
ore di didattica, per un minimo di 50  ore  per  ciascuna  area.  Per
ciascuna   area   i   settori   definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  1277.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno  della
specializzazione  e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta sotto la guida di un relatore  nominato  dal  consiglio  della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1278. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce  convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art.  1279.  -  Le  aree didattiche che caratterizzano la scuola di
specializzazione  in  malattie  infettive,   profilassi   e   polizia
veterinaria  e  alle  quali  devono  essere  dedicate,  a  norma  del
precedente art. 1276, almeno 1000 ore sono le seguenti:
Area 1 - Batteriologia, virologia e parassitologia.
  Nozioni  approfondite  sulla  natura  degli  agenti responsabili di
malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi
caratteri biologici ed alle modalita' della diffusione.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.
Area 2 - Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni.
  Conoscenze  relative  alle  reazioni  di  ordine  immunitario   con
particolare  riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione
antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.
Area 3 - Principi della profilassi igienico-sanitaria delle  malattie
infettive degli animali.
  Riguardano   la  profilassi  diretta  delle  malattie  a  carattere
contagioso con  particolare  riguardo  alle  normative  nazionali  ed
internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A.
Area 4 - Sanita' pubblica veterinaria.
  Le  conoscenze  su  questo  argomento si riferiscono specificamente
alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da  compagnia  e
da  reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle
diverse popolazioni animali come indicatori di sanita'.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A.
Area 5 - Terapia delle malattie a carattere contagioso.
  Si tratta di un argomento di specifica  pertinenza  veterinaria  ma
con  importanti  riflessi  di carattere sanitario per i noti problemi
derivanti  dalla  presenza  di  residui  di  farmaci  nelle   derrate
alimentari di origine animale.
  Settori scientifico-disciplinari: V33A.
Area 6 - Giuridica.
  Si   propone  di  fornire  agli  specializzandi  le  indispensabili
conoscenze di diritto civile e penale oltre che di  organizzazione  e
metodi  della  pubblica  amministrazione con specifico riferimento al
comparto sanitario.
  Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X.
Area 7 - Economica.
  Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze  essenziali
di  diritto amministrativo, economia politica e contabilita' generale
dello Stato.
  Settori scientifico-disciplinari: N10X, P01A, P02B.
        SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: TECNOLOGIA E PATOLOGIA
        DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA
  Art. 1280. - Alla facolta' di  medicina  veterinaria  afferisce  la
scuola  di  specializzazione  in "tecnologia e patologia delle specie
avicole, del coniglio e della selvaggina".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti   nel   settore
professionale   della  produzione  e  della  patologia  delle  specie
avicole, del coniglio e della selvaggina.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in:
   tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina;
   patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e  della
selvaggina.
  Art.  1281.  -  Il  corso  degli  studi  ha la durata di tre anni e
prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un  successivo
biennio differenziato per i due titoli di specialista.
  Ciascun  anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200
ore di attivita' pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art. 1282. - Il numero massimo di iscritti, in base alle  strutture
disponibili, e' determinato in venti per ciascun anno di corso per un
totale di sessanta specializzandi. Le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.
  Nell'ambito  dei  posti  risultanti  dalla programmazione di cui al
precedente comma e' stabilita una riserva di posti non  superiore  al
5%   a   favore   dei   medici   veterinari   del  Corpo  veterinario
dell'Esercito.
  In aggiunta ai posti ordinari e' stabilita una riserva di posti non
superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti  di  ruolo  degli
enti  pubblici  con i quali siano gia' state stipulate le convenzioni
di cui al successivo art. 1287.
  Per usufruire dei posti riservati di  cui  ai  commi  precedenti  i
candidati  devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione previste
dall'ordinamento della scuola.
  Art. 1283. - Sono ammessi al  concorso  per  ottenere  l'iscrizione
alla  scuola  i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria,
scienze della produzione animale e scienze e tecnologie  agrarie  per
il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione
delle  specie  avicole, del coniglio e della selvaggina e in medicina
veterinaria  per  il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  in
patologia  e  tecnologia  delle  specie avicole, del coniglio e della
selvaggina,    in    possesso     dell'abilitazione     all'esercizio
professionale, qualora previsto.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'   italiane   e   straniere,  accettato  dalle  competenti
autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che
sia   ritenuto   equipollente,   anche    limitatamente    ai    fini
dell'iscrizione a detta scuola.
  Art.  1284.  -  Il  consiglio  della scuola determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi; determina pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la  suddivisione,  allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   la suddivisione nei successivi  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti.
  Art.  1285.  -  Nel determinare il piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art. 1284, il consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo art. 1288, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000
ore di didattica, per un minimo di 50  ore  per  ciascuna  area.  Per
ciascuna   area   i   settori   definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  1286.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della  scuola  la  scelta  degli
eventuali   corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento
all'interno della specializzazione, nonche' l'attivita'  sperimentale
di  laboratorio  e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle  lezioni  teoriche  e  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 1287. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382,  e del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  Art. 1288. - Le aree didattiche che  caratterizzano  la  scuola  di
specializzazione  in tecnologia e patologia delle specie avicole, del
coniglio e della selvaggina e alle quali devono  essere  dedicate,  a
norma del precedente art. 1285, almeno 1000 ore sono le seguenti:
Area  1  - Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con
l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole,  del  coniglio  e
della selvaggina.
  Lo   specializzando   dovra'   anzitutto   affrontare  il  problema
dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio  dal  punto
di  vista  zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in
considerazione  anche  le  complesse   interazioni   con   l'ambiente
naturale,  che  condizionano le capacita' di adattamento alla vita in
cattivita' e le  tecniche  di  allevamento  da  adottare.  Il  nucleo
centrale  dell'area  didattica e' comunque costituito dall'anatomia e
dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il  pollo  per  gli
uccelli,  il  coniglio  per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i
cervidi.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.
Area 2 - Caratteristiche esteriori  ed  attitudini  produttive  delle
specie  avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche
e miglioramento produttivo.
  Lo specializzando dovra'  sviluppare,  per  ciascuna  delle  specie
considerate,  lo  studio  delle  principali  razze  e  linee  con  le
corrispondenti   attitudini   produttive.   Successivamente    dovra'
approfondire  la  conoscenza  dei meccanismi genetici che stanno alla
base dell'espressione di tali attitudini, al fine di  realizzare,  in
termini   di   genetica   applicata,   le   necessarie  strategie  di
conservazione e  di  miglioramento  delle  caratteristiche  positive,
evitando   nel  contempo  l'affioramento  di  caratteri  negativi  ed
operando in favore di un potenziamento  della  resistenza  alle  piu'
importanti malattie.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09D.
Area   3   -   Tecnologie  ed  igiene  di  allevamento,  ricoveri  ed
attrezzature, benessere delle specie allevate.
  Lo  specializzando  dovra'  apprendere  quali  siano  nel  rispetto
dell'igiene,  le  migliori  condizioni  di  allevamento  delle specie
avicole, del coniglio e della  selvaggina,  partendo  dalle  esigenze
climatico-ambientali,  sociali  e  di compatibilita' ecologica, dalle
strutture   degli  impianti  e  dalla  necessaria  articolazione  del
programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito
le tecnologie di allevamento e quelle  riproduttive,  includendo  tra
queste   le   molteplici  pratiche  della  fecondazione  naturale  ed
artificiale, nonche' quelle dell'incubazione. La scelta e  l'utilizzo
delle  gabbie,  ove  necessari, saranno visti anche in funzione delle
caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.
  Settori scientifico-disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.
Area 4  -  Alimentazione  e  nutrizione  delle  specie  avicole,  del
coniglio e della selvaggina.
  Lo  specializzando  dovra'  apprendere, attraverso le discipline di
quest'area quali siano le specifiche  nutritive  di  ogni  gruppo  di
animali,  visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste,
della dottrina dell'alimentazione  e  delle  tecniche  mangimistiche,
dovra'  essere  in  grado di formulare razioni mirate alle molteplici
necessita'  delle  specie  allevate,  ivi  compresa  quella   di   un
appropriato   impiego   degli   additivi.   Per   tutti   i  principi
indispensabili  alla  nutrizione  delle  specie  considerate,  dovra'
inoltre  essere  in grado di riconoscere le piu' comuni forme morbose
carenziali o da iperdosaggio.
  Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.
Area  5  -  Fisiopatologia  comparata  degli   animali,   diagnostica
anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie.
  Lo  specializzando  dovra'  imparare  ad  interpretare  i  principi
generali della patologia comparata,  applicabili  alle  patologie  di
gruppo o di specie. Dovra' inoltre imparare a riconoscere la linea di
confine  che  separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta
frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche
soltanto  in  condizioni  di   cattivita',   patologie   "marginali",
patologie  condizionate  e patologie che si estrinsecano soltanto con
una ridotta capacita'  produttiva.  Dovra'  inoltre  riconoscere  gli
aspetti   pratici   dell'anatomia   patologica  e  dell'istopatologia
veterinaria, per quanto concerne  la  diagnostica  delle  malattie  e
lesioni   da   cause  genetiche,  fisiche,  chimico-tossicologiche  e
metaboliche (cioe', essenzialmente, le malattie non infettive  e  non
parassitarie).
  Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A, V32A.
Area   6   -   Diagnostica,  prevenzione  e  terapia  delle  malattie
parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.
  Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio  epidemiologico
delle   piu'   comuni   malattie   parassitarie,  dovra'  imparare  a
diagnosticarle    sulla     base     dei     sintomi,     alterazioni
anatomo-patologiche  e  danni  presentati  dai  gruppi  ed  individui
colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione
di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei  parassiti,
nonche'  - se del caso - di quelle sierologiche. Dovra' poi essere in
grado di programmare ed attuare, ove patricabili,  idonee  misure  di
prevenzione  e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse
quelle a carattere zoonosico.
  Settori scientifico-disciplinari: V32B, V32A, V31A.
Area 7 - Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie  infettive
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.
  Lo  specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico
delle  piu'  comuni  malattie  infettive,  ivi  comprese   le   forme
condizionate,  dovra'  imparare  a  riconoscerle,  o  quanto  meno  a
sospettarne  la  presenza,  sulla  base  dei   sintomi,   alterazioni
anatomo-patologiche  e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui
colpiti. Dovra' poi conoscere e  saper  interpretare  esattamente  le
tecniche   di   campionamento   ed   il  tipo  di  esami  diagnostici
(virologici, batteriologici,  sierologici,  istologici  e  biologici)
necessari  per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto cio'
costituisce la  premessa  indispensabile  perche'  lo  specializzando
possa  essere  in  grado  di  programmare ed attuare idonee misure di
prevenzione ed, ove  possibile,  di  terapia  delle  stesse  malattie
(incluse  quelle  zoonosiche),  nel  rispetto  delle norme di polizia
veterinaria.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V31A.
Area 8 - Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle  specie
avicole, del coniglio e della selvaggina.
 Lo specializzando dovra' conoscere anzitutto i requisiti strutturali
ed  igienici,  nonche'  le  norme  previste  per il funzionamento dei
macelli  destinati  alle  specie  avicole,  al   coniglio   ed   alla
selvaggina. Dovra' poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree
5,  6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in
grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti,  la
visita  pre-macellazione  e  l'ispezione  sanitaria post mortem delle
specie suddette e della selvaggina. Dovra' avere, infine, un'adeguata
conoscenza delle tecniche di laboratorio che di  volta  in  volta  si
rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A.
Area 9 - Economia ed organizzazione aziendale.
  Lo specializzando dovra' conoscere i singoli momenti che presiedono
alla  produzione  avicola,  di conigli e della selvaggina e essere in
grado di coordinarli.  In  particolare  dovra'  essere  in  grado  di
valutare  le  possibilita'  che  le  tecnologie  offrono  ai  fini di
massimizzare la redditivita' degli allevamenti, tenendo  conto  delle
fasi  di  preparazione,  produzione,  commercializzazione  e consumo.
Dovra' inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e
conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento
all'agricoltura,  la  pianificazione  territoriale  e  l'analisi  dei
contratti.  Tutto  cio'  costituisce  la  premessa  indispensabile in
quanto fornisce le conoscenze dei problemi  generali  di  gestione  e
organizzazione della moderna azienda.
  Settori scientifico-disciplinari: G09B, G01X, G09D.
Area  10  -  Qualita' e commercializzazione delle specie avicole, del
coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.
  Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche  ed
applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e
di  trasformazione  dei  prodotti  del settore. In particolare dovra'
conoscere  l'economia  del  mercato  e  gli  approvvigionamenti   dei
prodotti specifici. Dovra' poi approfondire le conoscenze sui sistemi
di  conservazione  delle  carni  e  delle  uova  e  sulle  tecnologie
industriali di trasformazione in  prodotti  elaborati  e  innovativi.
Utilizzando  le  conoscenze  apprese  nelle  aree  precedenti  dovra'
acquisire una visione generale della produzione per poter  analizzare
una qualita' totale attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di
lavorazione.  Dovra' essere in grado di stabilire delle specifiche di
marchi   di   qualita'   e   di   controllarne   e   certificarne  le
caratteristiche.  Dovra'  inoltre  avere  una  adeguata  preparazione
inerente la legislazione e le normative specifiche.
  Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 4 gennaio 1996
                                                Il rettore: TESSITORE